Prospettive assistenziali n. 164 ottobre-dicembre 2008


Notizie



ABROGATA LA LEGGE 1580/1931 CONCERNENTE LA RIVALSA AI PARENTI

DELLE QUOTE ALBERGHIERE DELLE RSA


L’articolo 24, allegato A, n. 446. della legge 133/2008 (1) prevede l’abrogazione della legge 1580/1931 “Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali”.

Nonostante fosse stato rilevato che detta legge era «implicitamente abrogata a seguito della legge 180/1978 (chiusura dei manicomi) e la legge 833/1978 (riforma della sanità)» in quanto «si ispirava ad una logica ospedaliera e manicomiale, totalmente differente rispetto alle attuali caratteristiche del sistema sanitario nazionale» (2), la Corte di Cassazione aveva stabilito che essa presentava «un indubbio margine di affidabilità» (sentenza n. 481/1998).

Purtroppo sia la stessa Corte di Cassazione, sia alcuni giudici (3) hanno dato alla succitata legge 1580/1931 una interpretazione diametralmente opposta a quella stabilita dal legislatore.

Infatti la legge 1580/1931 prevedeva che la rivalsa potesse essere esercitata esclusivamente nei confronti dei congiunti dei ricoverati «che NON si trovino in condizioni di povertà» (4), mentre di detta condizione non ne ha tenuto conto la Corte di Cassazione nelle sentenze 481/1998 e 3822/2001.

Accortasi dell’errore, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3629/2004 ha rinviato al Tribunale di Genova l’esame di un ricorso «al fine di verificare la sussistenza del presupposto della situazione di indigenza cui l’articolo 1, comma terzo della legge 1580/1931 subordina l’azione di rivalsa».

L’erronea interpretazione della legge 1580/1931 ha comportato per numerosissimi cittadini l’esborso di decine di migliaia di euro, anche perché le succitate sentenze della Corte di Cassazione n. 481/1988 e 3822/2001 sono state utilizzate da molti Comuni per richiedere denaro ai parenti degli anziani cronici non autosufficienti ricoverati presso Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e strutture analoghe.



IMPORTANTISSIMA SENTENZA DEL TAR DELLA LOMBARDIA SUI CONTRIBUTI ECONOMICI


Con la sentenza n. 4033, decisa il 24 giugno 2008 e depositata il 10 settembre 2008, il Tar (Tribunale amministrativo regionale) della Lombardia, 4ª Sezione, ha accolto il ricorso proposto dai signori G. L. P. e L. A. contro i provvedimenti in virtù dei quali il Comune di Rosate (Milano) «aveva negato di prendere in considerazione il solo reddito del figlio handicappato B. ai fini della valutazione Isee per stabilire le provvidenze a lui spettanti per la frequenza del centro Anffas di C.».

Il ricorso è stato accolto e, per quanto concerne l’omessa emanazione del decreto amministrativo previsto dal comma 2 ter dell’articolo 3 del testo unificato dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, il Tar ha stabilito che «la mancanza di un atto amministrativo di natura regolamentare, che non è stato adottato a distanza di dieci anni dall’approvazione della norma di legge che ne autorizza l’emanazione, non può inibire l’applicazione di una norma che possiede in sé sufficienti caratteri di determinazione per essere suscettibile di applicazione anche in assenza della normativa di dettaglio».

Nella sentenza viene altresì rilevato che «il procedimento di emanazione del richiesto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato la causa del suo ritardo perché i Comuni, attraverso i loro enti associativi in sede di Conferenza unificata, hanno fatto resistenza all’approvazione dello schema di decreto predisposto dal Governo perché ritenuto troppo oneroso».

Ciò premesso, il Tar ha stabilito che «devono essere annullate sia la delibera della Giunta comunale del 5 luglio 2007 n. 91, sia la nota n. 8377/02 del 28 settembre 2007 del Direttore generale e Segretario comunale di Rosate», in base alle quali il Comune pretendeva il versamento di contributi economici ai genitori dei soggetti con handicap frequentanti il centro diurno.

Poiché i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 stabiliscono non solo che i soggetti con handicap in situazione di gravità devono sostenere gli oneri assistenziali esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche, ma anche che identico trattamento spetta agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, resta confermato che anche questi ultimi devono contribuire al costo delle prestazioni assistenziali ad essi fornite solamente in relazione ai loro redditi e beni, senza alcun onere per i parenti conviventi o non conviventi.



PRESENTATO UN ESPOSTO ALLA PROCURA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PAVIA


Dopo l’esposto presentato contro il Comune di Firenze dall’Associazione promozione sociale (5), anche il Movimento diritti consumatori e tutela ambientale Onlus ha assunto analoga iniziativa volta ad «accertare se il comportamento del Comune di Pavia, nel contesto sociale di disabilità e non autosufficienza, non violi le leggi vigenti in materia di riservatezza dei dati personali». Infatti «il Comune di Pavia non rispettando quanto richiesto dal Garante per la riservatezza dei dati personali, continua a pretendere e acquisire dai congiunti dei disabili gravi e degli anziani cronici non autosufficienti informazioni non dovute e quindi viola le norme del decreto legislativo 196/2003 e mantiene un comportamento assimilabile a violenza privata punibile a norma dell’articolo 610 del Codice pe­nale».

