Il volontariato dei
diritti è stato introdotto nel nostro Paese dall’Anfaa (Associazione
nazionale famiglie adottive e affidatarie), costituitasi nel 1962,
dall’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale), sorta
nel 1965 e dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di
base), funzionante dal 1970. Si tratta di una forma di volontariato estremamente innovativa rispetto
alle altre modalità di intervento che, in base al loro operato, possiamo
definirle come volontariato consolatorio.
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Volontariato consolatorio
1. Può operare anche nei riguardi di coloro che hanno le capacità
personali per tutelare adeguatamente i loro interessi e mezzi economici
sufficienti per soddisfare le proprie esigenze.
2. Si adopera a favore delle persone delle cui difficoltà viene
direttamente a conoscenza. Sovente gli interventi sono prolungati nel
tempo per coprire le carenze strutturali delle istituzioni, ad esempio
la mancanza di personale.
3. Quasi sempre non agisce nel campo della prevenzione del bisogno e del
disagio.
4. Collabora con le istituzioni dalle quali ottiene finanziamenti spesso
consistenti e, a volte, anche l’assegnazione delle proprie sedi
operative. La collaborazione può spingersi fino alla gestione di
attività di competenza degli enti pubblici.
5. Se non riesce a concordare con le istituzioni i cambiamenti richiesti
(ad esempio, la cessazione delle dimissioni ospedaliere illegali o la
rinuncia da parte degli enti pubblici di richiedere contributi economici
illegittimi ai congiunti di assistiti maggiorenni) non intraprende
azioni pubbliche di denuncia, salvo – assai raramente – la raccolta di
firme.
6. Le organizzazioni di volontariato consolatorio aiutano le persone in
difficoltà nei limiti delle risorse economiche disponibili e del numero
dei volontari utilizzabili.
7. Spesso il volontariato consolatorio fornisce prestazioni sostitutive
di quelle di competenza delle istituzioni inadempienti.
Ad esempio,
interventi nei riguardi dei malati ricoverati in ospedale, che
dovrebbero essere garantiti da operatori socio-sanitari.
8. Gratuità totale delle prestazioni fornite alle persone in difficoltà.
Vi sono, tuttavia, associazioni che erogano compensi in denaro ai
“volontari” delle loro organizzazione sotto forma di rimborsi forfettari
di spese non sostenute.
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Volontariato dei diritti
1. Si rivolge agli adulti e agli anziani incapaci di difendersi
autonomamente ed ai minorenni privi di adeguato sostegno familiare.
2. Si fa carico non solo delle esigenze delle persone di cui al punto
precedente, ma svolge anche attività volte ad ottenere diritti esigibili
tramite l’approvazione di leggi e delibere da parte delle istituzioni.
3. Interviene per l’eliminazione o, almeno, per la riduzione delle cause
che provocano l’emarginazione dei più deboli.
4. Opera in piena autonomia, anche sotto il profilo economico, rispetto
alle istituzioni (Governo, Ministeri, Regioni, Comuni, ecc.). Non gestisce
servizi al fine di poter conservare la propria indipendenza culturale e
operativa.
5. Assume iniziative pubbliche (volantinaggi, presidi, cortei, ecc.) nei
confronti delle istituzioni che non rispettano le esigenze ed i diritti
dei più deboli e che rifiutano di modificare il loro comportamento,
nonostante la presentazione di istanze adeguatamente documentate.
6. Richiede alle istituzioni l’assunzione di provvedimenti concreti
(leggi, delibere, ecc.) al fine di ottenere il rispetto (totale o parziale
in base ai rapporti di forza) delle esigenze e dei diritti che riguardano
le persone deboli. Ad esempio: delibere sull’affidamento familiare a scopo
educativo, sull’assunzione di soggetti con handicap da parte di enti
pubblici, sull’ospedalizzazione a domicilio.
7. Promuove la presentazione di disegni di legge a carattere nazionale o
regionale, oppure di proposte di delibere regionali o locali, nonché di
piattaforme per Regioni, Province, Enti locali, Asl, ecc., aventi lo scopo
di raccogliere le adesioni di organizzazioni di base e di cittadini
affinché le istituzioni diano risposte concrete alle esigenze delle
persone e dei nuclei familiari in difficoltà.
8. Gratuità totale delle prestazioni siano esse fornite a persone in
difficoltà o all’associazione di volontariato di appartenenza, salvo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. |