Notiziario dell’Associazione nazionale famiglie
adottive e affidatarie
MINORI IN ADOZIONE O IN AFFIDAMENTO FAMILIARE:
DOCUMENTI SCOLASTICI,
SANITARI E RESIDENZA
L’Anfaa di
Torino ha avviato nel giugno di
quest’anno un confronto con il Comune del capoluogo del
Piemonte, i rappresentanti locali del Ministero dell’istruzione e le altre
associazioni operanti nel settore sulla bozza di documento, che pubblichiamo,
elaborata a seguito del seminario promosso dal Comune di Torino nel settembre
2008 (v. al riguardo il notiziario
anfaa in Prospettive assistenziali n. 164/2008).
Invitiamo
i lettori ad inviarci osservazioni e proposte in merito, scaturite anche dalle
esperienze dirette, entro il 5 ottobre 2009: è intenzione nostra preparare una
comunicazione su questi temi, da presentare al Convegno del prossimo 16
ottobre a Milano sul tema “La scuola
dell’accoglienza. Apprendere dalle
differenze”.
Di frequente, direttori didattici, presidi o singoli
insegnanti si trovano a dover affrontare concretamente situazioni che
riguardano alunni in affidamento preadottivo, in affidamento familiare o in
adozione.
Qualche esempio.
Con quale cognome iscrivere a scuola un minore in
affidamento preadottivo?
Negli elenchi dei genitori aventi diritto al voto per
l’elezione degli organi collegiali scolastici, debbono essere inseriti i genitori
di origine, oppure quelli affidatari?
Come debbono essere compilate le certificazioni
scolastiche per conciliare due diverse esigenze:
• la necessità che tali documenti ufficiali vengano
intestati con il nome reale dell’alunno nel momento in cui sono emessi;
• la necessità – altrettanto importante – di non
consentire l’eventuale identificazione di un minore con affidamento “a rischio
giuridico di adozione” o in affidamento preadottivo?
Come compilare i tabelloni scolastici, in modo da
soddisfare le stesse contrastanti esigenze or ora citate?
Tanti altri interrogativi possono sorgere, sin dal
momento delle iscrizioni (residenza dell’alunno, certificati di vaccinazione,
ecc.) e, via via, durante l’anno scolastico.
Può essere particolarmente utile, perciò, individuare
alcuni dei principali problemi che si sono presentati nella pratica quotidiana
e, a fianco di ognuno, indicare ciò che leggi e norme amministrative
espressamente prevedono, oppure come – in assenza di indicazioni precise del
legislatore o dell’amministrazione scolastica – tali problemi possono essere
affrontati sulla base delle esperienze già realizzate, nell’interesse primario
del minore e del suo diritto alla riservatezza.
I rapporti
tra il minore e la sua famiglia d’origine
Diversa può essere, innanzitutto, la situazione
familiare o extrafamiliare che riguarda i singoli minori iscritti a scuola.
Sostanzialmente, si possono verificare i seguenti casi:
• minori che vivono stabilmente con i genitori di
origine (o con uno solo di questi);
• minori che vivono stabilmente con parenti sino al
quarto grado (nonni, zii...);
• minori in affidamento preadottivo (di solito, dura
un anno);
• minori in adozione;
• minori in adozione “in casi particolari”, come
previsto dall’articolo 44 della legge 184/1983 (1);
• minori in affidamento familiare a scopo educativo,
disposto dai servizi socio-assistenziali con il consenso della famiglia di
origine e reso esecutivo dal giudice tutelare;
• minori in affidamento familiare a scopo educativo,
realizzato a seguito di un provvedimento del tribunale
per i minorenni;
• minori che vivono in strutture residenziali
(comunità, case famiglia, ecc.);
• minori che vivono per più di sei mesi presso terzi,
cioè persone non parenti sino al quarto grado.
A proposito di quest’ultima situazione, va ricordato
che la legge 184/1983 e successive modifiche all’articolo 9, quarto e quinto
comma, stabilisce: «Chiunque, non essendo
parente entro al quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un
minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi
deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione
della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.
«Nello stesso
termine di cui al comma 4 uguale segnalazione deve essere effettuata dal
genitore che affidi stabilmente a chi non ha parente entro il quarto grado il
figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della
segnalazione può comportare la decadenza della potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice
civile e l’apertura della procedura di adottabilità».
Ai fini di un discorso focalizzato sulla situazione
familiare del minore in relazione alla iscrizione ed alla frequenza scolastica
è utile, inoltre, conoscere se il bambino o il ragazzo stesso mantiene o meno
i rapporti con i genitori d’origine e/o i parenti sino al quarto grado e in
quale misura.
