Prospettive assistenziali
n. 166 aprile
giugno 2009
Anziani
crOnici NON AUTOSUFFICIENTI: DELIBERA DELLA REGIONE PIEMONTE SULLE CURE
DOMICILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI ECONOMICI *
Finalmente –
la prima richiesta risale addirittura al 1972 (1) – la Giunta
della Regione Piemonte, con delibera del 6 aprile 2009 n. 39-11190, ha
riordinato le prestazioni domiciliari ed ha previsto l’erogazione di contributi
economici anche ai congiunti che provvedono direttamente ad accudire un loro familiare a casa loro o presso l’abitazione del
malato. Per l’attuazione della delibera 39/2009 la Giunta della Regione
Piemonte ha stanziato 23 milioni 510mila euro e si è
impegnata ad aggiungere 31 milioni circa provenienti dal Fondo nazionale per la
non autosufficienza per il 2009.
Riportiamo
integralmente gli allegati A e C e una sintesi dell’allegato B del
provvedimento in oggetto in cui sono illustrate le motivazioni del riordino e le condizioni riguardanti gli assegni di cura.
Allegato
A
RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TUTELARE
SOCIO-SANITARIA E ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA
DOMICILIARITÀ PER LA LUNGOASSISTENZA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
premessa
I nuovi crescenti bisogni dei soggetti non
autosufficienti comportano, per la loro intensità e consistenza, una
rivisitazione dell’attuale sistema dell’offerta dei servizi nell’ambito delle
“Cure domiciliari” che, in relazione alle modalità
attuative dell’allegato A “L’articolazione delle cure domiciliari nella fase di
lungoassistenza” della delibera della Giunta regionale n. 51 - 11389 del 23
dicembre 2003 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001, allegato 1, Punto 1.C. Applicazione livelli essenziali di assistenza
all’area dell’integrazione socio-sanitaria”, riconsideri il sistema delle
prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria, ormai composite e
diversificate.
Nell’attuale contesto
regionale l’applicazione della suddetta delibera della Giunta regionale 51 -
11389/03 – così come evidenziato da una recente indagine, svoltasi nel mese di
giugno 2008, condotta congiuntamente dagli Assessorati regionali al welfare e
alla tutela della sanità e supportata dall’Aress (Azienda regionale per i
servizi sanitari) – è parziale e disomogenea ed ha dato luogo a una moltitudine
di sperimentazioni territoriali diverse. Tale disomogeneità applicativa, o
mancanza di applicazione, rende l’accesso e le modalità
erogative delle “Cure domiciliari in lungoassistenza” fortemente “diseguale”
per i cittadini piemontesi, e determina la necessità di ricondurre, per quanto
possibile, ad uniformità il diritto ad un intervento compreso nei livelli
essenziali di assistenza.
Tra le molteplici criticità rilevate dall’indagine emerge, in particolare, la necessità di una
ridefinizione più adeguata ed attuale delle “Prestazioni di assistenza tutelare
socio-sanitaria”, che non possono più essere esclusivamente ricondotte alla
figura professionale dell’Adest/Oss (Assistente domiciliare e servizi
tutelari/Operatore socio-sanitario), ma devono essere estese al riconoscimento
del lavoro di cura prestato da familiari e\o conviventi, da volontari
riconosciuti, attraverso lo strumento “dell’affidamento”, nonché da assistenti
familiari.
Il riconoscimento di tali figure, quali soggetti che
intervengono nelle prestazioni di assistenza tutelare, consente non solo di
meglio interpretare ciò che nella delibera della Giunta regionale n. 51 -
11389/2003 viene indicato come «Risorsa locale adeguata e validata dalle competenti unità valutazione geriatrica (Uvg)
nell’ambito del progetto individuale», ma anche di realizzare quanto
espresso a tal proposito dal piano
socio-sanitario regionale 2007/2010, paragrafo 4.5.2, e di rendere coerente
quanto previsto dalla recente delibera della Giunta regionale n. 42 - 8390 del
10 marzo 2008 “Cartella geriatrica dell’unità di valutazione geriatrica e linee
guida del piano assistenziale individuale”.
