“IL DIRITTO DI TUTTI I BAMBINI FIN DALLA NASCITA ALLA
FAMIGLIA E
Allegato 1
Nota giuridica
1. Ai sensi del 5° comma
dell’articolo 8 della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”
alle Regioni è stato attribuito il compito di disciplinare il trasferimento ai
Comuni o ad altri enti locali delle funzioni di cui alle leggi 6 dicembre 1928
n. 2838 e 18 marzo 1993 n. 67 concernenti le prestazioni obbligatorie relative
alle gestanti e madri, ai nati fuori dal matrimonio, ai bambini non
riconosciuti, nonché ai ciechi e sordi poveri rieducabili (così definiti dal
regio decreto 383/1934). Con la legge di cui sopra le Regioni
devono, inoltre, definire il passaggio ai Comuni o ad altri enti locali delle
risorse umane, finanziarie e patrimoniali occorrenti per l’esercizio delle
succitate funzioni.
2. La legge 6 dicembre 1928 n.
2838 stabilisce che le Amministrazioni provinciali devono assistere i fanciulli figli di ignoti ed i bambini nati fuori dal
matrimonio riconosciuti dalla madre e in condizione di disagio socio-economico.
È, altresì, previsto che «nelle Province,
nelle quali lo consiglino le condizioni locali, l’assistenza del fanciullo deve, ove sia possibile, avere inizio all’epoca
della gestazione della madre».
3. La legge 18 marzo 1993 n.
4. Poiché la sentenza della
Corte costituzionale 171 del 5 maggio 1994 dispone che «qualunque donna partoriente, ancorché da elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di non volere
essere nominata nell’atto di nascita», anche le donne coniugate possono non
riconoscere i loro nati.
5. Ai sensi dell’articolo 93
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, il certificato di assistenza al
parto e la cartella clinica in cui siano contenuti dati personali che rendono
identificabile la donna che non ha riconosciuto il proprio nato, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi ha interesse in conformità della legge,
decorsi cento anni dalla formazione del documento.
6. Al bambino non riconosciuto viene attribuito dall’ufficiale di stato civile un cognome e
un nome; è quindi segnalato al Tribunale per i minorenni ai fini della
dichiarazione di adottabilità.