Prospettive assistenziali     n. 166  aprile giugno 2009

 

 

Anziani crOnici NON AUTOSUFFICIENTI: DELIBERA DELLA REGIONE PIEMONTE SULLE CURE DOMICILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI ECONOMICI *

 

 

Finalmente – la prima richiesta risale addirittura al 1972 (1) – la Giunta della Regione Piemonte, con delibera del 6 aprile 2009 n. 39-11190, ha riordinato le prestazioni domiciliari ed ha previsto l’erogazione di contributi economici anche ai congiunti che provvedono direttamente ad accudire un loro familiare a casa loro o presso l’abitazione del malato. Per l’attuazione della delibera 39/2009 la Giunta della Regione Piemonte ha stanziato 23 milioni 510mila euro e si è impegnata ad aggiungere 31 milioni circa provenienti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza per il 2009.

Riportiamo integralmente gli allegati A e C e una sintesi dell’allegato B del provvedimento in oggetto in cui sono illustrate le motivazioni del riordino e le condizioni riguardanti gli assegni di cura.

 

Allegato A

 

RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TUTELARE SOCIO-SANITARIA E ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ PER LA LUNGOASSISTENZA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

 

premessa

I nuovi crescenti bisogni dei soggetti non autosufficienti comportano, per la loro intensità e consistenza, una rivisitazione dell’attuale sistema dell’offerta dei servizi nell’ambito delle “Cure domiciliari” che, in relazione alle modalità attuative dell’allegato A “L’articolazione delle cure domiciliari nella fase di lungoassistenza” della delibera della Giunta regionale n. 51 - 11389 del 23 dicembre 2003 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, allegato 1, Punto 1.C. Applicazione livelli essenziali di assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria”, riconsideri il sistema delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria, ormai composite e diversificate.

Nell’attuale contesto regionale l’applicazione della suddetta delibera della Giunta regionale 51 - 11389/03 – così come evidenziato da una recente indagine, svoltasi nel mese di giugno 2008, condotta congiuntamente dagli Assessorati regionali al welfare e alla tutela della sanità e supportata dall’Aress (Azienda regionale per i servizi sanitari) – è parziale e disomogenea ed ha dato luogo a una moltitudine di sperimentazioni territoriali diverse. Tale disomogeneità applicativa, o mancanza di applicazione, rende l’accesso e le modalità erogative delle “Cure domiciliari in lungoassistenza” fortemente “diseguale” per i cittadini piemontesi, e determina la necessità di ricondurre, per quanto possibile, ad uniformità il diritto ad un intervento compreso nei livelli essenziali di assistenza.

Tra le molteplici criticità rilevate dall’indagine emerge, in particolare, la necessità di una ridefinizione più adeguata ed attuale delle “Prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria”, che non possono più essere esclusivamente ricondotte alla figura professionale dell’Adest/Oss (Assistente domiciliare e servizi tutelari/Operatore socio-sanitario), ma devono essere estese al riconoscimento del lavoro di cura prestato da familiari e\o conviventi, da volontari riconosciuti, attraverso lo strumento “dell’affidamento”, nonché da assistenti familiari.

Il riconoscimento di tali figure, quali soggetti che intervengono nelle prestazioni di assistenza tutelare, consente non solo di meglio interpretare ciò che nella delibera della Giunta regionale n. 51 - 11389/2003 viene indicato come «Risorsa locale adeguata e validata dalle competenti unità valutazione geriatrica (Uvg) nell’ambito del progetto individuale», ma anche di realizzare quanto espresso a tal proposito dal piano socio-sanitario regionale 2007/2010, paragrafo 4.5.2, e di rendere coerente quanto previsto dalla recente delibera della Giunta regionale n. 42 - 8390 del 10 marzo 2008 “Cartella geriatrica dell’unità di valutazione geriatrica e linee guida del piano assistenziale individuale”.

Tale riconoscimento dà l’opportunità di regolamentare in modo omogeneo il “Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza”, che sotto diverse forme e modalità viene attualmente erogato da Aziende sanitarie locali (Asl) ed enti gestori della funzioni socio-assistenziali (Enti gestori) in alcuni territori regionali ad anziani non autosufficienti, in base a semplici accordi locali, proponendolo come uno degli strumenti, a disposizione delle unità di valutazione geriatrica, da utilizzare per la realizzazione del Piano assistenziale individuale (Pai) in lungoassistenza (La), in applicazione dei Lea sulle cure domiciliari.