Tale riconoscimento dà l’opportunità di regolamentare in modo omogeneo il “Contributo economico a
sostegno della domiciliarità in lungoassistenza”, che sotto diverse forme e
modalità viene attualmente erogato da Aziende sanitarie locali (Asl) ed enti
gestori della funzioni socio-assistenziali (Enti gestori) in alcuni territori
regionali ad anziani non autosufficienti, in base a semplici accordi locali,
proponendolo come uno degli strumenti, a disposizione delle unità di valutazione geriatrica, da
utilizzare per la realizzazione del Piano assistenziale individuale (Pai) in lungoassistenza (La), in applicazione
dei Lea sulle cure domiciliari.
Il contributo economico a sostegno alla domiciliarità
in lungoassistenza, oggetto del presente atto deliberativo, viene inizialmente
e prioritariamente rivolto alle persone anziane ultrasessantacinquenni non
autosufficienti residenti nel territorio piemontese.
Nel corso degli anni, a partire
dalla delibera della Giunta regionale n. 113-16221/1992 fino alla
delibera della Giunta regionale n. 42-8390/2008, sono stati progressivamente
definiti i criteri di valutazione sanitaria e sociale dei soggetti anziani.
Attualmente sono in fase di studio e predisposizione gli atti
normativi relativi alla valutazione di altre categorie di soggetti non
autosufficienti, che nella misura in cui saranno validati ed approvati,
consentiranno la progressiva estensione del contributo economico di sostegno
alla domiciliarità in lungoassistenza a tutti i soggetti non autosufficienti,
indipendentemente dalla fascia di età.
1. riordino
delle prestazioni socio-sanitarie
di assistenza
tutelare
Il riordino delle prestazioni socio-sanitarie di
assistenza tutelare comporta, in questa fase, un’identificazione più precisa
dei ruoli da attribuire ai vari attori interagenti nel sistema delle cure
domiciliari, riconoscendo ciò che “di fatto” è già diffusamente presente, con modalità diverse, nel territorio regionale.
Tale riordino è altresì necessario a rendere meglio
applicabile quanto è stato deliberato con le recenti
delibere della Giunta regionale 21-7391 del 12 novembre 2007 “Rivalutazione dei
parametri di riferimento per l’attribuzione del ‘peso’ ai casi di cure
domiciliari correlato al consumo delle risorse impiegate. Criteri
per le procedure di addebito in ambito extraregionale per prestazioni non
soggette a compensazione” e della già succitata delibera della Giunta regionale
42-8390/2008.
In particolare quest’ultima, nel definire linee guida
per la realizzazione del Pai domiciliare in
lungoassistenza, considera la possibilità del contributo di nuove figure
“professionali” (esempio l’assistente familiare) e figure non professionali
come i familiari e gli affidatari, nonché di prestazioni sociali a valenza
sanitaria.
L’identificazione e il riconoscimento delle
prestazioni socio-sanitarie si ispira fondamentalmente
ai seguenti principi:
- promozione e sostegno del ruolo esercitato dalla famiglia,
distinguendo le attività prestate in base ai fondamentali doveri di solidarietà
intrafamiliare e svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura;
- promozione e sostegno dell’assunzione di un ruolo
parafamiliare da parte di volontari singoli attraverso la modalità
dell’affidamento familiare, distinguendo tra l’esercizio di funzioni tipiche
della solidarietà di vicinato e lo svolgimento di prestazioni riconducibili al
lavoro di cura;
- definizione del ruolo esercitato dagli operatori
professionali di diversa qualifica nel sistema della cura – in questo caso
assistenti domiciliari e collaboratori familiari – in
relazione alla specificità professionale e alla necessità di
ottimizzare/promuovere lo sviluppo delle risorse umane.
