Stralcio dal testo della legge 289/2002 (Finanziaria 2003)
(...)
Art. 54.
(Livelli essenziali di assistenza)
1. Dal 1º gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale
sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di
cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore dello stesso decreto.
3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i prinćpi e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.