INFORMAZIONI PER I FAMILIARI DI UTENTI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI (MALATI DI ALZHEIMER, ecc.) RICOVERATI IN RSA CON RETTA TOTALE A LORO CARICO

Nota informativa a cura di ANASTE e FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE onlus

  Agosto 2011

  1)       Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1154 del 16 novembre 2010, ha stabilito che «il possesso della condizione di totale non autosufficienza, rappresenta il presupposto, necessario e sufficiente per il sorgere di un diritto soggettivo perfetto a fronte del quale la Pubblica amministrazione deve effettuare un accertamento di carattere essenzialmente vincolato sindacabile dal giudice ordinario». Tant’è che con la citata sentenza, il giudice ha condannato l’Asl di Firenze a versare agli eredi di anziani non autosufficienti oltre 43 mila euro per le spese sostenute per il ricovero del loro congiunto.

2)       Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1607/2011 del 15 febbraio 2011, depositata in Cancelleria il 16 marzo 2011, ha stabilito che l’evidenziazione della situazione economica del solo assistito (soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) contenuta nei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 «costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell’intero territorio nazionale» a cui «sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi».

3)       Anche la sentenza n. 784/2011 del 9 marzo 2011, depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011, la Sezione prima del Tar della Lombardia ha precisato che «la regola della evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave, integra un criterio immediatamente applicabile ai fini della fruizione di prestazioni afferenti a percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, senza lasciare spazio alcuno alle amministrazioni locali per una diversa gestione in sede regolamentare» e che, pur tenendo conto «delle difficoltà dei Comuni nel reperimento di fondi sufficienti per far fronte alle legittime richieste di prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali da parte di coloro che ne abbiano diritto secondo legge» questa situazione «non può tradursi in misure che incidano negativamente sugli utilizzatori finali che, in quanto soggetti svantaggiati, la legge statale ha inteso proteggere ».

4)       Nella sentenza n. 785/2011 del 9 marzo 2011, depositata in Cancelleria il 24 marzo, la stessa Sezione prima del Tar della Lombardia ha condannato il Comune di Dresano a risarcire nella misura di euro 2.200 il danno esistenziale subito dalla minore R.S. «in quanto l’illegittimo comportamento del Comune ha determinato uno slittamento della data di inizio del servizio [frequenza di un centro diurno per soggetti con grave handicap intellettivo] da settembre a novembre 2009».

Inoltre nella sentenza viene precisato che «ove i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo dell’Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla propria figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l’ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore».

Quanto contenuto nella succitata sentenza è applicabile anche agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti in quanto le norme di riferimento sono le stesse. 

Sulla base di quanto sopra i familiari degli utenti ricoverati con retta totale a loro carico potrebbero avviare una causa nei confronti della propria Asl.

 Anaste e Fondazione Promozione Sociale Onlus sono a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Per informazioni:
         

- Anaste (Associazione nazionale strutture terza età) Piemonte e-mail: anaste.piemonte@virgilio.it   
http://anastepiemonte.blogspot.com/ 
 


- Fondazione promozione sociale onlus: Via Artisti 36 - 10124 Torino, tel. 011.8124469, fax 011.8122595,
e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it, www.fondazionepromozionesociale.it




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