Prospettive assistenziali     n. 166  aprile giugno 2009

 

 

Notizie

 

 

DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

DURANTE IL RICOVERO IN OSPEDALE

La Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l’impugnazione di F. M. P., quale procuratrice di F. M. C., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli nella parte in cui aveva respinto la domanda di condanna l’Inps al pagamento dei ratei d’indennità di accompagnamento. I giudici di appello ponevano a fondamento della propria decisione il rilievo fondante che l’assistito, dichiarato totalmente inabile e con necessità di assistenza continua dalla Commissione sanitaria di primo grado, era ricoverato presso una comunità terapeutica a totale carico dello Stato e pertanto non era data al medesimo un’azione per accertare una situazione che pur essendo giuridicamente rilevante non integrava da sola la fattispecie costitutiva di un qualsiasi diritto soggettivo.

F. M. P., nella sua qualità, ricorreva in cassazione sulla base di due motivi di censura. L’Inps depositava procura.

 

Motivi della decisione

Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente, deducendo erronea applicazione delle leggi 118/1971 e 18/1980, assume che proprio le S.U. di questa Suprema Corte nella sentenza n. 483/2000 richiamata dai giudici di appello affermano che possono essere accertati in sede giudiziaria i fatti costitutivi di una determinata posizione soggettiva.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione della legge 180/1978, allega che non esistono ricoveri perpetui potendo sempre verificarsi che la prestazione ospedaliera venga meno. Le censure, che in quanto strettamente connesse per ragioni logiche e giuridiche, vanno trattate congiuntamente sono fondate.

Invero, la sentenza impugnata nel rigettare la domanda dell’assistito non tiene affatto conto che costituisce principio di diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento, prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 in favore dell’inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall’articolo 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell’inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all’indennità bensì all’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’Erario e non abbisogni dell’accompagnatore (Cassazione 1549/2000 e 7917/1995).

Questa stessa Corte, del resto, ha sancito altresì che in tema di indennità di accompagnamento, il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce “sic et simpliciter” l’equivalente del ricovero in istituto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 18 del 1980 – che esclude dall’indennità di accompagnamento gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto” – e, pertanto, il beneficio può spettare all’invalido grave anche durante il ricovero ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cassazione 2270/2007) e che in tema di indennità di accompagnamento per coloro che subiscono trattamenti di chemioterapia il beneficio può spettare all’invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cassa­zione 25569/2008).

A tanto aggiungasi che con sentenze n. 9146/2002 e 11161/2003 questo Giudice di legittimità, ha ritenuto ammissibile l’azione di mero accertamento dello stato invalidante a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione, ben potendosi configurare l’interesse ad agire in relazione ad uno “status”, quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall’ordinamento alla condizione fisica dell’invalido.

Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che si atterrà al principio sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

 

RISPOSTA ALLE STRUMENTALI DICHIARAZIONI SULLA MANCANZA DI FONDI SUFFICIENTI PER ASSICURARE CONDIZIONI DI VITA ACCETTABILI ALLE PERSONE

PIÙ BISOGNOSE E DEBOLI

Controcittà, mensile di informazione su sanità e assistenza, edito dall’Associazione promozione sociale, che esce dal 1976, ha pubblicato un numero speciale (supplemento al n. 1/2 2009) che è «la documentata risposta alle dichiarazioni di Amministratori di Regioni, Province e Comuni secondo cui non ci sarebbero fondi sufficienti per assicurare condizioni di vita, nemmeno quelle minimamente accettabili, alle persone incapaci di autodifendersi (bambini, soggetti con gravi han­dicap intellettivi, anziani malati cronici non auto­sufficienti, malati psichiatrici, individui colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile).

Inoltre viene segnalato che «a livello nazionale i finanziamenti (decine di milioni di euro) sono saltati fuori per le banche e le imprese» mentre «a livello della Regione Piemonte sono esageratamente troppi i fondi stanziati per attività non indispensabili per la vita dei cittadini».