Di seguito si descrivono le fondamentali prestazioni
oggetto del presente “Riordino”, identificandone le caratteristiche e
specificandone chi le esegue, sia questi figura professionale o non.
assistenza tutelare socio-sanitaria nelle cure
domiciliari in lungoassistenza |
||
Assistenza
domiciliare |
Interventi di supporto alla persona nella gestione
della vita quotidiana e/o con esigenza di tutela, al fine di garantire il
recupero/mantenimento dell’autosufficienza residua, per consentire la
permanenza al domicilio il più a lungo possibile e ritardando un eventuale
ricorso alla istituzionalizzazione, attraverso un
sostegno diretto nell’ambiente domestico e nel rapporto con l’esterno. Costituiscono pertanto ambiti di intervento
la cura e igiene della persona, prestazioni igienico-sanitarie di semplice
attuazione, la cura e l’igiene ambientale, il disbrigo pratiche,
l’accompagnamento a visite, la spesa e la preparazione dei pasti, l’aiuto
nella vita di relazione, ecc. |
L’Adest/Oss: per gli operatori Adest/Oss si individua come peculiare
e vincolante l’esercizio di un ruolo di supporto professionale, così come
definito dalla delibera della Giunta regionale 46-5662 del 25 marzo 2002 (2). L’assistente
familiare: con il termine
“assistente familiare” si
intende unificare quel vasto ed
eterogeneo “mondo” prevalentemente
femminile, spesso di origine straniera, impropriamente
definito “colf”/“badante”, che quotidianamente ha compiti e responsabilità di
cura. Si tratta di una figura che gestisce sia la cura alla persona sia il
lavoro domestico della cura della casa, il lavoro svolto a domicilio in modo continuativo e/o residenziale, in rete con gli altri
soggetti coinvolti (familiari, operatori pubblici e privati, ecc.) (3). |
Cure
familiari (3) |
Cure prestate ad un
congiunto da parte di chi ha con l’interessato legami di tipo familiare, per
legami di parentela o di affinità, oppure convive anagraficamente o di fatto
con il beneficiario, attraverso un’assistenza diretta e personale. |
Il
familiare, che risulta
parente o affine entro il 4° grado (comprendendo anche i nipoti indiretti) o
il componente del nucleo familiare anagrafico o di fatto convivente con il
beneficiario (con esclusione dell’assistente familiare convivente per ragioni
lavorative), che può dedicare del tempo all’assistenza della persona non
autosufficiente. |
Affidamento
(3) |
Intervento di carattere non professionale prestato
tramite volontari, singoli o famiglie, che si rendono disponibili a sostenere
nel quotidiano anziani singoli o in coppia, nell’intento di mantenerli a domicilio. Si distinguono due tipologie di affidamento: - diurna a domicilio della persona non
autosufficiente; - residenziale, con una maggiore prevalenza del
lavoro di cura, che comporta un inserimento della persona all’interno del
nucleo affidatario. |
Il/la volontario/a
capace di relazionarsi con una persona anziana nella quotidianità in
un’ottica di solidarietà e icinanza affettiva, per offrire un riferimento e
un aiuto concreto a quelle persone prive di reti parentali o con familiari
fragili e/o impossibilitati ad esercitare un ruolo significativo. Per la sua
natura volontaristica non richiede competenze professionali specifiche,
mentre richiede invece competenze e disponibilità
simili a quelle normalmente assicurate da una famiglia presente e capace. |
Telesoccorso
(3) |
Installazione di un terminale sul telefono di casa,
che mette in collegamento la persona 24 ore su 24 con una centrale operativa
in grado di attivare un intervento immediato in situazioni di necessità. |
Il fornitore è riconosciuto da Asl\Enti gestori, in
tutti i casi, è necessario che il gestore metta a disposizione personale
presente 24 ore su 24 presso la sede della centrale operativa, in grado sia
di ricevere le telefonate ed attivare gli opportuni
interventi sia di effettuare telefonate “monitoraggio” ai soggetti in carico. |
Pasti
a domicilio (3) |
Servizio di consegna pasti espletato direttamente
presso l’abitazione dell’anziano. |
Il fornitore è riconosciuto da Asl\Enti gestori, che
provvede direttamente al confezionamento e alla consegna a domicilio di
pasti. |
2. contributo
economico a sostegno
della
domiciliarità in lungoassistenza
Il contributo economico a sostegno della domiciliarità
in lungoassistenza, in questa fase prioritariamente rivolto
a favore di persone anziane non autosufficienti, si configura come erogazione
monetaria riconosciuta al beneficiario del Pai, per la copertura del costo dei
servizi di assistenza tutelare socio sanitaria, descritte nel precedente
paragrafo 1.
