Prospettive assistenziali
n. 166 aprile
giugno 2009
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
SOCIALI DEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE INSISTE NELLA VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLE CONTRIBUZIONI ECONOMICHE
1. Il Dottor
Pierino rossini, Dirigente
dell’Area interventi sociali ed educativi del Comune
di Cologno Monzese, ha inviato il 4 maggio 2009 alla redazione di Prospettive assistenziali la seguente
raccomandata: «Con riferimento
all’articolo “Il Comune di Cologno Monzese impone contributi illegittimi per il
ricovero dei genitori anziani non autosufficienti e il figlio rischia il
dissesto economico” pubblicato sulla rivista in oggetto, si comunica quanto
segue:
a) le norme che regolano la materia (legge 328/2000 – articolo 25 –
decreto legislativo 109/1998 come modificato dal decreto legislativo 130/2000 –
articolo 2) stabiliscono che, per la determinazione del contributo di cui
sopra, si deve fare riferimento al reddito del richiedente e del nucleo
familiare convivente secondo i parametri Isee (Indicatori della situazione
economica equivalente);
b) in caso di reddito insufficiente – ai sensi
dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo
109/1998 e dell’articolo 433 e seguenti del Codice civile – deve essere
verificata la posizione economica e reddituale degli eventuali altri familiari
obbligati agli alimenti;
c) tale quadro normativo è confermato fino a tutto il
2007, dalle norme della Regione Lombardia, in particolare dall’articolo 4, comma 82 della legge regionale 1/2000 e da diverse note
del Servizio legale e del Difensore civico della Regione. A
seguito dell’approvazione della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 la materia
di cui si tratta è in attesa di una nuova disciplina;
d) sulla base del quadro normativo di cui sopra, la
tesi di alcune Associazioni di consumatori e utenti secondo la
quale nel caso di anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni
deve essere considerato soltanto il reddito del richiedente non è sostenibile,
in quanto si fonda in primo luogo su un’interpretazione assai dubbia
dell’articolo 2, commi 2 e 2 bis del decreto legislativo 109/1998 (introdotti
dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 130/2000), ma soprattutto
perché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo di tale
norma non è stato ancora emanato;
e) nonostante le gravi lacune normative più sopra
ricordate, l’Amministrazione comunale di Cologno Monzese – che per tali
interventi sostiene una spesa annua di circa 400.000 euro – si è sempre
impegnata in tutte le forme lecite consentite, interpretando le norme vigenti
con la necessaria sensibilità umana e sociale – a dare supporto indispensabile
a nuclei familiari in condizioni di estrema difficoltà socio-economica
e psicologica;
f) premesso
quanto sopra, con riguardo all’articolo in questione, si precisa che – sulla
base degli atti d’ufficio – la ricostruzione del caso citato ad esempio (con un
nome di fantasia ma ben conosciuto dai servizi sociali) è arbitraria, almeno
fino a tutto il 2006, non trovando alcun riscontro oggettivo. Successivamente, il Settore scrivente – dopo essere stato
coinvolto formalmente nella gestione del caso medesimo – ha assunto la spesa di
oltre 21.000,00 euro a carico del Comune – per l’anno
2007 – quale contributo integrativo alla retta di ricovero degli anziani
ricoverati, riservandosi l’azione di rivalsa nei confronti dei soggetti
civilmente obbligati, qualora ne ricorrano i presupposti, sulla base delle
norme statali e regionali vigenti».
2. È
sconcertante che il Dottor Rossini, nell’esercizio delle funzioni di Dirigente
dei servizi sociali del Comune di Cologno Monzese, continui
imperterrito a ripetere le notizie gravemente fuorvianti che aveva già
utilizzato nella corrispondenza intercorsa con il Csa e che avevamo riportato
nello scorso numero di Prospettive
assistenziali.
Infatti afferma nuovamente che per gli assistiti
ultrasessantacinquenni non autosufficienti «si
deve far riferimento al reddito del richiedente e del nucleo familiare
convivente», nonostante che ai sensi del comma 2 ter dell’articolo 3 dei
decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 per i suddetti utenti i Comuni devono «evidenziare la situazione economica del
solo assistito».
Il Dottor Rossini ignora altresì che il
Garante per la riservatezza dei dati personali ha comunicato al Comune di
Cologno Monzese in data 28 dicembre 2007 che, come stabilisce
il decreto legislativo 196/2003 sulla protezione dei dati personali, le
informazioni che possono essere acquisite «ai
fini del riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap
permanente grave e a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti (…)
devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non anche quella
del nucleo familiare di appartenenza».
Inoltre, il Dott. Rossini
cita a sproposito il 2° comma dell’articolo 6 del decreto
legislativo 109/1998 il cui testo è il seguente: «Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina
relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi
dell’articolo 433 del Codice civile e non
possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti gestori
della facoltà di cui all’articolo 438, primo comma, del Codice civile nei
confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione
agevolata».
Risulta pertanto evidente che nessuno, Comuni compresi, può
sostituirsi all’interessato nella richiesta degli alimenti: questa non è
un’interpretazione, ma il risultato della semplice lettura della norma.