Il contributo economico a sostegno alla domiciliarità in lungoassistenza, oggetto del presente atto deliberativo, viene inizialmente e prioritariamente rivolto alle persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti nel territorio piemon­tese.

Nel corso degli anni, a partire dalla delibera della Giunta regionale n. 113-16221/1992 fino alla delibera della Giunta regionale n. 42-8390/2008, sono stati progressivamente definiti i criteri di valutazione sanitaria e sociale dei soggetti anziani.

Attualmente sono in fase di studio e predisposizione gli atti normativi relativi alla valutazione di altre categorie di soggetti non autosufficienti, che nella misura in cui saranno validati ed approvati, consentiranno la progressiva estensione del contributo economico di sostegno alla domiciliarità in lungoassistenza a tutti i soggetti non autosufficienti, indipendentemente dalla fascia di età.

 

1. riordino delle prestazioni socio-sanitarie

di assistenza tutelare

Il riordino delle prestazioni socio-sanitarie di assistenza tutelare comporta, in questa fase, un’identificazione più precisa dei ruoli da attribuire ai vari attori interagenti nel sistema delle cure domiciliari, riconoscendo ciò che “di fatto” è già diffusamente presente, con modalità diverse, nel territorio regionale.

Tale riordino è altresì necessario a rendere meglio applicabile quanto è stato deliberato con le recenti delibere della Giunta regionale 21-7391 del 12 novembre 2007 “Rivalutazione dei parametri di riferimento per l’attribuzione del ‘peso’ ai casi di cure domiciliari correlato al consumo delle risorse impiegate. Criteri per le procedure di addebito in ambito extraregionale per prestazioni non soggette a compensazione” e della già succitata delibera della Giunta regionale 42-8390/2008.

In particolare quest’ultima, nel definire linee guida per la realizzazione del Pai domiciliare in lungoassistenza, considera la possibilità del contributo di nuove figure “professionali” (esempio l’assistente familiare) e figure non professionali come i familiari e gli affidatari, nonché di prestazioni sociali a valenza sanitaria.

L’identificazione e il riconoscimento delle prestazioni socio-sanitarie si ispira fondamentalmente ai seguenti principi:

- promozione e sostegno del ruolo esercitato dalla famiglia, distinguendo le attività prestate in base ai fondamentali doveri di solidarietà intrafamiliare e svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura;

- promozione e sostegno dell’assunzione di un ruolo parafamiliare da parte di volontari singoli attraverso la modalità dell’affidamento familiare, distinguendo tra l’esercizio di funzioni tipiche della solidarietà di vicinato e lo svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura;

- definizione del ruolo esercitato dagli operatori professionali di diversa qualifica nel sistema della cura – in questo caso assistenti domiciliari e collaboratori familiari – in relazione alla specificità professionale e alla necessità di ottimizzare/promuovere lo sviluppo delle risorse umane.

Di seguito si descrivono le fondamentali prestazioni oggetto del presente “Riordino”, identificandone le caratteristiche e specificandone chi le esegue, sia questi figura professionale o non.

 

 

 

assistenza tutelare socio-sanitaria nelle cure domiciliari in lungoassistenza

Assistenza domiciliare

Interventi di supporto alla persona nella gestione della vita quotidiana e/o con esigenza di tutela, al fine di garantire il recupero/mantenimento dell’autosufficienza residua, per consentire la permanenza al domicilio il più a lungo possibile e ritardando un eventuale ricorso alla istituzionalizzazione, attraverso un sostegno diretto nell’ambiente domestico e nel rapporto con l’esterno.

Costituiscono pertanto ambiti di intervento la cura e igiene della persona, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, la cura e l’igiene ambientale, il disbrigo pratiche, l’accompagnamento a visite, la spesa e la preparazione dei pasti, l’aiuto nella vita di relazione, ecc.

L’Adest/Oss: per gli operatori Adest/Oss si individua come peculiare e vincolante l’esercizio di un ruolo di supporto professionale, così come definito dalla delibera della Giunta regionale 46-5662 del 25 marzo 2002 (2).