Le prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria
sono soggette a compartecipazione paritaria fra Asl e Utente/Ente gestore, così
come disposto dalla delibera della Giunta regionale 51-11389/2003 e devono
essere previste dal Pai redatto secondo le modalità
della delibera della Giunta regionale 42-8390/2008.
I costi delle prestazioni di assistenza tutelare
socio-sanitaria sono da riferirsi:
• al riconoscimento economico dovuto alle prestazioni
di cura familiare e affidamento, secondo i massimali e le modalità
successivamente stabilite;
• all’assunzione di un assistente familiare;
• all’acquisto di prestazioni di assistenza
domiciliare del profilo professionale Adest/Oss presso
fornitori accreditati o riconosciuti dalle Asl/Enti gestori;
• all’acquisto del servizio di telesoccorso;
• all’acquisto di pasti a domicilio.
Il contributo in questione rappresenta una delle modalità di realizzazione delle prestazioni previste dal
Pai.
Il Pai domiciliare può contenere un mix di prestazioni
erogabili, come sopra specificate, integrabili con interventi semiresidenziali
e/o residenziali temporanei di sollievo, all’interno dei massimali previsti di
seguito.
Tali prestazioni possono essere realizzate sia
attraverso l’offerta pubblica di assistenza tutelare socio-sanitaria, secondo
le modalità e gli accordi locali tra le Asl e gli Enti
gestori, sia attraverso il contributo economico a sostegno della domiciliarità.
Ai fini di una applicazione
di criteri uniformi di valutazione della situazione economica, rilevante per
l’individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi dei servizi
socio-assistenziali, si applicano le disposizioni di cui all’allegato C del
presente provvedimento.
2.1 Destinatari
I destinatari oggetto della presente deliberazione
sono i soggetti anziani, che fanno domanda alla competente Uvg territoriale, e
sono stati dichiarati non autosufficienti ed eligibili ad
un progetto di cure domiciliari in lungoassistenza.
Gli anziani, già valutati ed
in lista di attesa per la residenzialità o semiresidenzialità, nelle situazioni
in cui non sia stato preso in considerazione un progetto di domiciliarità da
parte della competente Uvg, possono richiedere una riprogettazione del progetto
stesso. Nel caso sussistano le condizioni è possibile
passare ad un Progetto di domiciliarità, in analogia alla delibera della giunta regionale 42-8390/2008, la quale
prevede che «qualora per sopravvenute
circostanze il soggetto, con progetto domiciliare o semiresidenziale necessiti
di un progetto di residenzialità, ridefinito sempre e comunque dall’Uvg, verrà
inserito nella lista d’attesa tenendo conto della data della prima valutazione».
I beneficiari del contributo economico a sostegno
della domiciliarità in lungoassistenza sono esclusi dalla lista di attesa per
un progetto di residenzialità, fatto salvo quanto previsto dalla delibera della
Giunta regionale 42-8390/2008.
Resta fermo quanto previsto dalle “Linee guida di vita
indipendente” di cui alla delibera della Giunta regionale 48-9266 del 21 luglio
2008 “Linee guida per la predisposizione dei progetti di vita indipendente”,
relativa alle persone ultrasessantacinquenni, fino a che sussistano i requisiti
per il mantenimento del progetto.
2.2 Massimali erogabili
Gli importi relativi al
contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza devono
essere erogati con i massimali di seguito indicati, rapportati ai livelli di
intensità individuati nel progetto di cure domiciliari in lungoassistenza,
definito dalla competente Uvg, a norma della delibera della Giunta regionale
42-8390/2008.
