Torino, aprile 2005
RAGGIUNTO L’ACCORDO REGIONALE SUI LEA PER LA
RESIDENZIALITA' ANZIANI
Sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 7 aprile 2005 è stata pubblicata la delibera 30 marzo 2005 n. 17-15226 concernente l’applicazione dei Lea, Livelli essenziali di assistenza.
Al riguardo le associazioni aderenti al
Comitato promotore della petizione contro l’applicazione dei Lei (Avo, Sea
Italia, Consulta per le persone in difficoltà, Diapsi, Gruppo di volontariato
vincenziano, Società di San Vincenzo de’ Paoli, Auser, Alzheimer Piemonte, Csa
e Utim) hanno emesso il seguente comunicato stampa in data 16 marzo 2005.
Le associazioni aderenti al
Comitato promotore della petizione contro l’applicazione dei Lea in relazione
alla bozza di accordo sul documento proposto dalla Regione Piemonte alla data
del 7 marzo u. s., relativo all’assistenza residenziale socio-sanitaria per gli
anziani cronici non autosufficienti, osservano quanto segue:
1.
il testo proposto rappresenta la prima
tappa di un percorso appena iniziato, volto al miglioramento delle
condizioni in cui versa la popolazione anziana non autosufficiente a causa di
patologie croniche invalidanti;
2.
ricordiamo che siamo infatti partiti da una situazione in cui una
struttura di ricovero su due risultava non idonea secondo la relazione dei Nas
del 2003 e che, per quanto riguarda la compartecipazione al pagamento della
retta, nella stragrande maggioranza dei casi i famigliari sono costretti a
contribuire in contrasto con le norme vigenti;
3.
non abbiamo ottenuto:
§
l’aumento dei tempi di cura e assistenza tutelare richiesti, se non per
la parte relativa all’integrazione della fascia più alta di intensità;
§
continuiamo a restare fortemente preoccupati e contrari alla presenza
della fascia più bassa di ingresso, perché le prestazioni assicurate sono
ancora troppo ridotte, tenuto conto che i ricoveri riguardano sempre persone
anziane, anche grandi anziani, non autosufficienti;
§
continuiamo a ritenere che sarebbe stato più corretto prevedere
un’unica retta/ticket per tutti gli utenti delle strutture residenziali
sanitarie, come da nostra proposta del 16 settembre 2002;
4.
rileviamo però come positivi i seguenti elementi:
§
si prevede, a regime, la presenza nella stessa struttura delle tre
fasce di intensità, per cui l’utente
anche del livello più basso potrà usufruire in caso di aggravamento
della presenza dei medici e del personale infermieristico di cui la struttura è
dotata dovendo assicurare i nuclei di alta intensità, prestazioni che sono
negate, oggi, a chi è ricoverato in Raf;
§
viene riconosciuto sul piano dei principi che l’aggravamento
dell’utente anziano è dovuto a problemi di natura sanitaria e, dunque, la quota
sanitaria viene aumentata al 54% e fino al 57,75% con l’incremento;
§
è fatto divieto alle Asl di stipulare convenzioni che prevedano rette
inferiori a quelle fissate al fine di salvaguardare anche i contratti di lavoro
e, dunque, la qualità delle prestazioni erogate agli utenti;
§
viene rivalutato e potenziato il ruolo dell’Uvg. (Unità valutativa
geriatrica), che opera a livello distrettuale e ha la responsabilità
dell’attuazione del progetto individuale predisposto per l’utente al momento
del suo ricovero;
§
è prevista la possibilità per l’utente di farsi rappresentare e di
opporre ricorso contro la valutazione dell’uvg;
§
la compartecipazione della spesa è posta in capo all’utente e «in
caso di insufficienza del reddito e/o del patrimonio (secondo i criteri
approvati da ciascun Comune o Ente gestore socio-assistenziale nel rispetto
della normativa nazionale), compete all’Ente gestore delle attività
socio-assistenziale di residenza dell’utente»; viene pertanto accolta la richiesta avanzata con le 45
mila firme raccolte con la nostra petizione, ma a scanso di equivoci, chiediamo
che la precisazione «nel rispetto della normativa nazionale»
sia ripresa anche nel capoverso, dove
si fa riferimento alla situazione transitoria;
§
in questa prima fase (un anno) le rette possono aumentare al massimo di
7 euro sulla
base di importo al
31.12.2003 e comunque la quota alberghiera non può superare il 50% della retta
complessiva;
§
le richieste di integrazione alla retta e le relative pratiche
amministrative vengono finalmente previste nell’ambito dell’uvg;
§
sono introdotti elementi di trasparenza laddove sono elencate le
prestazioni dovute dalla struttura residenziale all’utente, coperte dalla quota
sanitaria e alberghiera, ivi compresi i farmaci di fascia C ed i trasporti per
le visite mediche verso ospedali o cliniche, che sono garantiti dall’Asl (gli
atti di indirizzo relativi saranno emanati entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della presente delibera);
§
è stato introdotto il problema delle famiglie monoreddito, o situazioni
similari, che a nostro avviso non deve essere però trattato come questione da
imputare all’assistenza. Al contrario, dobbiamo individuare criteri che
impediscano alle persone “normali” di diventare assistiti, nel rispetto degli
obblighi di mantenimento, che hanno i coniugi tra loro e nei confronti dei
figli sprovvisti dei mezzi necessari per vivere;
§
è prevista una fase transitoria, normata, che durerà un anno;
5.
