Deliberazione del Consiglio provinciale di Torino n. 46441/2008 del 16/09/2008
ATTO
DI INDIRIZZO
PER MIGLIORARE LE
CONDIZIONI DI VITA DEI CITTADINI PIÙ DEBOLI E
MAGGIORMENTE A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE,
IN APPLICAZIONE DELLA Legge Regionale n. 1/2004 (“NORME PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE DI
RIFERIMENTO”).
-
la
Costituzione prevede all’art. 2 che “la Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” e all’art. 3 che
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese”.
-
l’art. 5 della L.R.
1/2004 “Norme per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione
di riferimento”, prevede che
“nell'ambito delle previsioni della
legislazione nazionale e regionale nonché degli atti di programmazione,
indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e
soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di
coordinamento del territorio”; alle province sono attribuite, tra l’altro
le seguenti funzioni:
a)
partecipazione all’elaborazione degli strumenti della
programmazione previsti dal titolo III, con le modalità ivi indicate;
b)
raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle
risorse pubbliche e private e sull’offerta di servizi del territorio di
competenza;
c)
istituzione
dell’Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela, attivato con D.G.P. n.
478-468428/2007 del 15/05/2007, che ha tra l’altro, compiti di coordinamento
con i soggetti, pubblici e privati, che erogano prestazioni ed interventi assistenziali
alle persone prive di autonomia;
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l’art. 18
della suddetta legge regionale definisce gli obiettivi del sistema integrato
degli interventi e servizi sociali e identifica le prestazioni e i servizi
essenziali per assicurare il rispetto dei suddetti obiettivi nelle seguenti
tipologie:
a)
servizio sociale professionale e segretariato sociale;
b)
servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
c)
servizio di assistenza economica;
d)
servizi residenziali e semiresidenziali;
e)
servizi per l'affidamento e le adozioni;
f)
pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
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l’art. 22 della legge regionale in
argomento, identifica nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato e
riconosce al cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste
dall’ente gestore istituzionale, le prestazioni sociali di livello essenziale
di cui all’art. 18 della legge, previa valutazione dell’ente medesimo che,
nell’accesso alle prestazioni, deve dare priorità ai soggetti in condizione di
povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere
alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà
di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché ai
soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono
necessari interventi assistenziali;
-
con D.G.R. n.
37-6500 del 23/07/2007 sono stati individuati i criteri di compartecipazione
degli utenti anziani non autosufficienti al costo della retta
socio assistenziale praticata nelle strutture residenziali, valutando
come previsto dal D.Lgs. 109/1998, modificato dal D.Lgs. 130/2000, il solo reddito e patrimonio individuale;
prevedendo contestualmente incentivi agli enti gestori delle attività socio
assistenziali e ai comuni singoli che provvedano ad adottare i necessari
regolamenti, in conformità ai criteri dettati dalla suddetta deliberazione o ad
adeguarli, se già esistenti, ai criteri medesimi;
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il 15 febbraio
2008 è stata consegnata alla Regione Piemonte una petizione popolare
sottoscritta da 18 mila persone e a cui hanno aderito circa 80 associazioni;
-
il Csa, Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di
base, con sede in Torino, con lettera del 26 settembre 2006 ha chiesto alla
Presidente della III Commissione Consiliare della Provincia di Torino che la
Provincia sostenga, con un proprio atto, le richieste avanzate con la suddetta
petizione popolare che si pone l’obiettivo di ottenere:
·
il
riconoscimento del diritto soggettivo del malato cronico e non autosufficiente
alle cure sanitarie domiciliari, perché oggi spetta solo al medico decidere se
