Notiziario dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

MINORI IN ADOZIONE O IN AFFIDAMENTO FAMILIARE: DOCUMENTI SCOLASTICI,

SANITARI E RESIDENZA

L’Anfaa di Torino ha  avviato nel giugno di quest’anno  un  confronto con il Comune del capoluogo del Piemonte, i rappresentanti locali del Ministero dell’istruzione e le altre associazioni operanti nel settore sulla bozza di documento, che pubblichiamo, elaborata a seguito del seminario promosso dal Comune di Torino nel settembre 2008 (v. al riguardo il notiziario anfaa in Prospettive assistenziali n. 164/2008).

Invitiamo i lettori ad inviarci osservazioni e proposte in merito, scaturite anche dalle esperienze dirette, entro il 5 ottobre 2009: è intenzione nostra preparare una comunicazione su questi temi, da presentare al Convegno del prossimo 16 ottobre  a Milano sul tema “La scuola dell’accoglienza. Apprendere  dalle differenze”.

Di frequente, direttori didattici, presidi o singoli insegnanti si trovano a dover affrontare concretamente situazioni che riguardano alunni in affidamento preadottivo, in affidamento familiare o in adozione.

Qualche esempio.

Con quale cognome iscrivere a scuola un minore in affidamento preadottivo?

Negli elenchi dei genitori aventi diritto al voto per l’elezione degli organi collegiali scolastici, debbono essere inseriti i geni­tori di origine, oppure quelli affidatari?

Come debbono essere compilate le certificazioni scolastiche per conciliare due diverse esigenze:

• la necessità che tali documenti ufficiali vengano intestati con il nome reale dell’alunno nel momento in cui sono emessi;

• la necessità – altrettanto importante – di non consentire l’eventuale identificazione di un minore con affidamento “a rischio giuridico di adozione” o in affidamento preadottivo?

Come compilare i tabelloni scolastici, in modo da soddisfare le stesse contrastanti esigenze or ora citate?

Tanti altri interrogativi possono sorgere, sin dal momento delle iscrizioni (residenza dell’alunno, certificati di vaccinazione, ecc.) e, via via, durante l’anno scolastico.

Può essere particolarmente utile, perciò, individuare alcuni dei principali problemi che si sono presentati nella pratica quotidiana e, a fianco di ognuno, indicare ciò che leggi e norme amministrative espressamente prevedono, oppure come – in assenza di indicazioni precise del legislatore o dell’amministrazione scolastica – tali problemi possono essere affrontati sulla base delle esperienze già realizzate, nell’interesse primario del minore e del suo diritto alla riservatezza.

 

I rapporti tra il minore e la sua famiglia d’origine

Diversa può essere, innanzitutto, la situazione familiare o extrafamiliare che riguarda i singoli minori iscritti a scuola. Sostanzialmente, si possono verificare i seguenti casi:

• minori che vivono stabilmente con i genitori di origine (o con uno solo di questi);

• minori che vivono stabilmente con parenti sino al quarto grado (nonni, zii...);

• minori in affidamento preadottivo (di solito, dura un anno);

• minori in adozione;

• minori in adozione “in casi particolari”, come previsto dall’articolo 44 della legge 184/1983 (1);

• minori in affidamento familiare a scopo educativo, disposto dai servizi socio-assistenziali con il consenso della famiglia di origine e reso esecutivo dal giudice tutelare;

• minori in affidamento familiare a scopo educativo, realizzato a seguito di un provvedimento del tribunale per i minorenni;

• minori che vivono in strutture residenziali (comunità, case famiglia, ecc.);

• minori che vivono per più di sei mesi presso terzi, cioè persone non parenti sino al quarto grado.

A proposito di quest’ultima situazione, va ricordato che la legge 184/1983 e successive modifiche all’articolo 9, quarto e quinto comma, stabilisce: «Chiunque, non essendo parente entro al quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.

«Nello stesso termine di cui al comma 4 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non ha parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza della potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità».

Ai fini di un discorso focalizzato sulla situazione familiare del minore in relazione alla iscrizione ed alla frequenza scolastica è utile, inoltre, conoscere se il bambino o il ragazzo stesso mantie­ne o meno i rapporti con i genitori d’origine e/o i parenti sino al quarto grado e in quale misura.