Nel caso di affidamento familiare a scopo educativo,
di inserimento in una comunità, il minore può trovarsi nella condizione in cui
continua a mantenere rapporti con la famiglia d’origine e con uno solo dei
genitori, oppure – per decisione del Tribunale per í minorenni – a non avere
più alcun rapporto o a conservare rapporti limitati. Vi sono anche casi a cui
il Tribunale stesso stabilisce che il bambino (o il ragazzo) può continuare ad
incontrare uno o entrambi i genitori in “luogo neutro” (ad esempio, presso i
servizi sociali del Comune o dell’Asl) con cadenze periodiche preventivamente
fissate.
Dal punto di vista dei genitori d’origine, possiamo invece trovarci nella
situazione in cui:
• continuano ad esercitare la potestà parentale nei
confronti di figli accolti per periodi più o meno lunghi presso altra famiglia;
• la potestà parentale è sospesa;
• la potestà parentale è stata dichiarata decaduta
dall’autorità giudiziaria.
È ovvio che, in relazione alle singole situazioni,
diverse sono le conseguenze rispetto ai problemi che si pongono nel corso della
frequenza scolastica.
Le questioni
che riguardano la residenza
Anche sotto questo profilo, la casistica è molto
variegata. Vediamo le situazioni più comuni.
Affidamenti
familiari a scopo educativo decisi consensualmente con i genitori di origine. Il minore può conservare la residenza presso il suo
nucleo familiare primario o assumerla presso la famiglia affidataria.
Affidamenti
familiari non consensuali. Anche in
questo caso, il minore può continuare a mantenere la residenza presso il suo
nucleo di origine o assumere quella degli affidatari (2).
In alcune
realtà locali, di fronte a determinate situazioni rispetto alle quali è
particolarmente importante difendere la privacy
del minore, l’ente affidante (Comune, Asl) – che, in genere, è anche quello
che ha la tutela del minore stesso – ha scelto un’altra strada: iscrivere il
bambino o il ragazzo per tutto il tempo necessario a ridargli uno status
familiare certo, in una residenza anagrafica convenzionale presso un proprio
servizio (ad esempio, la sede di una comunità).
Affidamenti a
rischio giuridico di adozione. L’esperienza
relativa al servizio di affidamento familiare ha mostrato come si possono
presentare situazioni in cui i minori inizialmente affidati a scopo educativo
ad una famiglia diventino in seguito adottabili. Di fronte a questi casi sono
necessarie alcune precauzioni per evitare un nuovo successivo sradicamento.
Tali situazioni sono state definite per la prima volta
nel 1983 in un Protocollo d’intesa fra il Tribunale per i minorenni e il Comune
di Torino (3) come affidamenti di minori a rischio giuridico di adozione, cioè di bambini o ragazzi per i quali la
magistratura minorile ha aperto una procedura di adottabilità che, in caso di
ricorsi, può durare anche diversi anni. Per evitare una permanenza prolungata
in istituto o in comunità, in attesa di una decisione definitiva della
magistratura minorile, tale intesa ha previsto – prima in Italia – che si possa
disporre un affidamento a scopo educativo ad una famiglia già dichiarata idonea
all’adozione. In seguito, se la dichiarazione di adottabilità diventa
definitiva, l’affidamento familiare è trasformato in adozione, evitando al
minore nuovi traumi di separazione.
In questi casi, il minore viene iscritto presso la
residenza anagrafica convenzionale creata dall’ente che ha in carico il caso e
le Istituzioni coinvolte devono assumere tutte le iniziative necessarie per
salvaguardare la riservatezza dei dati personali del minore e degli affidatari.
Adozioni. Per evitare che la famiglia d’origine possa
individuare la famiglia in cui vive il minore (e nell’intento primario di
tutelare il diritto alla riservatezza del bambino stesso), nel periodo di
affidamento “a rischio giuridico” e/o preadottivo, il minore può essere
iscritto presso la residenza anagrafica convenzionale stabilita dall’ente
locale. Ciò non vale, ovviamente, per le adozioni internazionali già
pronunciate all’estero e trascritte in Italia. In quest’ultimo caso, il minore
viene iscritto al suo arrivo in Italia sullo stato di famiglia dei genitori
adottivi.
Le questioni che riguardano
l’iscrizione
scolastica
Per l’iscrizione al nido, alla scuola materna e
dell’obbligo la famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che
attesti l’affidamento.
Nel caso di affidamenti a “rischio giuridico di
adozione” o di affidamenti preadottivi di minori italiani, la dichiarazione
dovrebbe essere rilasciata dal Tribunale per i minorenni al momento
dell’abbinamento. Per le stesse ragioni di riservatezza prima citate è
opportuno che le scuole si limitino a prendere solo visione di tale
dichiarazione e non la trattengano nel fascicolo personale del minore.
Analogamente si dovrebbe procedere per tutti gli altri documenti necessari per
l’iscrizione. Nel fascicolo stesso potrebbe essere inserita una dichiarazione
del Capo istituto (Direttore didattico o Preside) che attesta di aver preso
visione di tutto quanto richiesto per l’iscrizione.
