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DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI |
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
I cittadini hanno il pieno diritto di ottenere dalle pubbliche amministrazioni copie dei documenti informazioni i dati.
Infatti il 2° comma
dell'articolo 5 stabilisce quanto segue: «Allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente
decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis».
A sua volta il 3° comma di
detto articolo precisa che «l'esercizio
del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto
alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico
identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non
richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica
(…)»
Approfondimento
Estratto del testo del dlgs 14 marzo 2013 n. 33 testo coordinato
con dlgs 25 maggio 2016 n. 97
Art. 5. Accesso civico a dati e documenti
(articolo così sostituito dall'art.
6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto
di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere
la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati
e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto
previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i
documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa
per via telematica secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad
uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b)
all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato
dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito,
salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è
indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai
sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi,
mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro
dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di
accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui
al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta,
accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso
e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la
comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di
accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza
riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i
documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello
stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di
accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del
controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione
ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente
i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione
della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il
differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con
riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici
della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta
entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di
riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
di cui all'articolo
43,
che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se
l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui
all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla
comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte
del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e
comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la
decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo
regionale ai sensi dell'articolo
116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti
locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico
competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia
stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per
l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato
all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta
giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo
comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il
differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del
difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si
sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo
116 del Codice del processo amministrativo decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua
istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore
civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è
sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo
non superiore ai predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può
presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al
difensore civico ai sensi del comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto,
il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha
l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo
43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le
diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo
V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso
civico
(articolo introdotto dall'art.
6, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)
1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è
necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli
interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e)
la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la
conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare
svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è
necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti
interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa
in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli
interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi
compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti
commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di
Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla
legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina
vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli
di cui all'articolo
24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti
del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle
altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel
quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso
civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi
1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di
cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il
Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta
linee guida recanti indicazioni operative.
Art. 5-ter. Accesso per fini scientifici ai
dati elementari raccolti per finalità statistiche
(articolo introdotto dall'art.
6, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)
1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire
l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che
permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito
di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a
condizione che:
a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di
ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti
nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o
che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera
a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che
concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
b)
sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente
richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo
dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di
violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la
riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa
sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal
medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare
lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere
conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso
ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono
diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza
sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto
divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di
ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto,
comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di
cui all'articolo
162, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei
rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a
disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati
metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità
statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini
della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a
disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo
di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei
trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto
tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a
condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal
responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non
permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito
di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti
istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati,
sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che
partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di
segreto statistico e di protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di
indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da
emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta
le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In
particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a),
avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e
all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle
misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
b) i criteri di
ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca,
alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e
ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;
c) le modalità di
organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma
2;
d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali,
avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura
organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di
ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono
pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati
elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.