Al riguardo viene segnalato alla Procura della Repubblica che «secondo la vigente normativa la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali a ciclo continuativo e/o diurno per soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti è ripartita per una quota minima del 50% (70% per i disabili gravi) a carico del Servizio sanitario nazionale e per la quota restante a carico dei Comuni, con l’eventuale compartecipazione dell’utente secondo i regolamenti regionali o comunali» e che «i Comuni possono chiedere all’assistito un contributo percentuale a tal fine, sulla base della situazione economica dello stesso, valutata secondo i parametri Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), così determinata dall’art. 25 della legge 328/2000 in relazione a quanto stabilito nel decreto legislativo 109/1998».

Inoltre l’esposto precisa che «il Garante per la protezione dei dati personali con lettera inviata al Comune di Pavia, e, per conoscenza al nostro Movimento in data 22 settembre 2006, aveva precisato che “sulla base della normativa di settore (decreto legislativo 109/1998) e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) le informazioni che possono essere acquisite, ai fini sopra indicati, devono riguardare esclusivamente la situazione economica del solo assistito e non anche quella del nucleo familiare”».



AMMESSA LA DETRAZIONE PER SPESE SOSTENUTE PER IL RICOVERO PROPRIO

O DI CONGIUNTI


Secondo la risoluzione 397/E del 22 ottobre 2008, l’Agenzia per le entrate ha segnalato l’ammissione (parziale) alla detrazione del 19% sui costi sostenuti per l’assistenza a persone non autonome anche quando le prestazioni non vengono fornite presso il proprio domicilio. I corrispettivi in questione devono però essere certificati distintamente rispetto a quelli riferibili ad altri eventuali servizi ricevuti presso la struttura ospitante.

La norma citata si riferisce alla detrazione d’imposta sui corrispettivi pagati al personale utilizzato per attività di sostegno a chi non è in grado, a causa delle proprie condizioni fisiche, di compiere gli atti quotidiani che la vita richiede o che ha bisogno di sorveglianza continua. Il beneficio spetta indifferentemente in situazioni riferibili sia alle proprie condizioni che a quelle dei familiari a carico o non a ca­rico.

Nella risoluzione viene evidenziato che il beneficio può essere calcolato su una spesa massima di 2.100 euro e che il reddito del contribuente che ne fa richiesta non deve superare i 40mila euro. Per avere diritto alla detrazione, inoltre, occorre essere in possesso di una idonea documentazione fiscale relativa ai corrispettivi versati e, in caso di spese per assistenza a familiari, devono risultare codici fiscali e dati anagrafici di chi effettua i pagamenti, nonché di chi assiste e di chi riceve la prestazione.



DIMISSIONI DI ANDREA CANEVARO E DI DARIO IANES DALL’OSSERVATORIO

SULL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI SOGGETTI CON HANDICAP


Riportiamo integralmente le dichiarazioni rilasciate da Andrea Canevaro e Dario Ianes in merito alle loro dimissioni dall’Osservatorio sull’integrazione scolastica del Ministero della pubblica istruzione.


Questa nuova politica scolastica fatta di tagli, economie presunte, annunci e smentite, rigore, disciplina, ordine, divise, autorità, voto in condotta, bocciature, selezione produce in tutti ulteriore insicurezza, diffidenza e conflitti.

Queste politiche scolastiche sono evidentemente gestite da finalità economicistiche, per risparmiare: ma questo avverrà sulle spalle delle famiglie, sulla pelle degli alunni e sulla credibilità della Scuola pubblica, come la vuole la nostra Costituzione.

In questo clima di “produzione sociale di ostilità, diffidenza, tensione”, anche la Pedagogia subisce un violento attacco. Nel clima di rinnovato rigore scolastico, chi viene additato come responsabile dello sfascio, oltre naturalmente ai fannulloni? L’ideologo dei fannulloni e dei lassisti: il pedagogista, il pedagogista di Stato, la pedagogia, il pedagogese... Chi perdonava tutto, chi non ha polso, chi comprende tutto invece di punire, chi non ha le palle per imporsi, chi ci affumica con discorsi fumosi pseudofilosofici, chi non dava importanza alle discipline, il pedagogista debole, che ha indebolito la scuola italiana, ecc.

Ecco, a questo clima di strisciante, ma non troppo, denigrazione, come pedagogisti non ci stiamo. E non ci stiamo neppure ad essere membri di un Osservatorio per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità di un Ministero della pubblica istruzione che si comporta nei fatti come stiamo vedendo, e come risulterà ancora più evidente nei prossimi mesi.

Forse la Ministra Gelmini sta cercando una nuova squadra di esperti che legittimi la sua visione (?) dell’integrazione? Non sarà facile trovarli tra i pedagogisti speciali, se sapranno leggere tra le righe della sua dichiarazione in occasione della sua audizione alla Camera: «È nello stesso spirito, nello spirito di una scuola che sia realmente per tutti, che affermo il diritto all’istruzione di chi presenta abilità diverse. Gli obiettivi didattici, le metodologie e gli strumenti devono essere personalizzati e coerenti con le abilità di ciascuno per definire i livelli di apprendimento attesi. Molte sono le buone pratiche costruite su competenza, professionalità, disponibilità e impegno delle diverse componenti scolastiche, dagli insegnanti di sostegno agli insegnanti curricolari, dai dirigenti scolastici alle associazioni. Occorre far tesoro dall’esperienza. Il mio impegno è indirizzato ad ascoltare le esigenze, le criticità, le proposte delle famiglie e di tutte quelle realtà associative che si occupano di disabilità al fine di individuare insieme anche percorsi formativi più adeguati al bisogno con la necessaria flessibilità, superando le rigidità che non sono coerenti con l’azione educativa».

Con queste righe ci dimettiamo dunque dall’Os­servatorio per l’integrazione scolastica del Ministero della pubblica istruzione e confermiamo il nostro continuo impegno per migliorare la qualità dell’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali.



ALBERGO SANZIONATO PER DISCRIMINAZIONE

DI PERSONA CON HANDICAP


Il Comune di Varazze, in provincia di Savona, ha sanzionato un albergo che due anni fa non aveva voluto accogliere una persona con handicap. Si tratta della prima applicazione di un articolo della legge 104/1992 che punisce trattamenti differenziati da parte di esercizi pubblici; è anche un importante precedente di applicazione amministrativa della norma, al di là dell’eventuale sanzione penale.

Il fatto era avvenuto due anni fa a Varazze (Savona), dove l’Albergo Esperia aveva accettato la prenotazione di due signore, una delle quali con dichiarati problemi di handicap. Al momento dell’arrivo, però, le due clienti si erano sentite dire: «Meglio che vi troviate un’altra sistemazione, se no ci fate scappare tutti i clienti».

Un atteggiamento a dir poco discriminatorio, anche se spesso viene espresso in termini meno diretti; è frequente, infatti, che i responsabili di esercizi pubblici, alberghi, agriturismo e ristoranti cerchino scusanti per non accogliere adeguatamente, come tutti gli altri clienti, anche le persone con handicap. In casi come questi, poi, non basta evidentemente un’azione di tipo culturale, ma è fondamentale chiedere il rispetto delle leggi in vigore.

Ricevuta quindi la segnalazione il Servizio legale della Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità) si era subito attivato presentando una denuncia penale alla Procura.

Contestualmente era stata inoltrata al Comune di Varazze una richiesta di applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 23, comma 5 della legge 104/1992.

dopo quasi due anni, il Comune di Varazze ha deciso di sanzionare l’Albergo Esperia con una multa di 1.032 euro e la chiusura provvisoria dell’attività per un mese in autunno.

La vicenda avvenuta in Liguria rappresenta anche un caso tipico di come la normativa antidiscriminatoria possa essere applicata. A differenza infatti della sanzione penale, la cui applicazione può essere decisa dal Tribunale, solo nel caso in cui venga riscontrata la volontà di offendere la cliente da parte del personale alberghiero (che peraltro ha contestato la dinamica stessa dei fatti, sostenendo di non aver mai pronunciato la frase «non posso tenere questa ragazza qui in queste condizioni. Mi fa scappare tutti i clienti!»), la richiesta di applicazione della sanzione amministrativa non dipende dall’accertamento dell’intento offensivo, ma si basa sul concreto effetto, che era stato quello di non consentire di soggiornare nell’albergo.

(Notizia tratta da www.superando.it)



(1) L’articolo 24 della legge 133/2008 è così redatto: «1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato A e salva l’applicazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. 1 bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell’Allegato A».

(2) Cfr. Massimo Dogliotti, “Ancora sul pagamento delle rette di ricovero a carico dei parenti: errare humanum est, perseverare diabolicum, Prospettive assistenziali, n. 138/2002.

(3) Cfr. “La sconcertante applicazione della legge 1580/1931 concernente le contribuzioni economiche a carico dei parenti degli anziani cronici non autosufficienti”, Ibidem, n. 161, 2008.

(4) Negli anni ’30 erano totalmente gratuite le cure ospedaliere e manicomiali riguardanti le persone in situazione di povertà, per cui nessuna rivalsa poteva essere praticata.

(5) Cfr. Prospettive assistenziali n. 162, 2008.