STATUTO
della fondazione promozione sociale
Art. 1. -
Per volontà dei signori Santanera
Francesco, Marisa (nata Gilardi), Elisabetta e
Annamaria, è costituita la Fondazione "Promozione sociale", con sede
in Torino, Via Artisti 36.
La Fondazione non ha fini di lucro ed opera sul territorio della
Regione Piemonte.
Art. 2.
-
Scopi della Fondazione sono:
a)
l'individuazione
delle esigenze e dei diritti dei cittadini non autosufficienti ed incapaci di autodifendersi perché colpiti
da patologie invalidanti e da non autosufficienza, oppure da grave handicap di
natura intellettiva, nonché dei minori privi di adeguato sostegno da parte del
o dei loro genitori e degli altri congiunti;
b)
la promozione degli interventi necessari per prevenire il
disagio personale e l'emarginazione sociale;
c)
le iniziative dirette al riconoscimento giuridico e al rispetto
effettivo delle esigenze e dei diritti delle persone indicate in precedenza;
d)
le attività
rivolte, se del caso anche nei riguardi dell'autorità giudiziaria, alla difesa
delle esigenze e dei diritti dei soggetti di cui alla
lettera a), comprese quelle finalizzate a combattere ogni forma di
discriminazione, abuso, maltrattamento e altre violazioni dell'integrità
psico-fisica e della dignità delle persone, in particolare di quelle con
limitata o nulla autonomia;
e)
la raccolta e analisi della necessaria documentazione, nonché la realizzazione di ricerche, indagini,
pubblicazioni, convegni, dibattiti, consulenze anche rivolte ai singoli
cittadini, nonché ogni altra utile iniziativa di informazione, formazione e
aggiornamento culturale e professionale occorrente per il conseguimento degli
obiettivi sopra individuati.
Art. 3. -
Al fine di assicurare la piena autonomia delle
attività di cui all’art. 2 anche nei confronti delle istituzioni, la Fondazione
non può erogare, sotto qualsiasi forma, prestazioni sanitarie, assistenziali e sociali rivolte alle persone ed ai nuclei
familiari (ad esempio, elargizioni di contributi economici, interventi di aiuto
domiciliare, predisposizione e gestione di strutture e servizi di accoglienza
diurni e residenziali nelle loro molteplici forme, ecc.), né può svolgere
attività produttive, comprese quelle protette.
Il divieto riguarda sia gli interventi di cui sopra effettuabili direttamente
dalla Fondazione, sia quelli attribuibili dalla stessa Fondazione ad altre
organizzazioni o a persone.
Art. 4. -
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai
beni immobili descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa, di
cui il presente statuto è parte integrante, nonché
delle somme versate in danaro. Tale patrimonio potrà essere aumentato mediante
oblazioni, donazioni, lasciti testamentari e con qualsiasi altro mezzo da parte
di coloro, persone o organizzazioni, che sono
interessate allo sviluppo della Fondazione mediante l'incremento del patrimonio
sociale.
Il Consiglio di amministrazione
dispone gli interventi necessari per la corretta gestione del patrimonio,
provvedendo, se opportuno, alla sua riconversione.
In ogni caso il patrimonio non potrà
mai essere utilizzato per coprire le spese gestionali,
comprese quelle straordinarie, salvo che, su decisione unanime di tutti i
componenti del Consiglio di amministrazione, sia assolutamente necessario
provvedere all'alienazione di parte dei beni per garantire la sopravvivenza
della Fondazione.
Il patrimonio utilizzato secondo quanto
sopra previsto, deve essere al più presto ricostituito, sempre che le nuove
risorse economiche lo consentano.
Art. 5. -
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi
mediante l'utilizzo delle rendite del patrimonio sociale, i contributi non
vincolati all'incremento del patrimonio erogati da organizzazioni pubbliche e
private o da cittadini e dalle entrate derivanti dalle attività svolte dalla
Fondazione stessa.
