Prospettive assistenziali n. 164 ottobre-dicembre 2008


PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE

PER L’ESONERO DEI PARENTI DEI SOGGETTI CON HANDICAP

DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE RETTE PER LA RESIDENZIALITÀ



Nel numero 153, 2007 di questa rivista avevamo riportato integralmente la delibera n. 37-6500 approvata dalla Giunta della Regione Piemonte in data 23 luglio 2007, riguardante l’erogazione di contributi regionali ai Comuni singoli e associati per una somma annua complessiva di euro 5 milioni, qualora i loro provvedimenti stabilissero che la quota alberghiera degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti ricoverati presso Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) venisse calcolata tenendo esclusivamente conto delle personali risorse economiche degli assistiti, senza alcun onere per i parenti compresi quelli conviventi.

Com’era prevedibile, i Comuni singoli e associati hanno accolto positivamente l’ottima decisione della Giunta regionale piemontese. Ne consegue che i congiunti degli anziani non autosufficienti residenti in Piemonte risparmiano ogni anno 5 milioni di euro.

Ottenuto il provvedimento di cui sopra, il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) di Torino ha sollecitato più volte l’Assessorato regionale al welfare per l’applicazione di una analoga delibera riguardante i soggetti con handicap in situazione di gravità, in quanto – come già rilevato – il citato provvedimento del 23 luglio 2007 concerne solamente gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, mentre le norme vigenti (articolo 25 della legge 328/2000 ed i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) sanciscono che anche gli assistiti con handicap in situazione di gravità devono concorrere al pagamento delle rette relative agli interventi domiciliari, semiresidenziali e residenziali con riferimento esclusivo alla loro personale situazione economica (redditi e beni).

Con la delibera n. 64-9390 del 1° agosto 2008, la Giunta regionale ha disposto che la quota del 5,67 per cento dei contributi regionali destinati all’assistenza dei soggetti con handicap viene erogata ai Comuni singoli e associati che «prevedono l’applicazione del decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000, relativamente alla compartecipazione degli utenti alla retta per la residenzialità, prendendo come riferimento il solo reddito e patrimonio dell’interessato».


Rette di frequenza dei centri diurni

per i soggetti con handicap intellettivo grave

e gravissimo

Per quanto riguarda la frequenza dei centri diurni per i soggetti con handicap intellettivo, si ricorda che la circolare n. 3458/70 emanata dall’Assessorato alla sanità e all’assistenza della Regione Piemonte in data 24 marzo 1999, tuttora in vigore, stabiliva che sono esentati «dalla contribuzione al costo dei servizi offerti dai centri diurni (comprese le prestazioni di mensa e trasporto e ogni altra prestazione attinente ai servizi stessi) i soggetti il cui reddito e patrimonio individuale sia inferiore al minimo vitale determinato dagli stessi enti gestori».

Nella stessa circolare era precisato che per l’individuazione dell’ammontare del minimo vitale gli Enti gestori potevano far riferimento ad un provvedimento in corso di approvazione che prevedeva che l’importo dello stesso era «ricompresso tra l’ammontare dell’assegno sociale ed il livello massimo indicativo corrispondente al minimo pensionistico erogato dall’Inps a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti».


Le attuali richieste del Csa

Preso atto con viva soddisfazione dei provvedimenti citati in base ai quali nessun contributo economico può essere richiesto ai congiunti degli ultrassessantacinquenni non autosufficienti degenti presso Rsa, nonché ai parenti dei soggetti con handicap ricoverati e di coloro che frequentano i centri diurni, resta aperta la questione, riguardante un numero estremamente limitato di persone, degli individui infrasessantacinquenni affetti da patologie invalidanti e da non autosufficienza (ad esempio i malati di Alzheimer) e quindi non rientranti fra le persone con handicap (1).

Pertanto il Csa è intervenuto per ottenere dalla Giunta della Regione Piemonte un provvedimento analogo a quello citato, in modo che i Comuni non richiedano più contributi economici ai congiunti degli infrasessantacinquenni non autosufficienti (definiti soggetti con handicap in situazione di gravità dalle Commissioni di cui all’articolo 4 della legge 104/1992) e rispettino quindi le norme (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000), fra l’altro in vigore dal 1° gennaio 2001.



(1) Circa le sostanziali differenze fra malattia e handicap si veda l’articolo di Maria Grazia Breda e Francesco Santanera, “Handicap e malattia: i nuovi orientamenti dell’Oms”, Prospettive assistenziali, n. 138, 2002.