L’inspiegabile comportamento omissivo della Caritas italiana

 

 

Finora sono rimasti del tutto inascoltati i numerosi appelli da noi rivolti alla Caritas italiana (1), e nessuna risposta hanno avuto le lettere inviate al Direttore nazionale dell’ente e le istanze indirizzate ripetutamente al responsabile della Caritas torinese.

Tenuto conto della gravità della situazione dei malati cronici e degli oneri spesso insopportabili imposti illegittimamente ai congiunti, il Csa ha deciso di sollecitare i partecipanti (oltre seicento) del 33° convegno nazionale delle Caritas, tenutosi a Torino dal 22 al 25 giugno 2009, ad assumere iniziative concrete a tutela delle esigenze e dei diritti degli anziani non autosufficienti con la distribuzione del volantino riprodotto nell’allegato 1.

Al riguardo avvertiamo che il testo dell’opuscolo segnalato nell’allegato 1 è reperibile nel sito: www.fondazionepromozionesociale.it in cui è riportata anche l’analoga pubblicazione redatta dal Sindacato dei pensionati Cgil di Torino.

 

Allegato 1

Riportiamo il testo del volantino “Appello a tutte le Caritas per eliminare una delle cause alla povertà”, distribuito insieme all’opuscolo “Tutti hanno diritto alle cure sanitarie compresi anziani malati cronici non autosufficienti, malati di Alzheimer, malati psichiatrici, handicappati con gravi patologie” in occasione del 33° convegno nazionale delle Caritas, tenutosi a Torino dal 22 al 25 giugno 2009.

«chiediamo alle caritas di intervenire per ottenere dagli ospedali e dalle case di cura private convenzionate il rispetto del diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti.

«Il diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie è sancito dalle leggi vigenti: la prima, la n. 692, risale addirittura al 1955.

«Pertanto nei casi in cui sia gravemente colpito da patologie invalidanti e da non autosufficienza, l’anziano non curabile a domicilio ha il diritto esigibile:

a) durante la fase acuta  alle cure sanitarie fornite gratuitamente e senza limiti di durata presso ospedali e case di cura private convenzionate;

b) durante la fase cronica  alle cure socio-sanitarie fornite senza limiti di durata presso Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e strutture analoghe (case protette, ecc.).

«Durante la fase cronica il malato è obbligato dalle disposizioni in vigore (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) a versare la quota alberghiera di ricovero (che non può essere superiore al 50% della retta totale) nell’ambito delle sue personali risorse economiche (redditi e beni), senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi. Queste disposizioni sono rispettate solo in Piemonte e in poche altre zone.

«Le leggi vigenti garantiscono inoltre la continuità terapeutica senza alcuna interruzione durante la transizione delle fasi acuta e cronica.

«purtroppo in quasi tutte le zone del nostro paese le succitate leggi non vengono rispettate, costringendo le famiglie degli anziani cronici non autosufficienti a svolgere funzioni di competenza del servizio sanitario.

«Il IV Rapporto del Ceis Sanità, Università di Tor Vergata di Roma, presentato il 20 dicembre 2006, conferma le nefaste conseguenze economiche nei confronti delle famiglie i cui componenti non autosufficienti vengono dimessi da ospedali e da case di cura private convenzionate pur avendo ancora la necessità di continue prestazioni sanitarie.

«Secondo detto Rapporto risulta che nel 2004 (ultimo dato disponibile) ben 295.572 famiglie “sono scese al di sotto della soglia di povertà a causa delle spese sanitarie sostenute”.

«Le dimissioni da ospedali e da case di cura private convenzionate sono subite dai congiunti (spesso si tratta di persone ultraottantenni o ultranovantenni) perché non conoscono i diritti dei malati.

«Le cure domiciliari sono prioritarie: dovrebbero essere incentivate dalle regioni ma non possono essere imposte soprattutto ai congiunti molto anziani e ai figli che lavorano.

«accettare le dimissioni da ospedali e da case di cura private convenzionate significa sul piano giuridico sottrarre volontariamente il malato dalle competenze della sanità e assumere volontariamente gli oneri economici e tutte le responsabilità civili e penali.

«chiediamo quindi alle caritas di difendere i diritti degli anziani malati cronici non autosufficienti fornendo le necessarie informazioni, possibilmente tramite un opuscoletto.

«Essere inguaribili non significa essere incura­bili».

 

 

(1) Su Prospettive assistenziali sono stati pubblicati i seguenti articoli: “Perché la Caritas italiana non provvede a diffondere notizie sul diritto dei malati cronici alle cure sanitarie e socio-sanitarie?”, n. 151, 2005; “Inquietante comportamento della Caritas italiana sul diritto alle cure sanitarie degli anziani cronici non autosufficienti”, n. 153, 2006; “Come mai la Caritas non difende il diritto alle cure sanitarie degli anziani colpiti da patologie invalidanti?”, n. 154, 2006; “Per quali motivi la Caritas continua a non segnalare il diritto degli anziani cronici non autosufficienti alle cure sanitarie?”, n. 158, 2007.