Ai lettori di Controcittà è rivolto il seguente invito: «Se ti dicono che nel nostro Paese non ci sono i soldi per garantire ai più deboli il minimo vitale, rispondi subito che non è vero e poi gli fai avere copia di questa pubblicazione».

Mentre auspichiamo che analoghe iniziative siano assunte dai gruppi di base (volontariato, organizzazioni di tutela dei soggetti deboli, ecc.) delle altre Regioni, segnaliamo che il numero speciale di Controcittà verrà inviato gratuitamente a coloro che lo chiederanno all’Associazione promozione sociale, Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011.812.44.69, fax 011.812.25.95, e-mail: info@fondazione promozione sociale.it.

 

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE: ANCHE I FIGLI CONVIVENTI

SONO LEGITTIMATI A FRUIRE DEL CONGEDO PREVISTO PER LA CURA DEI SOGGETTI

CON HANDICAP GRAVE

Importante la sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009, depositata in Cancelleria il 30 dello stesso mese, in base alla quale viene dichiarata «l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave».

Ricordiamo che con le sentenze n. 151 del 2001, 233 del 2005 e 158 del 2007 la Corte costituzionale aveva riconosciuto l’illegittimità costituzionale delle norme del succitato decreto legislativo che non prevedevano il diritto al congedo dei fratelli e sorelle, nonché del coniuge convivente con la persona con handicap in situazione di gravità.

 

UNA PROVA DEL DISINTERESSE DELLE ISTITUZIONI: NON SI SA QUANTI SONO

I MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE A SCOPO EDUCATIVO

A proposito degli affidamenti familiari di minori a scopo educativo nelle sintesi del 9° rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, stampata da Vita nel dicembre 2008, si segnala quanto segue:

«Dall’istruzione dell’affidamento familiare sono trascorsi venticinque anni che impongono un bilancio per valutare il grado di efficacia dell’intervento e la sua adeguatezza al mutato contesto socio-economico e culturale odierno. Ma un bilancio è impossibile. Salvo pochissime eccezioni, infatti, nessuna Regione ha istituito una banca dati dei minori in assistenza extrafamiliare sul suo territorio e neppure conosce il numero dei suoi piccoli e silenziosi creditori. Anche i dati relativi agli affidamenti non consensuali disposti dai Tribunali per i minorenni fino al 2003 sono parziali e non esaustivi. Dal 31 dicembre 2006 l’affidamento consensuale (basato sul consenso o sulla richiesta dei genitori) è diventato la sola forma di assistenza extrafamiliare prevista dalla legge, essendo consentito solo in via eccezionale il collocamento in comunità di tipo familiare e vietato invece il ricovero dei minori in istituto. Può accadere tuttavia che, se il consenso dei genitori viene rifiutato ma il Servizio sociale reputa ugualmente necessario per il bene del minore ricorrere all’affidamento anche contro la loro volontà, sia richiesto un provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale): questo affidamento dovrebbe rappresentare l’eccezione e non la regola. Tuttavia, tutte le ricerche di cui disponiamo concordano nell’affermare che gli affidamenti consensuali sono fortemente minoritari rispetto a quelli giudiziali (…).

«Al 31 dicembre 2005, un anno prima della chiusura degli istituti, i minori assistiti fuori dalla famiglia erano 26.848, di cui 13.216 in affidamento familiare e 13.632 in istituto. Ma ignoriamo come si sia provveduto all’assistenza di questi ultimi dopo la chiusura dell’istituto: sarebbe arbitrario (e del tutto illusorio) immaginare che ai minori già in affidamento familiare si siano aggiunti quelli dimessi dagli istituti, ma sarebbe logico (e anzi doveroso) sperare in un aumento degli affidamenti familiari quanto meno proporzionato. Tuttavia, non esistono elementi per poter trasformare questa speranza in una cer­tezza».