Vi sono regolamenti relativi all’organizzazione di
asili nido e scuole materne in base ai quali la situazione di affidamento
familiare a scopo educativo costituisce priorità per l’accoglimento della
domanda di iscrizione. Sugli elenchi riguardanti l’avvenuta ammissione non
dovrebbero, però, essere riportati – per i motivi già esposti – i cognomi
d’origine dei minori in affidamento “a rischio giuridico di adozione” o in
affidamento preadottivo per evitarne l’identificazione.
Le
certificazioni scolastiche
Le pagelle sono documenti ufficiali e, come tali,
necessariamente, devono essere intestate con il nome reale che il minore ha nel
momento in cui vengono emesse. È opportuno, però, usare tutti quegli
accorgimenti che possono consentire al minore stesso di non essere considerato
“diverso” e, soprattutto, di non essere identificato. Fra gli accorgimenti
possibili, da scegliere in relazione al singolo caso: la compilazione di doppie
pagelle; oppure la consegna di quelle ufficiali ai soli genitori affidatari; o,
ancora, l’uso prevalente del nome o del doppio cognome, anteponendo quello
degli affidatari, ecc.
Lo stesso discorso vale per i tabelloni scolastici,
che hanno un analogo carattere di ufficialità. In alcuni casi può essere utile
concordare con la famiglia affidataria come “far apparire” il nome del minore
in bacheca nell’interesse esclusivo di quest’ultimo e per la tutela della
doverosa riservatezza.
Sarebbe auspicabile che le Autorità scolastiche, enti
locali e i giudici per i minorenni definissero precise procedure al riguardo. È
bene, comunque, che, già ora, d’intesa con gli affidatari e i futuri genitori
adottivi, i docenti facciano presente ai Capi istituto la prassi ritenuta più
opportuna per affrontare i singoli casi, in modo che questa possa essere nota e
restare agli atti.
Anche a questo riguardo, è importante prestare la
dovuta attenzione per evitare indicazioni che consentano a terze persone il
collegamento tra il cognome di origine e quello della famiglia affidataria,
oppure per evitare che il minore si veda costretto a far conoscere ai compagni
di scuola la sua situazione.
Organi
collegiali scolastici e diritto di voto
L’articolo 5 della legge n. 184/1983 ha stabilito che
l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione
agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica.
Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale
significa, di fatto, che gli affidatari gestiscono i rapporti con la scuola:
firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite,
colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo o passivo negli organi
rappresentativi della scuola.
Le questioni
sanitarie
Prima di affrontare alcuni degli altri problemi
specifici che hanno rilevanza con la frequenza scolastica, possono essere utili
alcune indicazioni preliminari relative alle questioni sanitarie.
Le iscrizioni all’Asl sono possibili sulla base della residenza di fatto del minore e
dopo la revoca del medico precedente. Nel caso di affidamenti familiari fuori
dal territorio dell’Asl ove risiede la famiglia di origine del minore, è
necessario richiedere all’Asl stessa una dichiarazione che attesti che il
minore non usufruisce più dell’assistenza sanitaria in quel territorio.
Poteri analoghi hanno gli affidatari per i rapporti
con le autorità sanitarie (4); occorrerà, per esempio, il consenso dei genitori
o del tutore per quegli interventi che esulano dall’ordinario (esempio un
intervento chirurgico), ma non occorrerà il consenso dei genitori o del tutore
per le vaccinazioni obbligatorie e per gli interventi sanitari d’urgenza.
Le
vaccinazioni
Nel caso di affidamenti “a rischio giuridico di
adozione” o di affidamento preadottivo (sempre per la sola adozione nazionale),
è bene che la vaccinazione sia effettuata dal medico di base il quale redige la
relativa dichiarazione. Tale dichiarazione può essere registrata sulla base
della residenza anagrafica convenzionale creata dall’ente locale. Ad adozione
avvenuta è necessario effettuare le opportune variazioni.
trasferimenti scolastici
Il nulla-osta per i trasferimenti viene trasmesso
d’ufficio e indica il nome della scuola presso la quale avviene il passaggio.
In casi di affidamenti “a rischio giuridico di adozione” o di affidamenti
preadottivi (nel solo caso di adozione nazionale), questa prassi rischia di
esporre il minore interessato a interferenze arbitrarie della sua privacy. Sarebbe opportuno che
l’amministrazione scolastica fosse autorizzata ad assumere le iniziative
necessarie per poter redigere un nulla-osta più generico che consenta il
trasferimento ad altra scuola senza fornire gli estremi per identificare la
nuova situazione scolastica (e, quindi, anche familiare) del minore. Tale
certificato potrebbe essere consegnato agli operatori rappresentanti del tutore
che ne avesse fatto esplicita richiesta.