Tali importi si riferiscono alla copertura massima del
costo di assistenza tutelare socio-sanitaria prevista dal
Pai:
• bassa intensità assistenziale
(punteggio da 4 a 9) fino a euro 800 mensili;
• media intensità assistenziale
(punteggio da 10 a 15) fino a euro 1.100 mensili;
• medio-alta intensità assistenziale
(punteggio oltre 15) fino a euro 1.350 mensili (1.640 se senza rete familiare).
Il costo dell’assistenza tutelare socio-sanitaria
prevista dal Pai è per il 50% (componente sanitaria) a
carico dell’Asl, mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni
socio-sanitarie.
Qualora il beneficiario sia titolare di indennità di accompagnamento tale previdenza va
utilizzata per la copertura della componente sociale.
2.3 Condizioni e modalità di
erogazione
È condizione indispensabile per
l’erogazione del contributo economico a sostegno della domiciliarità in
lungoassistenza l’accettazione da parte del soggetto destinatario, o del
familiare o, ove necessario, dell’amministratore di sostegno, del curatore, del
tutore, dell’intero Pai domiciliare, redatto dalla
competente équipe interdisciplinare prevista dalla delibera della Giunta
regionale 42-8390/2008.
Tale accettazione implica l’impegno dell’utente alla
corresponsione della quota eventualmente a suo carico.
A) Assistente
familiare
Nei casi in cui il
Pai preveda l’attività di un assistente familiare questo/a deve essere
regolarmente assunto/a con l’applicazione del Contratto collettivo nazionale
del lavoro domestico.
L’assistente familiare può essere assunto/a dal soggetto beneficiario o da fornitore riconosciuto da
Asl ed Ente gestore.
B) Familiare
I due fondamentali ruoli esercitati dai
familiari comportano differenziazioni sul piano del riconoscimento economico:
1) quando il familiare è solo caregiver tale ruolo non è monetizzato, in quanto intrinseco al legame di parentela e all’eventuale
scelta di convivenza;
2) nel caso in cui il familiare, oltre al
ruolo di caregiver, svolga anche
compiti di cura nei confronti di anziani non autosufficienti, secondo i tre
livelli di necessità assistenziale sopramenzionati,
sono previste quote di riconoscimento economico differenti a seconda della
tipologia in cui è stato valutato il beneficiario, integrando nel Pai, oltre al
lavoro dei familiari, altre prestazioni/servizi, che possono essere “mixati”
fra di loro fino al massimale erogabile.
Nei casi in cui il
Pai preveda le attività di un familiare, con comprovata disponibilità di tempo
e capacità, il contributo economico a sostegno della domiciliarità in
lungoassistenza è concesso a favore del familiare che si fa carico, in via
preminente, della cura e dell’assistenza dell’anziano, previa formalizzazione
dell’impegno con Asl ed Ente gestore.
Si riconoscono pertanto ai familiari, che
svolgono funzioni di cura, le seguenti quote:
- euro 200,00 per anziano non
autosufficiente a bassa intensità assistenziale;
- euro 300,00 per anziano non
autosufficiente a media intensità assistenziale;
- euro 400,00 per anziano non
autosufficiente a media-alta intensità assistenziale.
Il contributo economico ai familiari non si configura
come una remunerazione delle attività di assistenza svolte, ma si giustifica in relazione alle spese sostenute e all’eventuale mancato
guadagno.
C)
Affidatario
Nei casi in cui il
Pai preveda il ricorso “all’affidamento” diurno o residenziale, il contributo
economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza è concesso
all’affidatario con le stesse modalità del familiare di cui sopra.
Ad ogni affidatario non può essere affidata più di una
persona anziana. È possibile la valutazione di eventuali eccezioni, legate a
casi di coniugi, strette parentele, convivenze, particolari condizioni di
vicinato, nonché situazioni specifiche in aree
geografiche ad alta dispersione territoriale.
Laddove il servizio sociale attiva
l’affidamento a un volontario riconosciuto, l’attività del volontario
può essere integrata dall’intervento domiciliare effettuato dall’assistente
familiare o da altra figura professionale fino alla concorrenza del massimale
previsto, analogamente a quanto avviene per i familiari.