Nel caso di affidamento familiare a scopo educativo, di inserimento in una comunità, il minore può trovarsi nella condizione in cui continua a mantenere rapporti con la famiglia d’origine e con uno solo dei genitori, oppure – per decisione del Tribunale per í minorenni – a non avere più alcun rapporto o a conservare rapporti limitati. Vi sono anche casi a cui il Tribunale stesso stabilisce che il bambino (o il ragazzo) può continuare ad incontrare uno o entrambi i genitori in “luogo neutro” (ad esempio, presso i servizi sociali del Comune o dell’Asl) con cadenze periodiche preventivamente fissate.

Dal punto di vista dei genitori d’origine, possiamo invece trovarci nella situazione in cui:

continuano ad esercitare la potestà parentale nei confronti di figli accolti per periodi più o meno lunghi presso altra famiglia;

la potestà parentale è sospesa;

la potestà parentale è stata dichiarata decaduta dall’autorità giudiziaria.

È ovvio che, in relazione alle singole situazioni, diverse sono le conseguenze rispetto ai problemi che si pongono nel corso della frequenza scolastica.

 

Le questioni che riguardano la residenza

Anche sotto questo profilo, la casistica è molto variegata. Vediamo le situazioni più comuni.

Affidamenti familiari a scopo educativo decisi consensualmente con i genitori di origine. Il minore può conservare la residenza presso il suo nucleo familiare primario o assumerla presso la famiglia affidataria.

Affidamenti familiari non consensuali. Anche in questo caso, il minore può continuare a mantenere la residenza presso il suo nucleo di origine o assumere quella degli affidatari (2).

 In alcune realtà locali, di fronte a determinate situazioni rispetto alle quali è particolarmente importante difendere la privacy del minore, l’ente affidante (Comune, Asl) – che, in genere, è anche quello che ha la tutela del minore stesso – ha scelto un’altra strada: iscrivere il bambino o il ragazzo per tutto il tempo necessario a ridargli uno status familiare certo, in una residenza anagrafica convenzionale presso un proprio servizio (ad esempio, la sede di una comunità).

Affidamenti a rischio giuridico di adozione. L’esperienza relativa al servizio di affidamento familiare ha mostrato come si possono presentare situazioni in cui i minori inizialmente affidati a scopo educativo ad una famiglia diventino in seguito adottabili. Di fronte a questi casi sono necessarie alcune precauzioni per evitare un nuovo successivo sradicamento.

Tali situazioni sono state definite per la prima volta nel 1983 in un Protocollo d’intesa fra il Tribunale per i minorenni e il Comune di Torino (3) come affidamenti di minori a rischio giuridico di adozione, cioè di bambini o ragazzi per i quali la magistratura minorile ha aperto una procedura di adottabilità che, in caso di ricorsi, può durare anche diversi anni. Per evitare una permanenza prolungata in istituto o in comunità, in attesa di una decisione definitiva della magistratura minorile, tale intesa ha previsto – prima in Italia – che si possa disporre un affidamento a scopo educativo ad una famiglia già dichiarata idonea all’adozione. In seguito, se la dichiarazione di adottabilità diventa definitiva, l’affidamento familiare è trasformato in adozione, evitando al minore nuovi traumi di separazione.

In questi casi, il minore viene iscritto presso la residenza anagrafica convenzionale creata dall’ente che ha in carico il caso e le Istituzioni coinvolte devono assumere tutte le iniziative necessarie per salvaguardare la riservatezza dei dati personali del minore e degli affidatari.

Adozioni. Per evitare che la famiglia d’origine possa individuare la famiglia in cui vive il minore (e nell’intento primario di tutelare il diritto alla riservatezza del bambino stesso), nel periodo di affidamento “a rischio giuridico” e/o preadottivo, il minore può essere iscritto presso la residenza anagrafica convenzionale stabilita dall’ente locale. Ciò non vale, ovviamente, per le adozioni internazionali già pronunciate all’estero e trascritte in Italia. In quest’ultimo caso, il minore viene iscritto al suo arrivo in Italia sullo stato di famiglia dei genitori adottivi.

 

Le questioni che riguardano

l’iscrizione scolastica

Per l’iscrizione al nido, alla scuola materna e dell’obbligo la famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l’affidamento.

Nel caso di affidamenti a “rischio giuridico di adozione” o di affidamenti preadottivi di minori italiani, la dichiarazione dovrebbe essere rilasciata dal Tribunale per i minorenni al momento dell’abbinamento. Per le stesse ragioni di riservatezza prima citate è opportuno che le scuole si limitino a prendere solo visione di tale dichiarazione e non la trattengano nel fascicolo personale del minore. Analogamente si dovrebbe procedere per tutti gli altri documenti necessari per l’iscrizione. Nel fascicolo stesso potrebbe essere inserita una dichiarazione del Capo istituto (Direttore didattico o Preside) che attesta di aver preso visione di tutto quanto richiesto per l’iscrizione.