Le
gite scolastiche
L’autorizzazione deve essere firmata da
chi esercita la potestà parentale o dal tutore. Per evitare complicazioni è
bene depositare presso la scuola all’inizio dell’anno una dichiarazione nella
quale chi esercita la potestà parentale o il tutore esprime consenso alla
partecipazione del minore a tutte le attività organizzate dalla scuola,
comprese le uscite esterne. Rispetto ad ogni singola iniziativa, sarà poi
sufficiente la sola firma degli affidatari.
In questo quadro, un problema specifico è quello che
riguarda carte di identità e passaporti. Questi documenti possono essere
richiesti solo dai genitori o dal tutore. In casi eccezionali, il giudice
tutelare può autorizzarne l’espatrio, ad esempio a scopo turistico, in assenza
del consenso dei genitori.
Tuttavia, è bene organizzarsi per tempo in modo da non
aver bisogno di seguire questa prassi, che per altro – essendo discrezionale e
richiedendo più tempo – non assicura un risultato certo.
Per soggiorni di vacanza e di studio, l’autorizzazione
deve essere data dai genitori o dal tutore.
Le
questioni religiose
Particolare
attenzione, specie in realtà locali di piccole dimensioni, deve essere posta
anche alla registrazione di sacramenti come il battesimo, la prima comunione,
la cresima. In presenza di affidamenti “a rischio giuridico di adozione” o di
affidamenti preadottivi, è molto importante evitare che il minore sia
sottoposto al rischio di una identificazione anche futura, sempre al fine di
non violare il suo diritto a crescere in modo armonico senza indebite
interferenze.
Se il minore non è ancora stato
battezzato, sarebbe bene attendere l’avvenuta adozione per farlo (5). Nel caso
in cui non si voglia attendere, è opportuno concordare con il sacerdote una
modalità che consenta di non lasciare traccia del cognome originario sui
registri parrocchiali.
Lo stesso discorso vale per la prima comunione e per
la cresima.
Intese locali tra scuola, enti locali
e
magistratura minorile
Come si evince dalle considerazioni sopra
esposte, solo alcuni aspetti di questa delicata materia trovano una risposta
chiara ed esauriente nelle leggi e nelle norme vigenti. Per molti problemi, che
pure quotidianamente assillano famiglie, Capi istituto e docenti, non vi sono
indicazioni precise da parte della amministrazione scolastica centrale.
È necessario, quindi, fare riferimento
alle prassi instaurate in alcune aree territoriali, spesso sollecitate
dall’incalzare dei problemi. Ma, nell’interesse primario dei minori, c’è forse
bisogno di fare un passo in avanti decisivo, che eviti un’alea di incertezza,
con tutti i rischi che ciò può comportare per i soggetti più deboli: i bambini
ed i ragazzi stessi.
Da alcune parti, Anfaa compresa, è stata
avanzata l’ipotesi di stipulare “Intese” a livello locale che coinvolgano la
scuola, i Comuni, le Asl e la Magistratura minorile, come già si sta facendo
rispetto ad altri problemi che chiamano in causa le competenze di Enti diversi
(l’handicap, il disagio scolastico, il “bullismo”, la cosiddetta “dispersione”,
ecc.).
In ogni caso, è opportuno che
l’amministrazione scolastica – i cui operatori a tutti i livelli sono comunque
chiamati in causa dalla legge 184/1983, articoli 9 e 70 a proposito
dell’obbligo della “segnalazione” – assuma le iniziative necessarie per
garantire, sentito il parere dell’autorità giudiziaria minorile e degli enti
locali, il rispetto dell’anonimato e il diritto ad una crescita senza nuovi
traumi di tutti quei minori che, per i motivi più diversi, hanno trovato un
nuovo status familiare.
(1) L’articolo 44 della sopra
citata legge 184/1983 sancisce quanto segue:
«1. I minori possono essere
adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1
dell’articolo 7 [e cioè anche nei casi in cui non sia stata pronunciata la
dichiarazione di adottabilità, n.d.r.]:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto
grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia
orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3,
comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo.
«2. L’adozione, nei casi
indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
«3. Nei casi di cui alle
lettere a), c) e d) del comma 1, l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi,
anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata,
l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di
entrambi i coniugi.
«4. Nei
casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare
di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».
(2) L’Anfaa
ritiene che il minore affidato debba essere inserito nello stato di famiglia
degli affidatari, soprattutto se si prevede che l’affidamento possa protrarsi
nel tempo.
(3) Il testo del
protocollo è riportato nell’articolo “L’affidamento a rischio giuridico di
adozione: le esperienze delle famiglie”, in Prospettive
Assistenziali, n. 138, 2002.
(4) Cfr al
riguardo l’articolo 5, comma 2 della legge n. 184/1983.