anziani cronici non autosufficienti e dei malati di Alzheimer

IMPORTO DELLA QUOTA ALBERGHIERA DELLE RSA (Residenze sanitarie assistenziali)
   


Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e dell’articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario nazionale deve corrispondere la retta sanitaria praticata dalle Rsa o da analoghe strutture nella misura di ALMENO il 50% dell’importo totale.

Le Regioni possono aumentare la percentuale a carico del Servizio sanitario, ma non possono ridurla.
Ne deriva che la retta alberghiera non può essere superiore a quella erogata dal Servizio sanitario nazionale.
 
 
ATTENZIONE: per quanto riguarda i ricoveri disposti senza l'intervento dell'Asl, occorre tener conto degli accordi sottoscritti dai ricoverati e/o dai loro congiunti.

 


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