emoriale delle vittime dell'emarginazione sociale
Il volontariato dei diritti:
40 anni di impegno a tempo pieno
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 Il volontariato dei diritti è stato introdotto nel nostro Paese dall’Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie), costituitasi nel 1962, dall’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale), sorta nel 1965 e dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base), funzionante dal 1970. Si tratta di una forma di volontariato estremamente innovativa rispetto alle altre modalità di intervento che, in base al loro operato, possiamo definirle come volontariato consolatorio. 

Volontariato consolatorio


1. Può operare anche nei riguardi di coloro che hanno le capacità personali per tutelare adeguatamente i loro interessi e mezzi economici sufficienti per soddisfare le proprie esigenze.

2. Si adopera a favore delle persone delle cui difficoltà viene direttamente a conoscenza. Sovente gli interventi sono prolungati nel tempo per coprire le carenze strutturali delle istituzioni, ad esempio la mancanza di personale.

3. Quasi sempre non agisce nel campo della prevenzione del bisogno e del disagio.

4. Collabora con le istituzioni dalle quali ottiene finanziamenti spesso consistenti e, a volte, anche l’assegnazione delle proprie sedi operative. La collaborazione può spingersi fino alla gestione di attività di competenza degli enti pubblici.

5. Se non riesce a concordare con le istituzioni i cambiamenti richiesti (ad esempio, la cessazione delle dimissioni ospedaliere illegali o la rinuncia da parte degli enti pubblici di richiedere contributi economici illegittimi ai congiunti di assistiti maggiorenni) non intraprende azioni pubbliche di denuncia, salvo – assai raramente – la raccolta di firme.

6. Le organizzazioni di volontariato consolatorio aiutano le persone in difficoltà nei limiti delle risorse economiche disponibili e del numero dei volontari utilizzabili.

7. Spesso il volontariato consolatorio fornisce prestazioni sostitutive di quelle di competenza delle istituzioni inadempienti.
Ad esempio, interventi nei riguardi dei malati ricoverati in ospedale, che dovrebbero essere garantiti da operatori socio-sanitari.

8. Gratuità totale delle prestazioni fornite alle persone in difficoltà. Vi sono, tuttavia, associazioni che erogano compensi in denaro ai “volontari” delle loro organizzazione sotto forma di rimborsi forfettari di spese non sostenute.

 

Volontariato dei diritti


1. Si rivolge agli adulti e agli anziani incapaci di difendersi autonomamente ed ai minorenni privi di adeguato sostegno familiare.


2. Si fa carico non solo delle esigenze delle persone di cui al punto precedente, ma svolge anche attività volte ad ottenere diritti esigibili tramite l’approvazione di leggi e delibere da parte delle istituzioni.

3. Interviene per l’eliminazione o, almeno, per la riduzione delle cause che provocano l’emarginazione dei più deboli.

4. Opera in piena autonomia, anche sotto il profilo economico, rispetto alle istituzioni (Governo, Ministeri, Regioni, Comuni, ecc.). Non gestisce servizi al fine di poter conservare la propria indipendenza culturale e operativa.


5. Assume iniziative pubbliche (volantinaggi, presidi, cortei, ecc.) nei confronti delle istituzioni che non rispettano le esigenze ed i diritti dei più deboli e che rifiutano di modificare il loro comportamento, nonostante la presentazione di istanze adeguatamente documentate.

6. Richiede alle istituzioni l’assunzione di provvedimenti concreti (leggi, delibere, ecc.) al fine di ottenere il rispetto (totale o parziale in base ai rapporti di forza) delle esigenze e dei diritti che riguardano le persone deboli. Ad esempio: delibere sull’affidamento familiare a scopo educativo, sull’assunzione di soggetti con handicap da parte di enti pubblici, sull’ospedalizzazione a domicilio.

7. Promuove la presentazione di disegni di legge a carattere nazionale o regionale, oppure di proposte di delibere regionali o locali, nonché di piattaforme per Regioni, Province, Enti locali, Asl, ecc., aventi lo scopo di raccogliere le adesioni di organizzazioni di base e di cittadini affinché le istituzioni diano risposte concrete alle esigenze delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà.

8. Gratuità totale delle prestazioni siano esse fornite a persone in difficoltà o all’associazione di volontariato di appartenenza, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.