Art. 6. -
La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione
composto da cinque membri:
–
uno designato dal Presidente
nazionale dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie;
–
uno designato dal Presidente
nazionale dell'Associazione promozione sociale;
–
uno designato dal Presidente
nazionale dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale;
–
uno designato dal Presidente
nazionale dell'Unione per la tutela degli insufficienti mentali;
–
uno designato dalla famiglia Santanera o dai suoi discendenti;
Le designazioni devono essere fatte
entro e non oltre il 30 aprile dell'anno di scadenza
del Consiglio di amministrazione.
Nel caso di mancata designazione,
qualsiasi sia il motivo che l'ha determinata, provvede insindacabilmente
il Presidente pro tempore della Fondazione, oppure,
in sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, scegliendo persone di sua
fiducia.
L'entrata in funzione dei nuovi componenti è stabilita al secondo giorno lavorativo del mese
di giugno successivo al termine sopra indicato per le designazioni.
Le suddette associazioni hanno il
diritto di designare i componenti del Consiglio di
amministrazione solamente se non erogano, sotto qualsiasi forma, prestazioni
sanitarie, assistenziali e sociali di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3.
Qualora una o più delle organizzazioni
sopra indicate non siano più funzionanti o non rispondano alla condizione di
cui al comma precedente, il Presidente della Fondazione, previo parere
favorevole del Consiglio di amministrazione, assegna
la o le designazioni spettanti alle organizzazioni di cui sopra, ad una o più
delle altre associazioni elencate nel presente articolo.
Se il Consiglio di amministrazione
lo ritiene opportuno, a suo insindacabile giudizio, inserisce, in sostituzione
di quelle non più funzionanti, altre associazioni la cui attività sia coerente
con gli scopi di cui all’art. 2 e rispondano alla condizione di cui al 5° comma
del presente articolo, dando mandato al Presidente di attuare le iniziative
necessarie per le opportune modifiche dello statuto della Fondazione.
Qualora non vi siano più discendenti di
Marisa e Francesco Santanera o essi non abbiano provveduto, qualunque ne sia il motivo, alla
designazione del loro rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione,
lo stesso Consiglio di amministrazione può:
–
o attribuire detta designazione ad una persona (e relativi
discendenti) che abbia effettuato a favore della
Fondazione una donazione di valore economico ritenuto adeguato dal suddetto
Consiglio d'amministrazione;
–
o procedere, in via transitoria o definitiva, ad attribuire la
designazione ad una delle associazioni di cui sopra;
–
o, nel
caso in cui non siano attuabili le soluzioni di cui sopra, designare in via
provvisoria una persona di fiducia.
Compete ai soggetti di cui al primo
comma del presente articolo procedere alle designazioni dei loro rappresentanti
deceduti o dimessisi. Allo scopo sono applicabili le altre norme del presente
articolo.
Art. 7. -
Il Consiglio di amministrazione dura in carica
tre anni, con inizio il secondo giorno lavorativo del mese di giugno e scadenza
il giorno precedente quello prima indicato, decorsi tre anni dalla sua entrata
in funzione.
La prima scadenza
del mandato è stabilita al primo giorno lavorativo del mese di giugno 2006.
Art. 8. -
Il Consiglio di amministrazione
elegge nel proprio seno il Presidente la cui durata in carica coincide con
quella del Consiglio di amministrazione. Per la prima volta il Presidente è
nominato in sede di atto costitutivo della Fondazione.
Il Presidente ha rappresentanza legale
della Fondazione, di cui firma gli atti ufficiali, convoca e presiede le
riunioni del Consiglio di amministrazione, e provvede
all'esecuzione delle relative deliberazioni.
Cura l'attività anche adottando, in
caso di assoluta urgenza, i provvedimenti
indilazionabili per la Fondazione informando il Consiglio di amministrazione
alla prima riunione successiva.
È autorizzato ad effettuare
tutte le operazioni bancarie e postali e ad operare in merito con firma
congiunta con il Segretario-Tesoriere.
Il Presidente decade dalla carica,
oltre che alla scadenza del mandato, anche per effetto
di una mozione di sfiducia votata a maggioranza dai Consiglieri di
amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione
elegge nel proprio seno un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei
casi di sua assenza o impedimento.