Vi sono regolamenti relativi all’organizzazione di asili nido e scuole materne in base ai quali la situazione di affidamento familiare a scopo educativo costituisce priorità per l’accoglimento della domanda di iscrizione. Sugli elenchi riguardanti l’avvenuta ammissione non dovrebbero, però, essere riportati – per i motivi già esposti – i cognomi d’origine dei minori in affidamento “a rischio giuridico di adozione” o in affidamento preadottivo per evitarne l’identificazione.

 

Le certificazioni scolastiche

Le pagelle sono documenti ufficiali e, come tali, necessariamente, devono essere intestate con il nome reale che il minore ha nel momento in cui vengono emesse. È opportuno, però, usare tutti quegli accorgimenti che possono consentire al minore stesso di non essere considerato “diverso” e, soprattutto, di non essere identificato. Fra gli accorgimenti possibili, da scegliere in relazione al singolo caso: la compilazione di doppie pagelle; oppure la consegna di quelle ufficiali ai soli genitori affidatari; o, ancora, l’uso prevalente del nome o del doppio cognome, anteponendo quello degli affidatari, ecc.

Lo stesso discorso vale per i tabelloni scolastici, che hanno un analogo carattere di ufficialità. In alcuni casi può essere utile concordare con la famiglia affidataria come “far apparire” il nome del minore in bacheca nell’interesse esclusivo di quest’ultimo e per la tutela della doverosa riservatezza.

Sarebbe auspicabile che le Autorità scolastiche, enti locali e i giudici per i minorenni definissero precise procedure al riguardo. È bene, comunque, che, già ora, d’intesa con gli affidatari e i futuri genitori adottivi, i docenti facciano presente ai Capi istituto la prassi ritenuta più opportuna per affrontare i singoli casi, in modo che questa possa essere nota e restare agli atti.

Anche a questo riguardo, è importante prestare la dovuta attenzione per evitare indicazioni che consentano a terze persone il collegamento tra il cognome di origine e quello della famiglia affidataria, oppure per evitare che il minore si veda costretto a far conoscere ai compagni di scuola la sua situazione.

 

Organi collegiali scolastici e diritto di voto

L’articolo 5 della legge n. 184/1983 ha stabilito che l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica.

Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale significa, di fatto, che gli affidatari gestiscono i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo o passivo negli organi rappresentativi della scuola.

 

Le questioni sanitarie

Prima di affrontare alcuni degli altri problemi specifici che hanno rilevanza con la frequenza scolastica, possono essere utili alcune indicazioni preliminari relative alle questioni sanitarie.

Le iscrizioni all’Asl sono possibili sulla base della residenza di fatto del minore e dopo la revoca del medico precedente. Nel caso di affidamenti familiari fuori dal territorio dell’Asl ove risiede la famiglia di origine del minore, è necessario richiedere all’Asl stessa una dichiarazione che attesti che il minore non usufruisce più dell’assistenza sanitaria in quel territorio.

Poteri analoghi hanno gli affidatari per i rapporti con le autorità sanitarie (4); occorrerà, per esempio, il consenso dei genitori o del tutore per quegli interventi che esulano dall’ordinario (esempio un intervento chirurgico), ma non occorrerà il consenso dei genitori o del tutore per le vaccinazioni obbligatorie e per gli interventi sanitari d’urgenza.

 

Le vaccinazioni

Nel caso di affidamenti “a rischio giuridico di adozione” o di affidamento preadottivo (sempre per la sola adozione nazionale), è bene che la vaccinazione sia effettuata dal medico di base il quale redige la relativa dichiarazione. Tale dichiarazione può essere registrata sulla base della residenza anagrafica convenzionale creata dall’ente locale. Ad adozione avvenuta è necessario effettuare le opportune variazioni.

 

trasferimenti scolastici

Il nulla-osta per i trasferimenti viene trasmesso d’ufficio e indica il nome della scuola presso la quale avviene il passaggio. In casi di affidamenti “a rischio giuridico di adozione” o di affidamenti preadottivi (nel solo caso di adozione nazionale), questa prassi rischia di esporre il minore interessato a interferenze arbitrarie della sua privacy. Sarebbe opportuno che l’amministrazione scolastica fosse autorizzata ad assumere le iniziative necessarie per poter redigere un nulla-osta più generico che consenta il trasferimento ad altra scuola senza fornire gli estremi per identificare la nuova situazione scolastica (e, quindi, anche familiare) del minore. Tale certificato potrebbe essere consegnato agli operatori rappresentanti del tutore che ne avesse fatto esplicita richiesta.