 

L’assistente familiare: con il termine “assistente  familiare”  si  intende  unificare quel vasto ed eterogeneo “mondo” prevalentemente  femminile,  spesso  di origine straniera, impropriamente definito “colf”/“badante”, che quotidianamente ha compiti e responsabilità di cura. Si tratta di una figura che gestisce sia la cura alla persona sia il lavoro domestico della cura della casa, il lavoro svolto a domicilio in modo continuativo e/o residenziale, in rete con gli altri soggetti coinvolti (familiari, operatori pubblici e privati, ecc.) (3).

Cure familiari (3)

Cure prestate ad un congiunto da parte di chi ha con l’interessato legami di tipo familiare, per legami di parentela o di affinità, oppure convive anagraficamente o di fatto con il beneficiario, attraverso un’assistenza diretta e personale.

Il familiare, che risulta parente o affine entro il 4° grado (comprendendo anche i nipoti indiretti) o il componente del nucleo familiare anagrafico o di fatto convivente con il beneficiario (con esclusione dell’assistente familiare convivente per ragioni lavorative), che può dedicare del tempo all’assistenza della persona non autosufficiente.

Affidamento (3)

Intervento di carattere non professionale prestato tramite volontari, singoli o famiglie, che si rendono disponibili a sostenere nel quotidiano anziani singoli o in coppia, nell’intento di mantenerli a domicilio.

Si distinguono due tipologie di affidamento:

- diurna a domicilio della persona non autosufficiente;

- residenziale, con una maggiore prevalenza del lavoro di cura, che comporta un inserimento della persona all’interno del nucleo affidatario.

Il/la volontario/a capace di relazionarsi con una persona anziana nella quotidianità in un’ottica di solidarietà e icinanza affettiva, per offrire un riferimento e un aiuto concreto a quelle persone prive di reti parentali o con familiari fragili e/o impossibilitati ad esercitare un ruolo significativo. Per la sua natura volontaristica non richiede competenze professionali specifiche, mentre richiede invece competenze e disponibilità simili a quelle normalmente assicurate da una famiglia presente e capace.

Telesoccorso (3)

Installazione di un terminale sul telefono di casa, che mette in collegamento la persona 24 ore su 24 con una centrale operativa in grado di attivare un intervento immediato in situazioni di necessità.

Il fornitore è riconosciuto da Asl\Enti gestori, in tutti i casi, è necessario che il gestore metta a disposizione personale presente 24 ore su 24 presso la sede della centrale operativa, in grado sia di ricevere le telefonate ed attivare gli opportuni interventi sia di effettuare telefonate “monitoraggio” ai soggetti in carico.

Pasti a domicilio (3)

Servizio di consegna pasti espletato direttamente presso l’abitazione dell’anziano.

Il fornitore è riconosciuto da Asl\Enti gestori, che provvede direttamente al confezionamento e alla consegna a domicilio di pasti.

 

 

2. contributo economico a sostegno

della domiciliarità in lungoassistenza

Il contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza, in questa fase prioritariamente rivolto a favore di persone anziane non autosufficienti, si configura come erogazione monetaria riconosciuta al beneficiario del Pai, per la copertura del costo dei servizi di assistenza tutelare socio sanitaria, descritte nel precedente paragrafo 1.

Le prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria sono soggette a compartecipazione paritaria fra Asl e Utente/Ente gestore, così come disposto dalla delibera della Giunta regionale 51-11389/2003 e devono essere previste dal Pai redatto secondo le modalità della delibera della Giunta regionale 42-8390/2008.

I costi delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria sono da riferirsi:

• al riconoscimento economico dovuto alle prestazioni di cura familiare e affidamento, secondo i massimali e le modalità successivamente stabilite;

• all’assunzione di un assistente familiare;

• all’acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare del profilo professionale Adest/Oss presso fornitori accreditati o riconosciuti dalle Asl/Enti gestori;

• all’acquisto del servizio di telesoccorso;

• all’acquisto di pasti a domicilio.

Il contributo in questione rappresenta una delle modalità di realizzazione delle prestazioni previste dal Pai.

Il Pai domiciliare può contenere un mix di prestazioni erogabili, come sopra specificate, integrabili con interventi semiresidenziali e/o residenziali temporanei di sollievo, all’interno dei massimali previsti di seguito.

