STATUTO
della fondazione promozione sociale

Art. 1. -
Per volontà dei signori Santanera Francesco, Marisa (nata Gilardi), Elisabetta e Annamaria, è costituita la Fondazione "Promozione sociale", con sede in Torino, Via Artisti 36.

La Fondazione non ha fini di lucro ed opera sul territorio della Regione Piemonte.

Art. 2. - 
 
Scopi della Fondazione sono:

a)      l'individuazione delle esigenze e dei diritti dei cittadini non autosufficienti ed incapaci di autodifendersi perché colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, oppure da grave handicap di natura intellettiva, nonché dei minori privi di adeguato sostegno da parte del o dei loro genitori e degli altri congiunti;

b)      la promozione degli interventi necessari per prevenire il disagio personale e l'emarginazione sociale;

c)      le iniziative dirette al riconoscimento giuridico e al rispetto effettivo delle esigenze e dei diritti delle persone indicate in precedenza;

d)      le attività rivolte, se del caso anche nei riguardi dell'autorità giudiziaria, alla difesa delle esigenze e dei diritti dei soggetti di cui alla lettera a), comprese quelle finalizzate a combattere ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento e altre violazioni dell'integrità psico-fisica e della dignità delle persone, in particolare di quelle con limitata o nulla autonomia;

e)       la raccolta e analisi della necessaria documentazione, nonché la realizzazione di ricerche, indagini, pubblicazioni, convegni, dibattiti, consulenze anche rivolte ai singoli cittadini, nonché ogni altra utile iniziativa di informazione, formazione e aggiornamento culturale e professionale occorrente per il conseguimento degli obiettivi sopra individuati.

 Art. 3. -
Al fine di assicurare la piena autonomia delle attività di cui all’art. 2 anche nei confronti delle istituzioni, la Fondazione non può erogare, sotto qualsiasi forma, prestazioni sanitarie, assistenziali e sociali rivolte alle persone ed ai nuclei familiari (ad esempio, elargizioni di contributi economici, interventi di aiuto domiciliare, predisposizione e gestione di strutture e servizi di accoglienza diurni e residenziali nelle loro molteplici forme, ecc.), né può svolgere attività produttive, comprese quelle protette.

                Il divieto riguarda sia gli interventi di cui sopra effettuabili direttamente dalla Fondazione, sia quelli attribuibili dalla stessa Fondazione ad altre organizzazioni o a persone.

 Art. 4. -
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni immobili descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa, di cui il presente statuto è parte integrante, nonché delle somme versate in danaro. Tale patrimonio potrà essere aumentato mediante oblazioni, donazioni, lasciti testamentari e con qualsiasi altro mezzo da parte di coloro, persone o organizzazioni, che sono interessate allo sviluppo della Fondazione mediante l'incremento del patrimonio sociale.

Il Consiglio di amministrazione dispone gli interventi necessari per la corretta gestione del patrimonio, provvedendo, se opportuno, alla sua riconversione.

In ogni caso il patrimonio non potrà mai essere utilizzato per coprire le spese gestionali, comprese quelle straordinarie, salvo che, su decisione unanime di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, sia assolutamente necessario provvedere all'alienazione di parte dei beni per garantire la sopravvivenza della Fondazione.

Il patrimonio utilizzato secondo quanto sopra previsto, deve essere al più presto ricostituito, sempre che le nuove risorse economiche lo consentano.

 Art. 5. -
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante l'utilizzo delle rendite del patrimonio sociale, i contributi non vincolati all'incremento del patrimonio erogati da organizzazioni pubbliche e private o da cittadini e dalle entrate derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione stessa.

 Art. 6. -
La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri:

–         uno designato dal Presidente nazionale dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie;

–         uno designato dal Presidente nazionale dell'Associazione promozione sociale;

–         uno designato dal Presidente nazionale dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale;

–         uno designato dal Presidente nazionale dell'Unione per la tutela degli insufficienti mentali;

–         uno designato dalla famiglia Santanera o dai suoi discendenti;

Le designazioni devono essere fatte entro e non oltre il 30 aprile dell'anno di scadenza del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di mancata designazione, qualsiasi sia il motivo che l'ha determinata, provvede insindacabilmente il Presidente pro tempore della Fondazione, oppure, in sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, scegliendo persone di sua fiducia.

L'entrata in funzione dei nuovi componenti è stabilita al secondo giorno lavorativo del mese di giugno successivo al termine sopra indicato per le designazioni.

Le suddette associazioni hanno il diritto di designare i componenti del Consiglio di amministrazione solamente se non erogano, sotto qualsiasi forma, prestazioni sanitarie, assistenziali e sociali di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3.

Qualora una o più delle organizzazioni sopra indicate non siano più funzionanti o non rispondano alla condizione di cui al comma precedente, il Presidente della Fondazione, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, assegna la o le designazioni spettanti alle organizzazioni di cui sopra, ad una o più delle altre associazioni elencate nel presente articolo.

Se il Consiglio di amministrazione lo ritiene opportuno, a suo insindacabile giudizio, inserisce, in sostituzione di quelle non più funzionanti, altre associazioni la cui attività sia coerente con gli scopi di cui all’art. 2 e rispondano alla condizione di cui al 5° comma del presente articolo, dando mandato al Presidente di attuare le iniziative necessarie per le opportune modifiche dello statuto della Fondazione.