 

Le gite scolastiche

L’autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore. Per evitare complicazioni è bene depositare presso la scuola all’inizio dell’anno una dichiarazione nella quale chi esercita la potestà parentale o il tutore esprime consenso alla partecipazione del minore a tutte le attività organizzate dalla scuola, comprese le uscite esterne. Rispetto ad ogni singola iniziativa, sarà poi sufficiente la sola firma degli affidatari.

In questo quadro, un problema specifico è quello che riguarda carte di identità e passaporti. Questi documenti possono essere richiesti solo dai genitori o dal tutore. In casi eccezionali, il giudice tutelare può autorizzarne l’espatrio, ad esempio a scopo turistico, in assenza del consenso dei genitori.

Tuttavia, è bene organizzarsi per tempo in modo da non aver bisogno di seguire questa prassi, che per altro – essendo discrezionale e richiedendo più tempo – non assicura un risultato certo.

Per soggiorni di vacanza e di studio, l’autorizzazione deve essere data dai genitori o dal tutore.

 

Le questioni religiose

Particolare attenzione, specie in realtà locali di piccole dimensioni, deve essere posta anche alla registrazione di sacramenti come il battesimo, la prima comunione, la cresima. In presenza di affidamenti “a rischio giuridico di adozione” o di affidamenti preadottivi, è molto importante evitare che il minore sia sottoposto al rischio di una identificazione anche futura, sempre al fine di non violare il suo diritto a crescere in modo armonico senza indebite interferenze.

Se il minore non è ancora stato battezzato, sarebbe bene attendere l’avvenuta adozione per farlo (5). Nel caso in cui non si voglia attendere, è opportuno concordare con il sacerdote una modalità che consenta di non lasciare traccia del cognome originario sui registri parrocchiali.

Lo stesso discorso vale per la prima comunione e per la cresima.

 

Intese locali tra scuola, enti locali

e magistratura minorile

Come si evince dalle considerazioni sopra esposte, solo alcuni aspetti di questa delicata materia trovano una risposta chiara ed esauriente nelle leggi e nelle norme vigenti. Per molti problemi, che pure quotidianamente assillano famiglie, Capi istituto e docenti, non vi sono indicazioni precise da parte della amministrazione scolastica centrale.

È necessario, quindi, fare riferimento alle prassi instaurate in alcune aree territoriali, spesso sollecitate dall’incalzare dei problemi. Ma, nell’interesse primario dei minori, c’è forse bisogno di fare un passo in avanti decisivo, che eviti un’alea di incertezza, con tutti i rischi che ciò può comportare per i soggetti più deboli: i bambini ed i ragazzi stessi.

Da alcune parti, Anfaa compresa, è stata avanzata l’ipotesi di stipulare “Intese” a livello locale che coinvolgano la scuola, i Comuni, le Asl e la Magistratura minorile, come già si sta facendo rispetto ad altri problemi che chiamano in causa le competenze di Enti diversi (l’handicap, il disagio scolastico, il “bullismo”, la cosiddetta “dispersione”, ecc.).

In ogni caso, è opportuno che l’amministrazione scolastica – i cui operatori a tutti i livelli sono comunque chiamati in causa dalla legge 184/1983, articoli 9 e 70 a proposito dell’obbligo della “segnalazione” – assuma le iniziative necessarie per garantire, sentito il parere dell’autorità giudiziaria minorile e degli enti locali, il rispetto dell’anonimato e il diritto ad una crescita senza nuovi traumi di tutti quei minori che, per i motivi più diversi, hanno trovato un nuovo status familiare.

 

 

(1) L’articolo 44 della sopra citata legge 184/1983 sancisce quanto segue:

«1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 [e cioè anche nei casi in cui non sia stata pronunciata la dichiarazione di adottabilità, n.d.r.]:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

«2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

«3. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

«4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

(2) L’Anfaa ritiene che il minore affidato debba essere inserito nello stato di famiglia degli affidatari, soprattutto se si prevede che l’affidamento possa protrarsi nel tempo.

(3) Il testo del protocollo è riportato nell’articolo “L’affidamento a rischio giuridico di adozione: le esperienze delle famiglie”, in Prospettive Assistenziali, n. 138, 2002.

(4) Cfr al riguardo l’articolo 5, comma 2 della legge n. 184/1983.

(5) Cfr. E. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, Nuovo dizionario di teologia morale, Edizione Paoline, Cinisello Balsamo, I990, alla voce “Adozione”.