D’altra parte l’articolo
438 del Codice civile, come peraltro avevamo già segnalato nello scorso numero,
stabiliva e stabilisce che «gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di
provvedere al proprio mantenimento».
Per quanto concerne le
disposizioni della Regione Lombardia il Dirigente dei
servizi sociali di Cologno Monzese non tiene conto – altro aspetto molto grave
– che le Regioni in materia di assistenza (come per tutte le altre funzioni
trasferite dalla Costituzione a detti enti) non hanno alcuna competenza
legislativa, amministrativa e regolamentare per quanto concerne le persone –
parenti o terze persone conviventi o non conviventi – che non ricevono alcuna
prestazione. Si tratta di una constatazione elementare che non dovrebbe
sollevare obiezioni di sorta.
Assurda e inspiegabile è
altresì l’affermazione del Dottor Rossini secondo cui i sopra menzionati
decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 non sarebbero applicabili poiché non è
stato emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto
amministrativo previsto dal comma 2 ter dell’articolo
3 di detti decreti.
In primo luogo dovrebbe
essere noto che la mancata emanazione di un decreto
amministrativo non è di alcun ostacolo alla piena validità della legge.
Questa nostra ovvia
constatazione è confermata da tutte le sentenze della magistratura civile e
amministrativa pronunciate in materia (1).
In secondo luogo, successivamente all’entrata in vigore del decreto
legislativo 130 (che reca la data del 3 maggio 2000), è stata emanata l’8
novembre 2000 la legge 328 che tratta in modo dettagliato le questioni
assegnate al succitato decreto amministrativo. Di qui la
corretta decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’epoca di non
varare il provvedimento in questione.
Ciò premesso, sarebbe
istruttivo sapere in base a quali motivi giuridici il
Comune di Cologno Monzese, dopo l’intervento del nostro Comitato per la difesa
dei diritti degli assistiti, abbia provveduto ad assumere a suo carico l’onere
(euro 21mila) relativo all’assistenza dei due ultrasessantacinquenni non
autosufficienti per l’assistenza dei quali in precedenza al figlio erano stati
imposti contributi non previsti dalla legge per l’importo di ben 55mila 700
euro.
Invece di assumere
iniziative per il rimborso al figlio Giovanni della imponente
somma versata e non dovuta, il Dottor Rossini si permette di avanzare l’ipotesi
dell’avvio di una «azione di rivalsa nei
confronti dei soggetti civilmente obbligati, qualora ne ricorrano i
presupposti, sulla base delle norme statali e regionali vigenti», norme che
sono del tutto inesistenti.
I problemi da noi
sollevati in questa replica e nell’articolo dello scorso numero concernono
gravi illegalità del Comune di Cologno Monzese: gradiremmo quindi conoscere
l’opinione del Consiglio e della Giunta comunale.
(1) Si vedano, ad esempio, i seguenti
provvedimenti:
•
sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 3598/2006
del 13 aprile 2006, depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2006;
•
sentenza n. 42/2007 della Sezione di Catania del Tar
della Sicilia del 6 dicembre 2006, depositata in Cancelleria l’11 gennaio 2007;
•
ordinanza del Tar della Toscana n. 733/2007 del 6 settembre 2007, depositata in
Segreteria il 7 settembre 2007;
•
ordinanza del Tar delle Marche n. 521/2007 del 18 settembre 2007;
•
sentenza del Tar della Lombardia n. 291/2008 del 5-19 dicembre 2007, depositata
in Segreteria il 7 febbraio 2008;
•
sentenza del Tribunale di Lucca n. 174/2008 del 13 ottobre 2007, depositata in
Cancelleria il 1° febbraio 2008;
•
ordinanza del Tar della Sicilia, sede di Palermo, n. 372/2008 del 1° aprile
2008, depositata in Cancelleria il 2 aprile 2008;
•
ordinanza del Tar della Toscana n. 43/2008, depositata in Segreteria il 17
gennaio 2008;
•
ordinanza del Tar della Lombardia n. 602/2008 del 16 aprile 2008, depositata in
Segreteria nella stessa data;
•
ordinanza del Consiglio di Stato n. 2594/2008 del 16 maggio 2008;
•
sentenza del Tar della Lombardia n. 4033/2008 del 24 giugno 2008, depositata in
Segreteria il 10 settembre 2008;
•
sentenza del Tar della Toscana n. 2535/2008 depositata in Segreteria il 17
novembre 2008;
•
sentenza del Tar della Lombardia, Sezione di Brescia, n. 1102/2008 del 20 marzo
2008, depositata in Segreteria il 22 settembre 2008;
•
sentenza del Tar della Lombardia, Sezione di Brescia, n. 836/2008 del 26
novembre 2008, depositata in Segreteria il 28 novembre 2008;
•
ordinanza del Tar della Toscana n. 1796/2008 del 26 novembre 2008, depositata
in Segreteria il 27 novembre 2008.
•
ordinanza del Tar della Toscana n. 187/2009 del 19 febbraio 2009, depositata in
Segreteria il 20 febbraio 2009;
•
ordinanza del Tar della Lombardia n. 581/2009 del 7 maggio 2009, depositata in
Segreteria l’8 maggio 2009;