il documento è quindi sottoscrivibile, pur con le riserve avanzate, ma
chiediamo alla Regione di introdurre ancora i seguenti impegni:
a.
calcolo del fabbisogno
mediante monitoraggio annuale della
situazione delle liste d’attesa per il ricovero in strutture residenziali o per
la richiesta di assegni di cura con la messa a disposizione del tavolo di
lavoro Regione-territorio dei dati aggiornati in relazione a quanto previsto
dalla Dgr. 56-1239 dell’agosto 2004;
b.
ricerca delle risorse necessarie
a rispondere alla lista d’attesa e agli assegni di cura secondo il fabbisogno
evidenziato;
c.
recepimento negli atti di
indirizzo da emanare degli elementi già contenuti nella Dgr. 22/1998 relativa
ai farmaci di fascia C, che prevede l’equiparazione degli utenti ricoverati
nelle strutture per anziani non autosufficienti ai malati ricoverati nelle
strutture ospedaliere;
d.
applicazione dei tetti
massimi di retta previsti nei tre livelli di intensità (quota sanitaria e quota
alberghiera) anche ai cittadini che sono costretti a pagare integralmente la
retta ai massimi previsti. Ciò al fine di impedire che ai cittadini già privati
della copertura sanitaria siano richiesti anche oneri maggiori per la quota
alberghiera;
e.
definizione di tutele
precise per le situazioni monoreddito e similari;
f.
inserimento della rappresentanza delle associazioni di volontariato
nelle commissioni preposte alla vigilanza;
g.
non accettazione nella fase
di accreditamento e/o convenzione di contratti di lavoro diversi da quelli
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil.
Avvertenze
In base alla citata delibera
regionale del 30 marzo 2005
«nella fase
transitoria la tariffa complessiva in essere in ciascun ambito territoriale
alla data del 31.12.2003, compresi gli oneri fiscali, è provvisoriamente
rideterminata (…) come segue:
1.
incremento pari ad euro 7,00 (euro sette) della tariffa giornaliera
complessiva in essere al 31.12.2003:
a)
per le tipologie di intervento corrispondenti alla Rsa di cui alla Dgr.
n. 41-42433/1995. La tariffa omnicomprensiva risultante da tale incremento non
potrà in ogni caso essere superiore ad euro 86,00 così ripartita: 54% a carico
del Servizio sanitario regionale e 46% a carico dell’utente/Comune-Regione;
b)
per le tipologie di intervento corrispondenti alla Raf di cui alla Dgr.
n. 41-42433/1995. La tariffa omnicomprensiva risultante da tale incremento non
potrà in ogni caso essere superiore ad euro 70,00 così ripartita: 50% a carico
del Servizio sanitario regionale e 50% a carico dell’utente/Comune-Regione.
Tale valore d’incremento è omnicomprensivo, ivi compreso il tasso di inflazione
programmata e gli oneri fiscali
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Per approfondimenti:
La situazione della residenzialità in Piemonte per gli anziani cronici non
autosufficienti dopo l'accordo sui LEA del 16 marzo 2005