Torino, 27 settembre 2011
CONTRIBUZIONI ECONOMICHE E
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
IMPORTANTI SENTENZE
a)
Nella sentenza n. 1607/2011
del 15 febbraio 2011, depositata in Cancelleria il 16 marzo 2011, la Sezione
quinta del Consiglio di Stato ha stabilito che l’evidenziazione della
situazione economica del solo assistito (soggetto con handicap permanente
grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) contenuta nei decreti
legislativi 109/1998 e 130/2000 «costituisce uno
dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme
nell’intero territorio nazionale» a cui «sia il legislatore regionale sia i regolamenti
comunali devono attenersi»;
Si ricorda che le norme di legge
riguardanti i soggetti con handicap grave sono identiche a quelle
concernenti gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti;
c)
nella sentenza n. 784/2011
del 9 marzo 2011, depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011, la Sezione
prima del Tar della Lombardia ha precisato che «la regola della
evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle
persone con handicap permanente grave, integra un criterio immediatamente
applicabile ai fini della fruizione di prestazioni afferenti a percorsi
assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in
ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, senza lasciare
spazio alcuno alle amministrazioni locali per una diversa gestione in sede
regolamentare» e che, pur tenendo conto «delle difficoltà dei Comuni nel reperimento di
fondi sufficienti per far fronte alle legittime richieste di prestazioni
socio-sanitarie e socio-assistenziali da parte di coloro che ne abbiano
diritto secondo legge» questa situazione «non
può tradursi in misure che incidano negativamente sugli utilizzatori finali
che, in quanto soggetti svantaggiati, la legge statale ha inteso proteggere;
d’altra parte non può trovare risposta in sede giurisdizionale, ma
esclusivamente in quella politica di riparto delle competenze e degli oneri
finanziari posti dalla legge direttamente a carico degli enti locali: il che
significa che la questione di legittimità costituzionale sollevata, a
prescindere dai possibili profili di fondatezza, non è rilevante ai fini
della definizione del presente giudizio»;
d)
nella
sentenza n. 785/2011 del 9 marzo 2011, depositata in Cancelleria il 24
marzo, la stessa Sezione prima del Tar della Lombardia ha condannato il
Comune di Dresano a risarcire nella misura di euro 2.200 il danno
esistenziale subito dalla minore R.S. «in quanto
l’illegittimo comportamento del Comune ha determinato uno slittamento della
data di inizio del servizio
[frequenza di un centro diurno per
soggetti con grave handicap intellettivo] da settembre a
novembre 2009».
Inoltre nella sentenza viene
precisato che «ove i genitori avessero dimostrato che,
nel periodo di colpevole ritardo dell’Amministrazione comunale, essi abbiano
provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio
equivalente alla propria figlia minore, i relativi costi avrebbero
rappresentato l’ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore».
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