Indennità di accompagnamento

 

 

 

1. Per ottenere l’indennità di accompagnamento (legge 18/1980), la certificazione medica da allegare alla domanda deve:

- precisare in modo dettagliato la diagnosi;

- dichiarare che il richiedente è totalmente invalido, indicandone le conseguenze (impossibilità di deambulazione, incapacità a provvedere alle proprie esigenze fondamentali di vita, ecc,);

- precisare che lo stesso richiedente:

a) o «è nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore»;

b) oppure «abbisogna di un’assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita».

Ovviamente, possono essere certificate le due condizioni sopra riportate.
 

2. La domanda va presentata all’Inps


3. Nei casi in cui la richiesta venga respinta si può presentare ricorso alla magistratura entro e non oltre sei mesi dalla data in cui viene notificata dall’Asl la non concessione dell’indennità di accompagnamento. Se la causa è vinta, l’indennità di accompagnamento viene versata a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di cui sopra.


4. Si può rinunciare al ricorso alla magistratura e presentare un’altra domanda. Se l’istanza viene accolta, l’indennità viene versata dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della seconda domanda.


5. L’indennità di accompagnamento non può essere percepita nei casi di ricovero gratuito presso ospedali, case di cura private e istituti di assistenza.

 

6. Nel 2011 l'importo dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali è di 487,39 euro.
Per altre informazioni consultare il sito dell'Inps (
sito dell'Inps).

 

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