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Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001 e dell’articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario nazionale
deve corrispondere la retta sanitaria praticata dalle Rsa o da analoghe
strutture nella misura di ALMENO il 50% dell’importo totale.
Le Regioni possono aumentare la percentuale a carico del Servizio sanitario,
ma non possono ridurla.
Ne deriva che la retta alberghiera non può essere superiore a quella erogata
dal Servizio sanitario nazionale.
ATTENZIONE: per quanto riguarda i ricoveri disposti senza l'intervento
dell'Asl, occorre tener conto degli
accordi sottoscritti dai ricoverati e/o dai loro congiunti.
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Quale rimborso
delle nostre spese vive, è gradita una erogazione liberale al fine di
consentirci di continuare l'attività istituzionale
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