VOLONTARIATO DEI DIRITTI |
VOLONTARIATO CARITATEVOLE/CONSOLATORIO |
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1. Interviene anche a difesa dei casi singoli
quando le Istituzioni non rispettano le vitali esigenze ed i
diritti dei giovani, degli adulti e degli anziani incapaci di
difendersi autonomamente e dei minorenni privi di adeguato
sostegno familiare.
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1. Può operare anche nei riguardi di coloro
che hanno le capacità personali per tutelare adeguatamente i loro
interessi, nonché mezzi economici sufficienti per soddisfare le
proprie esigenze.
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2. Si fa carico non solo delle esigenze delle
persone di cui al punto precedente, ma svolge anche attività volte
ad ottenere diritti esigibili tramite l’approvazione di leggi e
delibere da parte delle istituzioni.
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2. Si adopera a favore delle persone delle
cui difficoltà viene direttamente a conoscenza. Sovente gli
interventi sono prolungati nel tempo per coprire le carenze
strutturali delle istituzioni, ad esempio la mancanza di
personale.
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3. Interviene per l’eliminazione o, almeno,
per la riduzione delle cause che provocano l’emarginazione dei più
deboli.
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3.
Quasi mai agisce nel campo della prevenzione del bisogno e del
disagio. |
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4. Opera in piena autonomia, anche sotto il
profilo economico, rispetto alle istituzioni (Governo, Ministeri,
Regioni, Comuni, ecc.) e non gestisce servizi al fine di poter
conservare la propria indipendenza culturale e operativa, nonché
per non essere condizionato nelle attività dirette a contrastare
le decisioni delle istituzioni ritenute negative.
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4.
Collabora con le istituzioni dalle quali ottiene finanziamenti
spesso consistenti e, a volte, anche l’assegnazione delle sedi
operative. La collaborazione può spingersi fino alla gestione di
attività di competenza degli enti pubblici. |
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5. Assume iniziative pubbliche (volantinaggi,
presidi, cortei, ecc.) nei confronti delle istituzioni che non
rispettano le esigenze ed i diritti dei più deboli e che rifiutano
di modificare il loro comportamento, nonostante la presentazione
di istanze adeguatamente documentate.
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5. Se
non riesce a concordare con le istituzioni i cambiamenti richiesti
(ad esempio, la cessa-zione delle dimissioni ospedaliere illegali
o la rinuncia da parte degli enti pubblici di richiedere
contributi economici illegittimi), intra-prende quasi mai azioni
pubbliche di denuncia. |
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6. Richiede alle istituzioni l’assunzione di
provvedimenti concreti (leggi, delibere, ecc.) al fine di ottenere
il rispetto delle esigenze e dei diritti che riguardano le persone
deboli. Ad esempio: delibere sull’affidamento familiare a scopo
educati-vo, sull’assunzione di soggetti con handicap da parte di
enti pubblici, sull’ospedalizzazione a domicilio.
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6. Le organizzazioni di volontariato
caritatevole/consolatorio aiutano le persone in difficoltà nei
limiti delle risorse economiche disponibili, nonché nell’ambito
del numero dei volontari e dei relativi tempi disponibili, per cui
può non essere sempre garantita la continuità degli
interventi.
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7. Promuove la presentazione di schemi di disegni di
legge a carattere nazionale o regionale, oppure di proposte di
delibere regionali o locali, nonché di piattaforme per Regioni,
Province, Enti locali, Asl, ecc., aventi lo scopo di raccogliere
le adesioni di organizzazioni di base e di cittadini affinché le
istituzioni diano risposte concrete alle esigenze delle persone e
dei nuclei familiari in difficoltà.
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7.
Spesso il volontariato caritatevole/consolatorio fornisce
prestazioni sostitutive di quelle di competenza delle istituzioni
inadempienti. Ad esempio, interventi nei riguardi dei malati
ricoverati in ospedale, che dovrebbero essere garantiti da
operatori socio-sanitari. |
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8.
Numerose sono stati i ricorsi presentati ai Tribunali e al
Consiglio di Stato volti ad ottenere l’abrogazione di norme
contrastanti con i diritti fondamentali delle persone, in
particolare quelle in gravi difficoltà socio-economiche. È stata
anche fornita la necessaria consulenza gratuita per iniziative
legali assunte dai cittadini a tutela delle esigenze proprie o di
quelle dei congiunti. |
8. Non
risulta che il volontariato caritatevole/consolatorio abbia
assunto iniziative rivolte all’autorità giudiziaria e
amministrativa a tutela delle persone, i cui diritti vitali erano
stati violati dalle istituzioni. |
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www.fondazionepromozionesociale.it |
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