emoriale delle vittime dell'emarginazione sociale

stampa Appendice - DIFFERENZE TRA VOLONTARIATO DEI DIRITTI E VOLONTARIATO CARITATEVOLE/CONSOLATORIO

 

VOLONTARIATO DEI DIRITTI VOLONTARIATO CARITATEVOLE/CONSOLATORIO
   

1. Interviene anche a difesa dei casi singoli quando le Istituzioni non rispettano le vitali esigenze ed i diritti dei giovani, degli adulti e degli anziani incapaci di difendersi autonomamente e dei minorenni privi di adeguato sostegno familiare.

1. Può operare anche nei riguardi di coloro che hanno le capacità personali per tutelare adeguatamente i loro interessi, nonché mezzi economici sufficienti per soddisfare le proprie esigenze.

   

2. Si fa carico non solo delle esigenze delle persone di cui al punto precedente, ma svolge anche attività volte ad ottenere diritti esigibili tramite l’approvazione di leggi e delibere da parte delle istituzioni.

2. Si adopera a favore delle persone delle cui difficoltà viene direttamente a conoscenza. Sovente gli interventi sono prolungati nel tempo per coprire le carenze strutturali delle istituzioni, ad esempio la mancanza di personale.

   

3. Interviene per l’eliminazione o, almeno, per la riduzione delle cause che provocano l’emarginazione dei più deboli.

3. Quasi mai agisce nel campo della prevenzione del bisogno e del disagio.
   

4. Opera in piena autonomia, anche sotto il profilo economico, rispetto alle istituzioni (Governo, Ministeri, Regioni, Comuni, ecc.) e non gestisce servizi al fine di poter conservare la propria indipendenza culturale e operativa, nonché per non essere condizionato nelle attività dirette a contrastare le decisioni delle istituzioni ritenute negative.

4. Collabora con le istituzioni dalle quali ottiene finanziamenti spesso consistenti e, a volte, anche l’assegnazione delle sedi operative. La collaborazione può spingersi fino alla gestione di attività di competenza degli enti pubblici.
   

5. Assume iniziative pubbliche (volantinaggi, presidi, cortei, ecc.) nei confronti delle istituzioni che non rispettano le esigenze ed i diritti dei più deboli e che rifiutano di modificare il loro comportamento, nonostante la presentazione di istanze adeguatamente documentate.

5. Se non riesce a concordare con le istituzioni i cambiamenti richiesti (ad esempio, la cessa-zione delle dimissioni ospedaliere illegali o la rinuncia da parte degli enti pubblici di richiedere contributi economici illegittimi), intra-prende quasi mai azioni pubbliche di denuncia.
   

6. Richiede alle istituzioni l’assunzione di provvedimenti concreti (leggi, delibere, ecc.) al fine di ottenere il rispetto delle esigenze e dei diritti che riguardano le persone deboli. Ad esempio: delibere sull’affidamento familiare a scopo educati-vo, sull’assunzione di soggetti con handicap da parte di enti pubblici, sull’ospedalizzazione a domicilio.

6. Le organizzazioni di volontariato caritatevole/consolatorio aiutano le persone in difficoltà nei limiti delle risorse economiche disponibili, nonché nell’ambito del numero dei volontari e dei relativi tempi disponibili, per cui può non essere sempre garantita la continuità degli interventi.

   

7. Promuove la presentazione di schemi di disegni di legge a carattere nazionale o regionale, oppure di proposte di delibere regionali o locali, nonché di piattaforme per Regioni, Province, Enti locali, Asl, ecc., aventi lo scopo di raccogliere le adesioni di organizzazioni di base e di cittadini affinché le istituzioni diano risposte concrete alle esigenze delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà.

7. Spesso il volontariato caritatevole/consolatorio fornisce prestazioni sostitutive di quelle di competenza delle istituzioni inadempienti. Ad esempio, interventi nei riguardi dei malati ricoverati in ospedale, che dovrebbero essere garantiti da operatori socio-sanitari.
   
8. Numerose sono stati i ricorsi presentati ai Tribunali e al Consiglio di Stato volti ad ottenere l’abrogazione di norme contrastanti con i diritti fondamentali delle persone, in particolare quelle in gravi difficoltà socio-economiche. È stata anche fornita la necessaria consulenza gratuita per iniziative legali assunte dai cittadini a tutela delle esigenze proprie o di quelle dei congiunti. 8. Non risulta che il volontariato caritatevole/consolatorio abbia assunto iniziative rivolte all’autorità giudiziaria e amministrativa a tutela delle persone, i cui diritti vitali erano stati violati dalle istituzioni.
   
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