e quando attivarle e non al malato e alla sua famiglia in base ai suoi reali
bisogni;
·
il
riconoscimento del diritto ad ottenere, dall’ASL o dai Comuni, il rimborso
delle spese vive sostenute dai congiunti e dai soggetti terzi che accolgono in casa un malato non
autosufficiente o un soggetto maggiorenne con handicap intellettivo e limitata
o nulla autonomia. (riconoscimento del volontariato intrafamiliare);
·
il rispetto
della normativa vigente in materia di contributi economici (L. 328/2000 e D.Lgs.109/1998 come modificato dal D.Lgs.130/2000)
e che, quindi, nessun contributo economico possa essere richiesto:
a) ai parenti non conviventi con l’assistito;
b) ai parenti conviventi qualora l’assistito sia
un ultrasessantacinquenne non autosufficiente o un
soggetto con handicap permanente grave;
·
il diritto ad
ottenere da Comuni e ASL Centri diurni in numero sufficiente al fabbisogno per
favorire la permanenza a domicilio:
a) di chi ha un handicap intellettivo e non è
avviabile al lavoro;
b) delle persone con disturbi psichiatrici;
c)
dei malati di Alzheimer e sindromi correlate;
·
il diritto per
le persone con grave handicap intellettivo o con problemi psichiatrici ad
essere accolte presso Comunità alloggio in modo che sia garantita una vita di
tipo familiare, quando la famiglia è in difficoltà o viene a mancare;
·
il diritto
alla continuità assistenziale delle cure dal domicilio all’ospedale, alla casa
di cura o alla R.S.A. (Residenza Sanitaria
Assistenziale) e all’eliminazione delle liste di attesa per un posto letto in R.S.A. per gli anziani cronici non autosufficienti, per i
malati di Alzheimer e coloro che sono colpiti da analoghe patologie;
·
il diritto del
malato psichiatrico ad essere curato dalla sanità e dai Dipartimenti di salute
mentale in ogni fase della malattia (acuta e cronica) e in ogni luogo
(domicilio, appartamento, comunità);
·
il diritto dei
minori in difficoltà a crescere in famiglia (nella loro famiglia di origine, o,
quando questo non è possibile, in una famiglia affidataria o adottiva, secondo
le situazioni) e non in istituto;
·
il diritto esigibile all’assistenza per le
persone in gravi condizioni di disagio socio economico, come previsto
dalla L.R. 1/2004;
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a seguito della richiesta avanzata dalle
associazioni di volontariato, la III Commissione del Consiglio Provinciale ha
promosso diverse audizioni che, con il contributo dei Consiglieri Provinciali,
hanno approfondito i punti espressi dalla Commissione;
-
su proposta
dell’Assessore alla Solidarietà Sociale, la suddetta Commissione Consiliare ha
convenuto sull’opportunità di sostenere la petizione popolare mediante
l’assunzione di un proprio atto di indirizzo per chiedere la piena
collaborazione dei Comuni e degli Enti gestori dei Servizi Socio Assistenziali
al fine di migliorare le condizioni dei cittadini più deboli e più a rischio di
emarginazione sociale;
Preso atto
che:
a) sono circa
4500 i cittadini anziani non autosufficienti in lista d’attesa per un posto
letto in una struttura socio assistenziale o per le cure domiciliari, a causa
del mancato rispetto delle leggi vigenti in materia di continuità assistenziale
per gli anziani cronici non autosufficienti, i malati di Alzheimer e i malati
psichici;
b) i cittadini
inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere non hanno la certezza del
diritto di esigere in base al loro bisogno le prestazioni assistenziali
necessarie, perché, ad eccezione del Consorzio Intercomunale dei Servizi alla
persona di Collegno e Grugliasco e del C.I.di.S. di Orbassano, la L.R. 1/2004,
relativamente all’esigibilità delle prestazioni di livello essenziale di cui
all’art. 18, non è stata recepita dagli altri enti gestori delle funzioni socio
assistenziali del territorio;
c)
sono assai carenti i Centri Diurni per i
soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità non avviabili al
lavoro e non è assicurato il diritto al tempo pieno. Mancano, inoltre, comunità
alloggio di tipo familiare in misura adeguata al fabbisogno;
d) molteplici sono le situazioni di abuso e/o
maltrattamenti di soggetti non autosufficienti ricoverati ( minori,
