emoriale delle vittime dell'emarginazione sociale

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  IL BENE
La generosità delle persone e le garanzie dei benestanti...
IPAB




Ai sensi della legge 6972/1890 le Ipab – Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – sono enti pubblici aventi lo scopo di «prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia».
Si tratta di istituti di ricovero per minori, per anziani, per soggetti con handicap (molto spesso inseriti tutti insieme). Mentre per i poveri si tratta per lo più di scuole materne.

Prima della succitata legge la loro denominazione era “opere pie” (legge 753/1862) pur essendo la loro natura era pubblica e laica.

Anche se le Ipab volevano e vogliono dire soprattutto “istituti di ricovero” – e cioè la perpetuazione di una delega della società a pochi “addetti ai lavori” affinché gestissero nel modo più indolore possibile (e cioè senza turbare la “pace sociale”) i problemi della fascia più debole della popolazione (bambini in difficoltà, handicappati, anziani...) – esse esprimevano il desiderio dei fondatori di assistere gruppi di persone in condizioni di gravi difficoltà e non tutelate dallo Stato (che ancora non aveva maturato il concetto del diritto di ogni cittadino alla sicurezza sociale).

Per l’epoca le Ipab erano quasi sempre gli unici interventi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, anche perché la stragrande maggioranza dei Comuni non attuava il regio decreto 19 novembre 1889 n. 6535 che li
obbligava ad assistere «le persone dell’uno e dell’altro sesso, le quali per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza» (1).

E numerosi benefattori erano portati a donare anche ingenti patrimoni.

Alla fine del 1880, le Ipab censite dalla Commissione reale sono ben 21.819.

Ricordiamo che ai sensi della ancora vigente legge 6972/1890, i patrimoni ed i redditi delle IPAB devono essere destinati esclusivamente ai poveri; i beni mobili ed immobili non possono in nessun caso essere utilizzati per coprire gli oneri gestionali.
 

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(1) Dette norme sono state trasferite negli ancora vigenti articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). In base a detti articoli i Comuni sono obbligati a provvedere al ricovero dei minori, degli anziani e dei soggetti con handicap che non siano in grado di procurarsi i mezzi necessari per vivere.