Tali prestazioni possono essere realizzate sia attraverso l’offerta pubblica di assistenza tutelare socio-sanitaria, secondo le modalità e gli accordi locali tra le Asl e gli Enti gestori, sia attraverso il contributo economico a sostegno della domiciliarità.

Ai fini di una applicazione di criteri uniformi di valutazione della situazione economica, rilevante per l’individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi dei servizi socio-assistenziali, si applicano le disposizioni di cui all’allegato C del presente provvedimento.

 

2.1 Destinatari

I destinatari oggetto della presente deliberazione sono i soggetti anziani, che fanno domanda alla competente Uvg territoriale, e sono stati dichiarati non autosufficienti ed eligibili ad un progetto di cure domiciliari in lungoassistenza.

Gli anziani, già valutati ed in lista di attesa per la residenzialità o semiresidenzialità, nelle situazioni in cui non sia stato preso in considerazione un progetto di domiciliarità da parte della competente Uvg, possono richiedere una riprogettazione del progetto stesso. Nel caso sussistano le condizioni è possibile passare ad un Progetto di domiciliarità, in analogia alla delibera della giunta regionale 42-8390/2008, la quale prevede che «qualora per sopravvenute circostanze il soggetto, con progetto domiciliare o semiresidenziale necessiti di un progetto di residenzialità, ridefinito sempre e comunque dall’Uvg, verrà inserito nella lista d’attesa tenendo conto della data della prima valutazione».

I beneficiari del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza sono esclusi dalla lista di attesa per un progetto di residenzialità, fatto salvo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale 42-8390/2008.

Resta fermo quanto previsto dalle “Linee guida di vita indipendente” di cui alla delibera della Giunta regionale 48-9266 del 21 luglio 2008 “Linee guida per la predisposizione dei progetti di vita indipendente”, relativa alle persone ultrasessantacinquenni, fino a che sussistano i requisiti per il mantenimento del progetto.

 

2.2 Massimali erogabili

Gli importi relativi al contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza devono essere erogati con i massimali di seguito indicati, rapportati ai livelli di intensità individuati nel progetto di cure domiciliari in lungoassistenza, definito dalla competente Uvg, a norma della delibera della Giunta regionale 42-8390/2008.

Tali importi si riferiscono alla copertura massima del costo di assistenza tutelare socio-sanitaria prevista dal Pai:

• bassa intensità assistenziale (punteggio da 4 a 9) fino a euro 800 mensili;

• media intensità assistenziale (punteggio da 10 a 15) fino a euro 1.100 mensili;

• medio-alta intensità assistenziale (punteggio oltre 15) fino a euro 1.350 mensili (1.640 se senza rete familiare).

Il costo dell’assistenza tutelare socio-sanitaria prevista dal Pai è per il 50% (componente sanitaria) a carico dell’Asl, mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-sanitarie.

Qualora il beneficiario sia titolare di indennità di accompagnamento tale previdenza va utilizzata per la copertura della componente sociale.

 

2.3 Condizioni e modalità di erogazione

È condizione indispensabile per l’erogazione del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza l’accettazione da parte del soggetto destinatario, o del familiare o, ove necessario, dell’amministratore di sostegno, del curatore, del tutore, dell’intero Pai domiciliare, redatto dalla competente équipe interdisciplinare prevista dalla delibera della Giunta regionale 42-8390/2008.

Tale accettazione implica l’impegno dell’utente alla corresponsione della quota eventualmente a suo carico.

 

A) Assistente familiare

Nei casi in cui il Pai preveda l’attività di un assistente familiare questo/a deve essere regolarmente assunto/a con l’applicazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico.

L’assistente familiare può essere assunto/a dal soggetto beneficiario o da fornitore riconosciuto da Asl ed Ente gestore.

 

B) Familiare

I due fondamentali ruoli esercitati dai familiari comportano differenziazioni sul piano del riconoscimento economico:

1) quando il familiare è solo caregiver tale ruolo non è monetizzato, in quanto intrinseco al legame di parentela e all’eventuale scelta di convivenza;

2) nel caso in cui il familiare, oltre al ruolo di caregiver, svolga anche compiti di cura nei confronti di anziani non autosufficienti, secondo i tre livelli di necessità assistenziale sopramenzionati, sono previste quote di riconoscimento economico differenti a seconda della tipologia in cui è stato valutato il beneficiario, integrando nel Pai, oltre al lavoro dei familiari, altre prestazioni/servizi, che possono essere “mixati” fra di loro fino al massimale erogabile.