Il contributo economico all’affidatario non si
configura come una remunerazione delle attività di assistenza, bensì come un
ristoro in relazione alle spese sostenute.
1) affidatario
caregiver
euro 200,00 quando l’affidatario esercita unicamente il
ruolo di caregiver (ruolo più
“leggero”), nel caso di bassa e media intensità assistenziale per un soggetto
anziano non autosufficiente.
Tale ruolo sarà necessariamente integrato da altri
servizi facenti parte del Pai (esempio assistente
familiare).
2) affidatario
con compiti di cura
Quando l’affidatario svolge anche compiti
di cura, il contributo economico previsto è diversificato
sulla base delle tipologie così ripartite:
- euro 400,00 per un soggetto anziano non
autosufficiente a bassa intensità assistenziale senza
rete familiare;
- euro 500,00 per un soggetto anziano non
autosufficiente a media intensità assistenziale senza
rete familiare;
- euro 600,00 per un soggetto anziano non
autosufficiente a media-alta intensità assistenziale
senza rete familiare, nei confronti del quale viene attivato un affidamento,
ipotizzando un intervento che preveda, oltre a passaggi plurimi durante l’arco
della giornata, anche più momenti di copertura notturna in caso di necessità.
3) affidamento
residenziale
Si intende l’accoglienza temporanea/definitiva della
persona anziana presso il domicilio dell’affidatario nei casi in cui l’assenza
di reti parentali precluderebbe la permanenza presso la propria abitazione.
Si tratta di un intervento connotato dalla continuità
delle cure, attivabile in situazioni di maggiore necessità assistenziale,
evitando/ritardando così il ricorso all’istituzionalizzazione dell’anziano, con
un rimborso pari a 700,00 euro mensili.
2.4 Controversie
La Commissione centrale per le rivalutazioni cliniche,
di cui alla delibera della Giunta regionale 74-28035 del 2 agosto 1999,
integrata con le figure professionali in possesso di specifica competenza
sull’area degli anziani – da individuarsi con apposito
provvedimento regionale – costituisce il livello di riferimento e di garanzia
in ordine alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i diversi
soggetti (Asl, Ente gestore, utenti/familiari/associazioni rappresentative).
Allegato B
Accordi
Il finanziamento erogato ai soggetti
individuati quali Enti capofila, pari a euro 21.513.967,74, è comprensivo della quota
sanitaria e della quota sociale; pertanto tale finanziamento fa fronte alla
copertura del piano assistenziale
individuale (Pai) anche per la parte sociale, se questa è dovuta, in base al
regolamento di compartecipazione degli enti gestori dei servizi
socio-assistenziali.
(omissis)
Monitoraggio
A livello locale l’équipe
interdisciplinare, che predispone il Pai, e
l’interessato (o chi per esso titolato) devono verificare almeno
quadrimestralmente sia l’attuazione degli impegni previsti nel Pai medesimo,
anche mediante l’esame della relativa documentazione, sia il mantenimento
delle condizioni di erogazione del contributo economico, nonché procedere ad
una eventuale ridefinizione del Pai stesso.
A livello regionale si prevede l’avvio di
un sistema, allo stato attuale sperimentale, di monitoraggio e coordinamento
tecnico di applicazione della deliberazione tale da consentire, attraverso la
definizione di indicatori e standard condivisi, una
verifica puntuale e sistematica della domanda espressa, delle risorse
utilizzate e degli interventi erogati.
(omissis)
Allegato C
CRITERI PER LA
COMPARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DELLE PERSONE CON
HANDICAP PERMANENTE GRAVE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DI NATURA DOMICILIARE
L’articolo 3, comma 2 ter del
decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000,
n. 130, recita: «limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate
nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria
erogate a domicilio o in ambiente residenziale (…) rivolte a persone con
handicap permanente grave di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge, nonché a
soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza psichica o fisica
sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali», si applicano le
disposizioni nel medesimo decreto contenute «nei
limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».
Tale ultimo decreto è adottato «(…) al fine di favorire la permanenza
dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la
situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di
contribuzione al costo della prestazione».
