Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
109
"Definizioni
di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre
1997, n. 449".
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.)
Nota Bene: il testo riportato e le tabelle allegate sono integrati con le
modifiche ed aggiunte riportate dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76,
87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 1998;
Acquisito il parere delle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera
dei deputati;
Acquisito il parere della commissione Finanze del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle
finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e per la solidarietà sociale, di concerto con i
Ministri dell'interno e della sanità;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Prestazioni sociali agevolate.
1. Fermo restando il diritto ad usufruire
delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle
altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale,
criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o
assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati
nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale
sperimentazione le disposizioni del presente decreto
si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione
della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni,
dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione
previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle
indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore
di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità
di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4.
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni
agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle
condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità
di cui all'articolo 3. Gli enti erogatori possono altresì differire
l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in
vigore delle disposizioni del decreto di cui
all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S.
predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale,
il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sono individuate le modalità attuative, anche con
riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
3-bis. Nell'àmbito della normativa vigente in materia
di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le
amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della
situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente
decreto per la eventuale definizione di condizioni
agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.
2. Criteri per la determinazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente.
1. La valutazione della situazione economica
del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito
ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.
2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo
nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai
fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare
della persona di cui sono a carico. I coniugi che
hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano
a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno
parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F.
di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale
convive.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i
criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi
non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non
conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non
componenti di famiglie anagrafiche.
4. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi,
come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è
combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura
del venti per cento dei valori patrimoniali, come
definiti nella parte seconda della tabella 1.
5. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come
rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala
di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei
componenti del nucleo familiare.
6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa
ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del
codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione
agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del
codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente
la prestazione sociale agevolata.
3. Integrazione dell'indicatore
della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli
enti erogatori.
1. Gli enti erogatori, ai quali compete la
fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono
prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione
economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente
decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità
della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4,
gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle
prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione
economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.
2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi
dell'articolo 59, comma 52, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una
composizione del nucleo familiare estratta nell'àmbito
dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al
nucleo comunque definito si applica il parametro
appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate
nell'àmbito del diritto allo studio universitario, il
nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione
pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali
agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e
successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle
condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di
mantenimento del richiedente.
2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'àmbito di percorsi assistenziali integrati di natura
sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o
continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra
sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata
accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente
decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e
della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del
solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo
della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni
dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità
di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque
finanziati.
4. Dichiarazione sostitutiva unica.
1. Il richiedente la
prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validità
annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2,
ancorché l'ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli
dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro
il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova
dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni
familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione
economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono
stabilire per le prestazioni da essi erogate la
decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di
corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed
effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari,
specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari
che gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di
assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come
modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente
all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla
sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti
erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una
procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti
per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
L'I.N.P.S. fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti
erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con
le modalità previste dall'articolo 2. Il tracciato
standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima.
4. I comuni, i centri di assistenza fiscale,
l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione
sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della
dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della
situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata,
può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente
il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente
decreto).
5. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze
e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono
emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano
le prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale,
di rilasciare una certificazione, con validità temporalmente
limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini
dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate] (comma abrogato).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e
per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione
sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la
compilazione. (1)
7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione
familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali
e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in
possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine
possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore
provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati
dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine
della correzione di errori materiali o di modesta
entità. L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi
o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare
controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione
sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori
interessati.
8. Nell'àmbito della direttiva annuale impartita dal
Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una
quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo
sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale
dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri
selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.
(1) I modelli tipo sono
stati approvati con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001
4-bis. Sistema informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
1. L'ente a cui è stata presentata
la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni secondo le
modalità indicate nell'articolo 4, comma 3, e le trasmette ad una apposita
banca dati costituita e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale calcola e rende disponibile
ai componenti del nucleo familiare per il quale è
stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 4 e agli enti erogatori
di prestazioni sociali agevolate l'indicatore della situazione economica
equivalente di cui al presente decreto, ed eventualmente, sulla base delle
disposizioni di attuazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
l'indicatore della situazione economica equivalente ivi previsto.
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o
altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione
sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale
l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede
all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni
analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle
integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua
i controlli di cui all'articolo 4, comma 7, o quando costituisce e gestisce,
nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una
banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le
informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente
relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione
sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica
domanda.
5. Coordinamento istituzionale e monitoraggio.
1. La commissione tecnica per la spesa
pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli
effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica disciplinati dal presente
decreto. A tale fine l'INPS, le amministrazioni e gli enti erogatori e quelli
responsabili delle attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei
richiedenti comunicano alla commissione le informazioni necessarie dirette ad
accertare le modalità applicative, l'estensione e le
caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione
richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica trasmette il rapporto al Parlamento.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la
valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli
indicatori della situazione economica equivalente. Del comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti erogatori, delle
regioni e della commissione tecnica per la spesa pubblica.
6. Trattamento dei dati.
1. Il trattamento dei dati di cui al presente
decreto è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati
personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni, nonché del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure
minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n.
675 del 1996.
2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui è
effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 3,
del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo
4, comma 6. Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati
quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui
all'articolo 3, comma 1.
3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, comma 7, del presente
decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della previdenza sociale
possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle
amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del
presente articolo.
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 4,
ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento
dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il
dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare
l'attestazione della dichiarazione medesima, nonché di comunicare i dati
all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle
dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico,
dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale
non è consentita la diffusione dei dati, ne altre operazioni che non siano
strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla
trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri
di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei
dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai
comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori
effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma
anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle
elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui all'articolo 5. Ai
fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 4, i dati sono
conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli enti
erogatori per il periodo da essi stabilito.
Tabella
1 -
Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale
Parte I.
La situazione economica dei soggetti
appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale
risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in
mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi,
dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti
previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà
essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
b) il reddito delle
attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei
titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo
familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone
annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L.
10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del
contratto di locazione registrato.
Parte II - Definizione del patrimonio.
a) Patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone
fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al
31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda,
indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.
Dal valore così determinato si detrae
l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui
contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come
sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in
alternativa alla detrazione per il debito residuo, è
detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di
abitazione, come sopra definito, nel limite di L.
100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di
locazione di cui alla parte I della presente tabella.
b) Patrimonio mobiliare:
l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata
indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle
riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine
la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori
mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli
altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità
che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Dal valore del patrimonio mobiliare,
determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della
determinazione del reddito complessivo di cui alla
parte I della presente tabella.
Tabella
2 -
La scala di equivalenza
Numero dei componenti |
Parametro |
1 |
1,00 |
2 |
1,57 |
3 |
2,04 |
4 |
2,46 |
5 |
2,85 |
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in
caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui
all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
o di invalidità superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con
figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.