Nei casi in cui il Pai preveda le attività di un familiare, con comprovata disponibilità di tempo e capacità, il contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza è concesso a favore del familiare che si fa carico, in via preminente, della cura e dell’assistenza dell’anziano, previa formalizzazione dell’impegno con Asl ed Ente gestore.

Si riconoscono pertanto ai familiari, che svolgono funzioni di cura, le seguenti quote:

- euro 200,00 per anziano non autosufficiente a bassa intensità assistenziale;

- euro 300,00 per anziano non autosufficiente a media intensità assistenziale;

- euro 400,00 per anziano non autosufficiente a media-alta intensità assistenziale.

Il contributo economico ai familiari non si configura come una remunerazione delle attività di assistenza svolte, ma si giustifica in relazione alle spese sostenute e all’eventuale mancato guadagno.

 

C) Affidatario

Nei casi in cui il Pai preveda il ricorso “all’affidamento” diurno o residenziale, il contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza è concesso all’affidatario con le stesse modalità del familiare di cui sopra.

Ad ogni affidatario non può essere affidata più di una persona anziana. È possibile la valutazione di eventuali eccezioni, legate a casi di coniugi, strette parentele, convivenze, particolari condizioni di vicinato, nonché situazioni specifiche in aree geografiche ad alta dispersione territoriale.

Laddove il servizio sociale attiva l’affidamento a un volontario riconosciuto, l’attività del volontario può essere integrata dall’intervento domiciliare effettuato dall’assistente familiare o da altra figura professionale fino alla concorrenza del massimale previsto, analogamente a quanto avviene per i familiari.

Il contributo economico all’affidatario non si configura come una remunerazione delle attività di assistenza, bensì come un ristoro in relazione alle spese sostenute.

1) affidatario caregiver

euro 200,00 quando l’affidatario esercita unicamente il ruolo di caregiver (ruolo più “leggero”), nel caso di bassa e media intensità assistenziale per un soggetto anziano non autosufficiente.

Tale ruolo sarà necessariamente integrato da altri servizi facenti parte del Pai (esempio assistente familiare).     

2) affidatario con compiti di cura

Quando l’affidatario svolge anche compiti di cura, il contributo economico previsto è diversificato sulla base delle tipologie così ripartite:

- euro 400,00 per un soggetto anziano non autosufficiente a bassa intensità assistenziale senza rete familiare;

- euro 500,00 per un soggetto anziano non autosufficiente a media intensità assistenziale senza rete familiare;

- euro 600,00 per un soggetto anziano non autosufficiente a media-alta intensità assistenziale senza rete familiare, nei confronti del quale viene attivato un affidamento, ipotizzando un intervento che preveda, oltre a passaggi plurimi durante l’arco della giornata, anche più momenti di copertura notturna in caso di necessità.

 

3) affidamento residenziale

Si intende l’accoglienza temporanea/definitiva della persona anziana presso il domicilio dell’affidatario nei casi in cui l’assenza di reti parentali pre­cluderebbe la permanenza presso la propria abitazione.

Si tratta di un intervento connotato dalla continuità delle cure, attivabile in situazioni di maggiore necessità assistenziale, evitando/ritardando così il ricorso all’istituzionalizzazione dell’anziano, con un rimborso pari a 700,00 euro mensili.

 

2.4 Controversie

La Commissione centrale per le rivalutazioni cliniche, di cui alla delibera della Giunta regionale 74-28035 del 2 agosto 1999, integrata con le figure professionali in possesso di specifica competenza sull’area degli anziani – da individuarsi con apposito provvedimento regionale – costituisce il livello di riferimento e di garanzia in ordine alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i diversi soggetti (Asl, Ente gestore, utenti/familiari/associazioni rappresentative).

 

 

Allegato B

 

Accordi

Il finanziamento erogato ai soggetti individuati quali Enti capofila, pari a euro 21.513.967,74, è comprensivo  della quota sanitaria e della quota sociale; pertanto tale finanziamento fa fronte alla copertura del piano assistenziale individuale (Pai) anche per la parte sociale, se questa è dovuta, in base al regolamento di compartecipazione degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali.