Tenuto conto che le modifiche al titolo V della
Costituzione rivedono il ruolo dello Stato in materia di assistenza e
provvedimenti connessi, attribuendo alle Regioni la competenza a regolamentare tale materia ad esclusione dei livelli
essenziali, la Giunta regionale del Piemonte ha adottato la deliberazione n.
37-6500 del 23 luglio 2007 diretta a disciplinare:
• i criteri di compartecipazione degli utenti anziani
non autosufficienti al costo della retta praticata nelle strutture
residenziali, criteri che prevedono la valutazione del solo reddito e
patrimonio individuale;
• le modalità di attribuzione
di un incentivo a favore degli enti gestori e Comuni singoli che provvedano ad
adottare regolamenti conformi ai suddetti criteri di compartecipazione o, ad
adeguarli, se già esistenti, ai criteri medesimi.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 64-9390
del 1° agosto 2008, che disciplina i criteri di ripartizione dei finanziamenti
a sostegno della disabilità e delle loro famiglie, è stata prevista
l’attribuzione di una quota di tali finanziamenti agli Enti gestori «che prevedono l’applicazione del decreto
legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, relativamente alla compartecipazione degli utenti alla retta
per la residenzialità, prendendo come riferimento il solo reddito e patrimonio
dell’interessato».
Sia per i soggetti anziani non autosufficienti sia per
le persone con handicap permanente grave si rende ora
necessario disciplinare – in considerazione del disposto del citato articolo 3,
comma 2 ter del decreto legislativo 109/1998 – criteri di compartecipazione al
costo delle prestazioni di natura domiciliare, erogate nell’ambito di percorsi
assistenziali integrati di natura socio-sanitaria.
La presente deliberazione dispone pertanto
l’estensione sia a soggetti anziani non autosufficienti – la cui non
autosufficienza sia stata accertatala dalla competente unità di valutazione
geriatrica – sia alle persone con handicap permanente grave – certificato ai
sensi della legge 104/1992, secondo il percorso progettuale definito dalla Uvh, competente per territorio – dei criteri di
contribuzione per la determinazione della compartecipazione al costo delle
prestazioni di natura domiciliare previsti dall’allegato A della suddetta
delibera della Giunta regionale 37-6500 del 2007.
Tale estensione si rende necessaria non solo per
l’esigenza di uniformare sul territorio regionale le modalità di contribuzione ma,
soprattutto, per motivi di equità di trattamento tra utenti ricoverati ed
utenti in assistenza domiciliare.
Franchigia
sul reddito e ambito di applicazione
a) In relazione alla
specificità degli interventi domiciliari ed al diverso contesto in cui tali
interventi vengono erogati rispetto alla residenzialità, debbono essere
apportate le seguenti modificazioni ai criteri previsti dalla citata delibera
della Giunta regionale 37-6500 del 2007:
punto 4.1 franchigia
del reddito:
«Al
beneficiario della prestazione spetta una quota di reddito non inferiore alla
soglia di povertà indicata dall’Istat nel “Rapporto annuale sulla povertà
relativa”».
La stima dell’incidenza della povertà relativa – che
indica la percentuale di famiglie e persone povere sul totale delle famiglie e
persone residenti – viene annualmente calcolata dal
suddetto Istituto sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà),
che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia
viene definita povera in termini relativi.
L’ultimo rapporto assunto nel 2008 fissa la soglia di
povertà, per l’anno 2007, in euro 591,81, in
riferimento ad un soggetto singolo.
b) I criteri previsti nel presente allegato sono
utilizzabili, oltre che per la determinazione della contribuzione al costo
delle prestazioni di natura domiciliare, per accedere alle assegnazioni
economiche (contributi economici a sostegno della domiciliarità, assegni,
vaucher…) alternative all’erogazione diretta di interventi,
o per escluderne l’erogazione.