handicappati intellettivi, malati psichiatrici, anziani dementi) che dimostrano
anche quanto sia inadeguata ed inappropriata una funzione di vigilanza che, in
base alle norme vigenti, è posta in capo allo stesso ente che eroga le
prestazioni, con evidente conflitto tra le funzioni di gestore e quelle di
tutela dell’utente;
Considerato che:
-
i doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale e di uguaglianza
sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione devono tradursi in diritti
esigibili alle prestazioni, specialmente per i soggetti più deboli, e devono
essere finanziati con adeguate risorse economiche;
-
dall’analisi della
programmazione locale dei Piani di Zona per la definizione del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali emerge con forza l’assoluta
centralità del tema dei diritti e della loro esigibilità;
-
nell’ambito delle
proprie competenze e nell'interesse dei cittadini, in particolare quelli più
deboli e maggiormente a rischio di emarginazione sociale, la Provincia di
Torino ritiene di favorire l'adozione delle disposizioni indispensabili per
garantire l'esigibilità dei diritti previsti dalla normativa vigente;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dei
responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELIBERA
a) informazione corretta e puntuale ai
cittadini sull’esigibilità del diritto alla continuità delle cure sanitarie e
socio sanitarie, come previsto dalla normativa vigente, in relazione
all’emergenza e all’impraticabilità delle cure domiciliari e/o della
disponibilità immediata di un posto letto in struttura socio assistenziale
convenzionata, attraverso la predisposizione di informative scritte (a titolo
esemplificativo: informativa disponibile sul sito dello Sportello sociale della
Provincia di Torino);
b) recepimento degli articoli 18, 22, e
35 della L.R. 1/2004 al fine di individuare gli
utenti aventi diritto alle prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali e
di stabilire i livelli esigibili delle prestazioni per porre fine alla
discrezionalità attuale e garantire le risorse necessarie;
c)
monitoraggio continuo della situazione
dei minori inseriti nelle strutture residenziali al fine di verificare
l’attuazione delle misure assunte per lo sviluppo dei servizi alternativi, e di rilevare gli adeguamenti risultati
necessari anche implementando il
sostegno alle famiglie di origine;
d) garanzia per le
persone con grave handicap intellettivo o con problemi psichici di crescere in
famiglia, sostenendo la stessa con l’offerta di servizi e riconoscendo, anche
con contributi economici, il volontariato intrafamiliare.
Quando la famiglia è in difficoltà o viene a mancare deve essere assicurato ai
disabili il diritto di vivere in comunità alloggio in modo che sia loro
garantita una vita di tipo famigliare;
e) verifica affinché nei regolamenti
delle strutture socio sanitarie accreditate (R.S.A.,
R.A.F.) siano esplicitate le prestazioni sanitarie e alberghiere comprese nella
quota sanitaria e nella retta alberghiera, così come elencato nella D.G.R. 17/2005 (nuovo modello di struttura residenziale per
anziani non autosufficienti), al fine di impedire abusi e richieste di
pagamento ingiustificate (a titolo esemplificativo: farmaci, trasporto,
pannoloni, lavaggio biancheria). Questo anche nell’interesse degli stessi enti
che ai sensi della D.G.R. 17/2005 e della D.G.R. 37/2007 sono tenuti a integrare le rette alberghiere
qualora l’utente non sia in grado di provvedervi con la sua personale
situazione economica;
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a
contribuire, nel quadro delle proprie competenze e delle risorse disponibili,
alla realizzazione degli obiettivi suddetti, anche promuovendo meccanismi
incentivanti nei confronti degli enti che adottino atti volti a garantire il
rispetto dei diritti sopra elencati;
-
a
richiedere alle associazioni di rappresentanza degli Enti Locali di farsi
promotrici affinché lo Stato assicuri l’adeguata copertura del fondo unico e
alle Regioni l’integrazione dello stesso con fondi proprii;
-
ad
inoltrare per conoscenza il presente atto al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed al Ministro del Lavoro Salute e Politiche sociali.