(omissis)

 

Monitoraggio

A livello locale l’équipe interdisciplinare, che predispone il Pai, e l’interessato (o chi per esso titolato) devono verificare almeno quadrimestralmente sia l’attuazione degli impegni previsti nel Pai medesimo, anche mediante l’esame della relativa do­cumentazione, sia il mantenimento delle condizioni di erogazione del contributo economico, nonché procedere ad una eventuale ridefinizione del Pai stesso.

A livello regionale si prevede l’avvio di un sistema, allo stato attuale sperimentale, di monitoraggio e coordinamento tecnico di applicazione della deliberazione tale da consentire, attraverso la definizione di indicatori e standard condivisi, una verifica puntuale e sistematica della domanda espressa, delle risorse utilizzate e degli interventi erogati.

(omissis)

 

Allegato C

CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DELLE PERSONE CON HANDICAP PERMANENTE GRAVE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DI NATURA DOMICILIARE

 

L’articolo 3, comma 2 ter del decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recita: «limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria erogate a domicilio o in ambiente residenziale (…) rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali», si applicano le disposizioni nel medesimo decreto contenute «nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Tale ultimo decreto è adottato «(…) al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione».

Tenuto conto che le modifiche al titolo V della Costituzione rivedono il ruolo dello Stato in materia di assistenza e provvedimenti connessi, attribuendo alle Regioni la competenza a regolamentare tale materia ad esclusione dei livelli essenziali, la Giunta regionale del Piemonte ha adottato la deliberazione n. 37-6500 del 23 luglio 2007 diretta a disciplinare:

• i criteri di compartecipazione degli utenti anziani non autosufficienti al costo della retta praticata nelle strutture residenziali, criteri che prevedono la valutazione del solo reddito e patrimonio individuale;

• le modalità di attribuzione di un incentivo a favore degli enti gestori e Comuni singoli che provvedano ad adottare regolamenti conformi ai suddetti criteri di compartecipazione o, ad adeguarli, se già esistenti, ai criteri medesimi.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 64-9390 del 1° agosto 2008, che disciplina i criteri di ripartizione dei finanziamenti a sostegno della disabilità e delle loro famiglie, è stata prevista l’attribuzione di una quota di tali finanziamenti agli Enti gestori «che prevedono l’applicazione del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, relativamente alla compartecipazione degli utenti alla retta per la residenzialità, prendendo come riferimento il solo reddito e patrimonio dell’interessato».

Sia per i soggetti anziani non autosufficienti sia per le persone con handicap permanente grave si rende ora necessario disciplinare – in considerazione del disposto del citato articolo 3, comma 2 ter del decreto legislativo 109/1998 – criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare, erogate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria.

La presente deliberazione dispone pertanto l’estensione sia a soggetti anziani non autosufficienti – la cui non autosufficienza sia stata accertatala dalla competente unità di valutazione geriatrica – sia alle persone con handicap permanente grave – certificato ai sensi della legge 104/1992, secondo il percorso progettuale definito dalla Uvh, competente per territorio – dei criteri di contribuzione per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare previsti dall’allegato A della suddetta delibera della Giunta regionale 37-6500 del 2007.

Tale estensione si rende necessaria non solo per l’esigenza di uniformare sul territorio regionale le modalità di contribuzione ma, soprattutto, per motivi di equità di trattamento tra utenti ricoverati ed utenti in assistenza domiciliare.

 

Franchigia sul reddito e ambito di applicazione

a) In relazione alla specificità degli interventi domiciliari ed al diverso contesto in cui tali interventi vengono erogati rispetto alla residenzialità, debbono essere apportate le seguenti modificazioni ai criteri previsti dalla citata delibera della Giunta regionale 37-6500 del 2007:

 

punto 4.1 franchigia del reddito:

«Al beneficiario della prestazione spetta una quota di reddito non inferiore alla soglia di povertà indicata dall’Istat nel “Rapporto annuale sulla povertà relativa”».

La stima dell’incidenza della povertà relativa – che indica la percentuale di famiglie e persone povere sul totale delle famiglie e persone residenti – viene annualmente calcolata dal suddetto Istituto sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi.