Art. 9. -
Il Consiglio di amministrazione può
deliberare solo alla presenza di almeno tre membri; le decisioni devono essere
prese con la maggioranza dei presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
Il Consiglio di amministrazione
svolge, oltre a quanto stabilito all'art. 8, i seguenti compiti:
–
promuove le attività della Fondazione;
–
approva entro e non oltre il mese di dicembre il piano di attività relativo all'anno successivo ed il relativo
bilancio preventivo, che non può, per nessun motivo, presentare un saldo
economico passivo;
–
approva entro e non oltre il mese di aprile
il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente. Qualora il
bilancio risulti passivo, dovranno essere assunte le
necessarie iniziative per la più sollecita possibile eliminazione delle
perdite;
–
esamina le decisioni assunte dal Presidente della Fondazione nei
casi di assoluta urgenza.
Il Consiglio di amministrazione
è presieduto dal Presidente della Fondazione. Nel caso di sua assenza o
impedimento, la presidenza spetta al Vice-Presidente.
Art. 10. -
Il Consiglio di amministrazione si
riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno e in seduta
straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia
stata fatta richiesta scritta da almeno due suoi membri.
La convocazione è fatta con invito scritto, comunicato almeno otto giorni
prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione deve essere
disposta in modo che possa essere comprovato il corretto inoltro
dell'invito.
Le votazioni del Consiglio di amministrazione devono
sempre essere palesi.
I verbali delle deliberazioni del
Consiglio di amministrazione devono essere trascritti
su apposito registro in ordine cronologico entro e non oltre otto giorni dalla
riunione a cui si riferiscono. Essi sono sottoscritti dal Presidente o dal
Vice-Presidente e dal Segretario-Tesoriere.
Art. 11. -
Il Presidente, il Vice-Presidente ed i Consiglieri della
Fondazione non possono percepire alcun compenso per l'attività svolta, salvo il
rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento di attività
della Fondazione, purché previamente ed appositamente deliberate dal Consiglio
di amministrazione.
Art. 12. -
Il Consiglio di amministrazione
provvede alla nomina di un Segretario-Tesoriere, che partecipa senza diritto di
voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ed ha il compito di
attuare le decisioni assunte dallo stesso Consiglio di amministrazione e/o dal
Presidente; predispone, inoltre, le iniziative occorrenti per la tenuta dei
registri sociali e la preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
L'attività del Segretario-Tesoriere può essere retribuita come da accordi
intervenuti con il soggetto interessato, fermo restando in ogni caso il
rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro vigenti in materia,
oppure prestata a titolo di volontariato e quindi non remunerata, salvo il
rimborso delle spese vive previamente autorizzate.
Art. 13. -
Il Consiglio di amministrazione
provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da un
Presidente e due Componenti, che restano in carica per tre anni, in coincidenza
con la durata in funzione del Consiglio di amministrazione.
Art. 14. -
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito della
vigilanza contabile della gestione della Fondazione, di cui riferisce al
Consiglio di amministrazione.
Art. 15. -
Ai componenti del Collegio dei
Revisori dei conti si applicano le norme di cui all'art. 11.
Art. 16. -
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può
deliberare l'assunzione della tutela dei diritti e degli interessi morali e
materiali di coloro che hanno effettuato una donazione alla Fondazione a
condizione che:
–
il valore economico della donazione sia ritenuto
adeguato dal Consiglio d'amministrazione;
–
il donatore abbia concordato con il Consiglio di amministrazione i contenuti e le modalità dell'intervento
richiesto;
–
detto intervento diventi esecutivo esclusivamente nei casi
in cui il donatore, a causa della gravità del suo stato di salute, non sia più
in grado di autotutelarsi.
Il Presidente pro tempore
o il Vice Presidente o un Consigliere o il Segretario-Tesoriere della
Fondazione assume la tutela della persona di cui al comma precedente che lo abbia designato per iscritto quale suo tutore, sempre che
l'Autorità giudiziaria abbia provveduto alla relativa nomina.