Qualora non vi siano più discendenti di Marisa e Francesco Santanera o essi non abbiano provveduto, qualunque ne sia il motivo, alla designazione del loro rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione, lo stesso Consiglio di amministrazione può:

–        o attribuire detta designazione ad una persona (e relativi discendenti) che abbia effettuato a favore della Fondazione una donazione di valore economico ritenuto adeguato dal suddetto Consiglio d'amministrazione;

–        o procedere, in via transitoria o definitiva, ad attribuire la designazione ad una delle associazioni di cui sopra;

–        o, nel caso in cui non siano attuabili le soluzioni di cui sopra, designare in via provvisoria una persona di fiducia.

Compete ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo procedere alle designazioni dei loro rappresentanti deceduti o dimessisi. Allo scopo sono applicabili le altre norme del presente articolo.

 Art. 7. -
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, con inizio il secondo giorno lavorativo del mese di giugno e scadenza il giorno precedente quello prima indicato, decorsi tre anni dalla sua entrata in funzione.

La prima scadenza del mandato è stabilita al primo giorno lavorativo del mese di giugno 2006.

 Art. 8. - 
 
Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente la cui durata in carica coincide con quella del Consiglio di amministrazione. Per la prima volta il Presidente è nominato in sede di atto costitutivo della Fondazione.

Il Presidente ha rappresentanza legale della Fondazione, di cui firma gli atti ufficiali, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, e provvede all'esecuzione delle relative deliberazioni.

Cura l'attività anche adottando, in caso di assoluta urgenza, i provvedimenti indilazionabili per la Fondazione informando il Consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva.

È autorizzato ad effettuare tutte le operazioni bancarie e postali e ad operare in merito con firma congiunta con il Segretario-Tesoriere.

Il Presidente decade dalla carica, oltre che alla scadenza del mandato, anche per effetto di una mozione di sfiducia votata a maggioranza dai Consiglieri di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

 Art. 9. -
Il Consiglio di amministrazione può deliberare solo alla presenza di almeno tre membri; le decisioni devono essere prese con la maggioranza dei presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione svolge, oltre a quanto stabilito all'art. 8, i seguenti compiti:

–         promuove le attività della Fondazione;

–         approva entro e non oltre il mese di dicembre il piano di attività relativo all'anno successivo ed il relativo bilancio preventivo, che non può, per nessun motivo, presentare un saldo economico passivo;

–         approva entro e non oltre il mese di aprile il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente. Qualora il bilancio risulti passivo, dovranno essere assunte le necessarie iniziative per la più sollecita possibile eliminazione delle perdite;

–         esamina le decisioni assunte dal Presidente della Fondazione nei casi di assoluta urgenza.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. Nel caso di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vice-Presidente.

 

Art. 10. -              
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno due suoi membri.

                La convocazione è fatta con invito scritto, comunicato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione deve essere disposta in modo che possa essere comprovato il corretto inoltro dell'invito.

                Le votazioni del Consiglio di amministrazione devono sempre essere palesi.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico entro e non oltre otto giorni dalla riunione a cui si riferiscono. Essi sono sottoscritti dal Presidente o dal Vice-Presidente e dal Segretario-Tesoriere.

 Art. 11. -              
Il Presidente, il Vice-Presidente ed i Consiglieri della Fondazione non possono percepire alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento di attività della Fondazione, purché previamente ed appositamente deliberate dal Consiglio di amministrazione.

 Art. 12. -              
Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un Segretario-Tesoriere, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ed ha il compito di attuare le decisioni assunte dallo stesso Consiglio di amministrazione e/o dal Presidente; predispone, inoltre, le iniziative occorrenti per la tenuta dei registri sociali e la preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

                L'attività del Segretario-Tesoriere può essere retribuita come da accordi intervenuti con il soggetto interessato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro vigenti in materia, oppure prestata a titolo di volontariato e quindi non remunerata, salvo il rimborso delle spese vive previamente autorizzate.

 Art. 13. -              
Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da un Presidente e due Componenti, che restano in carica per tre anni, in coincidenza con la durata in funzione del Consiglio di amministrazione.

 Art. 14. -              
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito della vigilanza contabile della gestione della Fondazione, di cui riferisce al Consiglio di amministrazione.

 Art. 15. -              
Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti si applicano le norme di cui all'art. 11.

 Art. 16. -              
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può deliberare l'assunzione della tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali di coloro che hanno effettuato una donazione alla Fondazione a condizione che:

–        il  valore economico della donazione sia ritenuto adeguato dal  Consiglio d'amministrazione;

–        il donatore abbia concordato con il Consiglio di amministrazione i contenuti e le modalità dell'intervento richiesto;

–        detto intervento diventi esecutivo esclusivamente nei casi in cui il donatore, a causa della gravità del suo stato di salute, non sia più in grado di autotutelarsi.

Il Presidente pro tempore o il Vice Presidente o un Consigliere o il Segretario-Tesoriere della Fondazione assume la tutela della persona di cui al comma precedente che lo abbia designato per iscritto quale suo tutore, sempre che l'Autorità giudiziaria abbia provveduto alla relativa nomina.

 

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