L’ultimo rapporto assunto nel 2008 fissa la soglia di povertà, per l’anno 2007, in euro 591,81, in riferimento ad un soggetto singolo.

b) I criteri previsti nel presente allegato sono utilizzabili, oltre che per la determinazione della contribuzione al costo delle prestazioni di natura domiciliare, per accedere alle assegnazioni economiche (contributi economici a sostegno della domiciliarità, assegni, vaucher…) alternative all’erogazione diretta di interventi, o per escluderne l’erogazione.

 

Criteri per l’erogazione di incentivi

In analogia con la delibera della Giunta regionale 37-6500 del 2007 si prevede, per quanto concerne le prestazioni di natura domiciliare, la corresponsione di un incentivo, sia in riferimento ai soggetti anziani non autosufficienti sia in riferimento alle persone con handicap permanente grave, a favore di quegli Enti gestori che:

• assumano regolamenti conformi ai criteri di compartecipazione – disciplinati nel presente allegato – o li adeguino, se già esistenti, ai criteri medesimi;

• abbiano già assunto, prima della adozione della presente deliberazione, regolamenti conformi ai criteri previsti dal presente allegato;

provvedano a far pervenire tali regolamenti alla Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2009.

Per la determinazione dell’incentivo si assume come base di calcolo la popolazione residente in ciascun ambito territoriale, non essendo possibile quantificare a priori il numero di Enti gestori che adegueranno la propria normativa ai criteri previsti dal presente atto.

Poiché, dai dati forniti dagli Enti gestori in relazione ai servizi domiciliari, emerge che tali servizi sono rivolti – nel 75% dei casi – alla popolazione anziana, l’ammontare dell’incentivo viene determinato dal prodotto di una quota base procapite di riferimento per il numero di anziani ultrasessantacinquenni residenti nell’ambito territoriale di ciascun Ente gestore.

La quota base procapite di riferimento è fissata in euro 2,00.

L’incentivo suddetto viene erogato una tantum ed è calcolato sulla base dei dati della popolazione utrasessantacinquenne estratti dalla Bdde (Banca dati demografica evolutiva della Regione Piemonte) per l’anno 2007 e sulla base dell’assetto territoriale 2009.

Con determina dirigenziale, da adottarsi da parte della Direzione politiche sociali e politiche per la famiglia, previa acquisizione dei regolamenti così come sopra indicato, viene disposta l’assegnazione delle risorse finanziarie agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, secondo i criteri prestabiliti.

A tal fine, viene assegnato alla Direzione politiche sociali e politiche per la famiglia apposito impegno delegato della somma di euro 1.996.474,00; somma complessiva necessaria per far fronte all’erogazione degli incentivi, se la totalità degli Enti gestori assume provvedimenti conformi.

Resta inteso che, alla scadenza prevista, eventuali risorse residuali derivanti da Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, che non abbiano aderito a quanto previsto nel presente allegato, saranno rese disponibili per finalità concernenti i contributi economici a sostegno della domiciliarità.

 

 

* Un commento alla delibera è riportato nell’editoriale di questo numero.

(1) A pag. 89 del n. 17, 1972 di Prospettive assistenziali è riportato il testo di un manifesto (cm. 100 x 70) del Collettivo intersindacale e interassociativo sull’assistenza in cui, con riferimento all’Istituto di riposo per la vecchiaia di Torino, in cui erano ricoverati soprattutto anziani malati cronici non autosufficienti, veniva precisato che all’anziano deve essere fornito «un servizio di assistenza che non lo rinchiuda in un ricovero, ma lo raggiunga a casa sua». Facevano parte del Collettivo il Comitato di quartiere Mercati generali, il personale dell’Istituto di riposo per la vecchiaia, il Gruppo assistenza Cgil, Cisl, Uil e Acli, il Sindacato per i pensionati Cgil, Cisl e Uil, nonché l’Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale. Una richiesta riguardante l’erogazione di un contributo economico ai familiari è contenuta nell’opuscolo “Che cosa fare per evitare le dimissioni selvagge degli anziani” edito nel 1985 dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) in cui, con riguardo al servizio di ospedalizzazione a domicilio dell’Ospedale Molinette di Torino, era stato inserito quanto segue: «La richiesta di un contributo nasce, a nostro avviso, dalla constatazione che ai familiari non può essere richiesto di essere presenti 24 ore 24. Il contributo potrebbe aggirarsi sulle 700-900 mila lire al mese, corrispondenti al compenso giornaliero di 4/5 ore di colf».

(2) Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale.

(3) Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.