Criteri per
l’erogazione di incentivi
In analogia con la delibera della Giunta regionale
37-6500 del 2007 si prevede, per quanto concerne le prestazioni di natura
domiciliare, la corresponsione di un incentivo, sia in
riferimento ai soggetti anziani non autosufficienti sia in riferimento alle
persone con handicap permanente grave, a favore di quegli Enti gestori che:
• assumano regolamenti conformi ai criteri di
compartecipazione – disciplinati nel presente allegato – o li adeguino, se già
esistenti, ai criteri medesimi;
• abbiano già assunto, prima della adozione
della presente deliberazione, regolamenti conformi ai criteri previsti dal
presente allegato;
• provvedano a far pervenire
tali regolamenti alla Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2009.
Per la determinazione dell’incentivo si assume come
base di calcolo la popolazione residente in ciascun ambito territoriale, non
essendo possibile quantificare a priori il numero di Enti gestori che
adegueranno la propria normativa ai criteri previsti dal presente atto.
Poiché, dai dati forniti dagli Enti gestori in relazione ai servizi domiciliari, emerge che tali servizi
sono rivolti – nel 75% dei casi – alla popolazione anziana, l’ammontare
dell’incentivo viene determinato dal prodotto di una quota base procapite di
riferimento per il numero di anziani ultrasessantacinquenni residenti
nell’ambito territoriale di ciascun Ente gestore.
La quota base procapite di riferimento è fissata in
euro 2,00.
L’incentivo suddetto viene
erogato una tantum ed è calcolato sulla base dei dati della popolazione
utrasessantacinquenne estratti dalla Bdde (Banca dati demografica evolutiva
della Regione Piemonte) per l’anno 2007 e sulla base dell’assetto territoriale
2009.
Con determina dirigenziale, da adottarsi da parte
della Direzione politiche sociali e politiche per la famiglia, previa
acquisizione dei regolamenti così come sopra indicato, viene
disposta l’assegnazione delle risorse finanziarie agli Enti gestori delle
funzioni socio-assistenziali, secondo i criteri prestabiliti.
A tal fine, viene assegnato
alla Direzione politiche sociali e politiche per la famiglia apposito impegno
delegato della somma di euro 1.996.474,00; somma complessiva necessaria per far
fronte all’erogazione degli incentivi, se la totalità degli Enti gestori assume
provvedimenti conformi.
Resta inteso che, alla scadenza prevista, eventuali
risorse residuali derivanti da Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali,
che non abbiano aderito a quanto previsto nel presente allegato, saranno rese
disponibili per finalità concernenti i contributi economici a sostegno della
domiciliarità.
* Un commento
alla delibera è riportato nell’editoriale di questo numero.
(1) A pag. 89 del n. 17, 1972
di Prospettive assistenziali è
riportato il testo di un manifesto (cm. 100 x 70) del Collettivo intersindacale
e interassociativo sull’assistenza in cui, con riferimento all’Istituto di
riposo per la vecchiaia di Torino, in cui erano ricoverati soprattutto anziani
malati cronici non autosufficienti, veniva precisato che all’anziano deve
essere fornito «un servizio di assistenza
che non lo rinchiuda in un ricovero, ma lo raggiunga a casa sua». Facevano parte del Collettivo il Comitato di quartiere
Mercati generali, il personale dell’Istituto di riposo per la vecchiaia, il Gruppo
assistenza Cgil, Cisl, Uil e Acli, il Sindacato per i pensionati Cgil, Cisl e
Uil, nonché l’Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale. Una richiesta
riguardante l’erogazione di un contributo economico ai familiari è contenuta
nell’opuscolo “Che cosa fare per evitare le dimissioni selvagge degli anziani”
edito nel 1985 dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di
base) in cui, con riguardo al servizio di ospedalizzazione a domicilio
dell’Ospedale Molinette di Torino, era stato inserito
quanto segue: «La richiesta di un
contributo nasce, a nostro avviso, dalla constatazione che ai familiari non può
essere richiesto di essere presenti 24 ore 24. Il contributo potrebbe aggirarsi
sulle 700-900 mila lire al mese, corrispondenti al compenso
giornaliero di 4/5 ore di colf».
(2) Prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale.
(3) Prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria.