Prospettive assistenziali n. 164 ottobre-dicembre 2008


OPPOSIZIONE ALLE DIMISSIONI DI UN ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE da una casa di cura privata di trento:

OTTENUTO IL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI



Da oltre vent’anni prima il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) ed ora la Fondazione promozione sociale forniscono la necessaria consulenza volta ad ottenere il rispetto delle leggi vigenti che garantiscono il diritto esigibile e senza limiti di durata alle cure sanitarie delle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza (1).

La vicenda, di cui segnaliamo le parti salienti, dimostra che sono ancora numerosi gli ospedali e le case di cura private convenzionate che ignorano (volutamente?) le norme in vigore e scaricano sui congiunti dei malati cronici competenze e oneri spettanti al Servizio sanitario nazionale.

Ad evitare equivoci, ricordiamo nuovamente che da anni operiamo continuamente per ottener dalle autorità preposte [Regioni, Asl (Aziende sanitarie locali) e Aso (Aziende sanitarie ospedaliere)] il riconoscimento effettivo della priorità delle cure domiciliari (2).



Sintesi della vicenda del signor A. B.

5 novembre 2007 - Il signor A. B., colpito da ictus con perdita delle funzioni della gamba e del braccio sinistro e in parte della vista dell’occhio destro, viene ricoverato nel reparto di medicina dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

19 novembre 2007 - Il succitato è trasferito a cura e spese dell’ospedale presso la casa di cura Villa Rosa di Pergine per la riabilitazione.

11 gennaio 2008 - Viene riconosciuta l’indennità di accompagnamento per inabilità totale e permanente in quanto A. B. necessità di assistenza continua non essendo più in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.

4 marzo 2008 - Il paziente viene trasferito nel reparto di lungodegenza dell’ospedale S. Camillo di Trento dove i congiunti, fin dall’inizio del ricovero, sono informati che il periodo di degenza non può superare i 60 giorni.

3 giugno 2008 - Il figlio del signor A. B. invia, per motivi d’urgenza, al Direttore generale dell’Asl di Trento e al Sindaco della stessa città un telegramma per segnalare l’opposizione alle dimissioni dall’ospedale S. Camillo e l’accettazione del trasferimento del padre in una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) alla condizione che la quota alberghiera mensile non sia superiore ad euro 714,00, tenuto conto che il paziente si è impegnato per iscritto a versare alla moglie, le cui personali risorse economiche non sono sufficienti per vivere, la somma di euro 350,00 mensili per il suo mantenimento come previsto dagli articoli 433 e seguenti del Codice civile (3).

6 giugno 2008 - A conferma e specificazione del succitato telegramma il figlio del signor A. B. invia al Direttore generale dell’Asl e al Sindaco di Trento, nonché al Direttore sanitario dell’ospedale S. Camillo e per conoscenza alla Fondazione promozione sociale, un comunicato in cui «chiede che il proprio padre abitante in Trento, Via... e attualmente ricoverato e curato presso l’ospedale S. Camillo di trento, non venga dimesso e venga trasferito in altro reparto dello stesso ospedale o in altra struttura sanitaria per i seguenti motivi: 1) il paziente è gravemente malato, non autosufficiente e non sempre è capace di programmare il proprio futuro; 2) lo scrivente non è in grado di fornire le necessarie cure al proprio congiunto e non intende assumere oneri di competenza del Servizio sani­tario».

Conferma inoltre l’accettazione del trasferimento del padre in una Rsa alle condizioni precisate nel telegramma del 3 giugno 2008.

10 giugno 2008 - A seguito del colloquio avuto con una assistente sociale del Comune di Trento, il figlio del signor A. B. invia alla stessa un tele­gramma per confermare l’accettazione del trasferimento del padre alle condizioni in precedenza precisate (4).

11 giugno 2008 - Il Direttore sanitario dell’ospedale S. Camillo invia al figlio del signor A. B. e per conoscenza al Direttore generale dell’Asl, al Sindaco di Trento e alla Fondazione promozione sociale una raccomandata con il seguente contenuto: «In riferimento alla Sua lettera del 6 giugno 2008 le comunico che, sentito l’ufficio competente del Comune, Suo padre A. B. sarà trasferito in data 18 giugno 2008 alla Casa civica di riposo di Via S. Giovanni Bosco a Trento, in quanto non è più possibile avere la proroga in lungodegenza, poiché è stata proposta la possibilità di destinazione del signor A. B. in altra unità protetta. Come Lei desiderava tale Casa di riposo è in città e di questo siamo soddisfatti».

15 giugno 2008 - In riferimento ad un colloquio avuto con un’altra assistente sociale, il figlio del signor A. B. indirizza a detto operatore con telegramma il cui contenuto è analogo a quello del 10 giugno.

18 giugno 2008 - Dopo un incontro con il Vice Direttore sanitario e primario del reparto lungodegenza dell’ospedale S. Camillo e con una assistente sociale il signor A. B. e il figlio inviano al sopra nominato Vice Direttore un telegramma nel quale viene confermata l’opposizione alle dimissioni come da lettera del 6 giugno, di cui non gli è ancora giunta alcuna risposta scritta.

20 giugno 2008 - Il Direttore sanitario invia la seguente raccomandata a/r al figlio del signor A. B. e per conoscenza al Direttore generale e al Sindaco di Trento, nonché alla Fondazione promozione sociale: «Dando riscontro al Suo telegramma del 18 giugno 2008 e alla Sua lettera del 6 giugno 2008, protocollata in data 11 giugno 2008, Le comunico quanto segue:

1. Nessuno dell’ospedale S. Camillo di Trento nega o ha mai negato la fruibilità delle prestazioni sanitarie a chi ne ha titolo, tanto meno a Suo padre che risulta degente presso la Divisione di lungodegenza del nostro ospedale dal 4 marzo 2008.

2. Suo padre è capace di intendere e di volere e come tale ha diritto a decidere autonomamente.

3. Sentito il Direttore e i Sanitari della Divisione di lungodegenza, non ci sono motivazioni cliniche al momento che giustifichino il ricovero presso la Divisione di lungodegenza del suo congiunto.

4. Per le problematiche di ordine diverso da quello sanitario, sono stati informati gli uffici e autorità competenti.

5. non compete a questa struttura la risoluzione di problematiche di ordine sociale».

23 giugno 2008 - Il signor A. B. scrive una lettera raccomandata a/r al Direttore generale dell’Asl e al Sindaco di Trento, al Direttore sanitario del­l’ospedale S. Camillo e per conoscenza alla Fonda­zione promozione sociale contenente quanto segue: «Il giorno 18 giugno mi è stata richiesta la sottoscrizione di un documento di cui ripensandoci non ricordo più che cosa riguardasse poiché non sempre sono in grado di comprendere le richieste che mi vengono fatte; per precauzione desidero che gli impegni da me eventualmente assunti siano considerati nulli e chiedo che una fotocopia del documento da me sottoscritto venga consegnata al più presto a mio figlio C. D. abitante in Via…, Trento.

«Con la presente delego lo stesso mio figlio a rappresentarmi nei confronti dell’Asl, del Comune, dell’ospedale S. Camillo di Trento nonché nei confronti di tutte le istituzioni e persone che devono intervenire per garantire il mio diritto alle cure sanitarie. Pertanto chiedo di non essere più interpellato in merito agli interventi che mi riguardano».

23 giugno 2008 - A cura e spese della sanità il signor A. B. è trasferito dall’ospedale S. Camillo a una Rsa del Comune di Trento.

1° luglio 2008 - La Fondazione promozione sociale trasmette al Direttore sanitario dell’ospedale S. Camillo la seguente lettera:«Facendo seguito alla sua lettera del 20 giugno u.s., uniamo una copia dell’opuscolo “Tutti hanno diritto alle cure sanitarie” in cui sono richiamate le norme che obbligano il Servizio sanitario nazionale a provvedere alle cure senza limiti di durata anche agli anziani e alle altre persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza» (5).

Nota bene: Il Direttore generale dell’Asl e il Sindaco di Trento non hanno mai risposto alle lettere loro inviate dal signor A. B. e da suo figlio.



(1) Cfr.il sito www.fondazionepromozionesociale.it “Un fai da te utile per opporsi alle dimissioni di congiunti malati cronici e non autosufficienti”, Prospettive assistenziali, n. 163, 2008.

(2) Ricordiamo l’istituzione – promossa dall’Istituto di geriatria dell’Università di Torino e dal Csa avvenuta con delibera del 1984 – del Servizio di ospedalizzazione a domicilio, la cui attività continua ininterrottamente dal 1985. Finora sono state curate a domicilio e a titolo gratuito oltre 10mila pazienti. L’esperienza è stata illustrata nel volume di Fabrizio Fabris e Luigi Pernigotti, Cinque anni di ospedalizzazione a domicilio. Curare a casa malati acuti e cronici. Come e perché, Rosenberg & Sellier. La questione delle cure domiciliari è stata inserita al primo punto della petizione popolare di cui è in corso la raccolta delle firme, di cui le prime 20mila sono già state consegnate al Presidente della Giunta della Regione Piemonte. Segnaliamo inoltre che nel n. 161 di questa rivista sono stati pubblicati quattro articoli sulle cure socio-sanitarie domiciliari.

(3) La dichiarazione può essere così redatta: «Cara moglie, ti confermo che nel caso di mia totale non autosufficienza e relativo ricovero, puoi prelevare dai miei redditi la somma mensile di euro... per il tuo mantenimento come previsto dagli articoli 433 e seguenti del Codice civile». Dopo aver apposto la data e la firma è consigliabile unire allo scritto un francobollo di 60 centesimi e chiedere ad un ufficio postale di timbrarlo, in tal modo si ottiene la prova della data certa in cui è stata fatta la dichiarazione.

(4) Dopo ciascun colloquio avuto con dirigenti e con operatori del Servizio sanitario e sociale, è opportuno l’invio di un telegramma per confermare le richieste avanzate. Ciò allo scopo di evitare qualsiasi equivoco.

(5) Il testo dell’opuscolo è riportato nel sito www.fondazionepromozionesociale.it.