Servizio sanitario e Comuni |
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Il dpcm 29 novembre 2001 sui Lea
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Le leggi vigenti attribuiscono al Servizio sanitario e ai Comuni
singoli e associati l’obbligo di garantire la piena e immediata
attuazione dei Lea senza la possibilità di negarne o ritardarne
l’applicazione con il pretesto della mancanza di sufficienti risorse
economiche In base al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001,
le cui norme sono cogenti ai sensi dell’articolo 54 della legge
289/2002, il Servizio sanitario è obbligato a garantire le occorrenti
prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali agli anziani
cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti
colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con
handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia. A loro volta gli
Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a fornire
gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati. Poiché detti
obblighi sono previsti dai Lea, Livelli essenziali di assistenza, le Asl
ed i Comuni singoli e associati non possono negare o ritardare le
prestazioni con il pretesto della mancanza di sufficienti risorse
economiche, né pretendere alcun contributo economico da parte dei
congiunti come precisato anche dalla sentenza n. 1607/2011 del Consiglio
di Stato.
Ricordiamo che l’obbligo dell’attuazione dei Lea da
parte del Servizio sanitario e dei Comuni è sancito dall’articolo 117
della Costituzione e rientra fra «i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale».
Gli obblighi di cui sopra sono confermati anche
dalla sentenza n. 785/2011 della Sezione prima del Tar della Lombardia
del 9 marzo 2011, depositata in Segreteria il 24 dello stesso mese, che
ha imposto al Comune di Dresano (Milano) di versare ai genitori della
minore A.B., affetta da handicap intellettivo grave, la somma di euro
2.200,00 quale importo del danno esistenziale subito dalla succitata
avendo il Comune ritardato di due mesi la frequenza del centro diurno.
Nella sentenza viene altresì rilevato che se «i
genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo
dell’Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a
proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla figlia minore,
i relativi costi avrebbero rappresentato l’ammontare del danno
patrimoniale risarcibile in loro favore». Le norme
richiamate nella sentenza in oggetto sono le stesse applicabili agli
anziani cronici non autosufficienti e ai malati di Alzheimer: una
ulteriore conferma del diritto esigibile alle cure socio-sanitarie,
nonché la prova che le prestazioni devono essere fornite immediatamente
e che le liste di attesa sono illegittime.
A sua volta la sentenza n. 784/2011 emessa dalla
Sezione prima del Tar della Lombardia il 9 gennaio 2011, depositata in
Segreteria il 24 dello stesso mese, ha precisato che i Comuni non
possono negare o ritardare gli interventi rivolti alle persone non
autosufficienti affermando di non avere la disponibilità di adeguate
risorse economiche in quanto gli Enti locali sono «immediatamente
tenuti a far fronte ai suddetti oneri (…)
essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente
precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione
particolarmente debole». Premesso quanto
sopra, le Asl non possono negare o ritardare gli interventi di loro
competenza: accesso alle Rsa degli anziani cronici non autosufficienti e
dei dementi senili; utilizzo dei centri diurni dei soggetti con handicap
intellettivo grave e ricoveri presso comunità alloggio. A loro volta gli
Enti gestori delle attività socio-assistenziali devono fornire le
prestazioni socio-assistenziali integrative degli interventi sanitari. Ne consegue
altresì che gli utenti delle prestazioni socio-sanitarie possono
chiedere il rimborso dei danni subiti a causa degli illegittimi ritardi
della sanità e dell’assistenza. Per ottenere i
fondi necessari i Comuni, che devono garantire le prestazioni di loro
competenza anche ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale n.
1/2004, non devono più limitarsi alle parole, ma devono assumere
iniziative concrete (comprese le cause legali) per ottenere dal Governo
e dalla Regione Piemonte i fondi necessari.
Inoltre, come previsto al primo punto della
petizione popolare occorre che non solo da parte della Regione Piemonte,
ma anche dei Comuni «nell’attribuzione
dei finanziamenti relativi agli investimenti e alla gestione, venga
riconosciuta l’assoluta priorità delle attività che incidono sulla
sopravvivenza delle persone non autosufficienti a causa di malattie o di
handicap invalidanti o in gravi condizioni di disagio socio-economico,
specie se con minori a carico». Compete pertanto
ai Comuni aumentare le quote versate ai Consorzi ai sensi della citata
legge regionale n. 1/2004. Al riguardo si segnala che i Comuni di
Collegno e Grugliasco (abitanti 87.793) nel 2010 hanno versato al Cisap
30,07 euro per abitante, nonché euro 280mila quale ulteriore contributo
una-tantum. C’è altresì
l’urgente necessità che dalle prestazioni degli enti gestori delle
attività socio-assistenziali vengano eliminati (e trasferiti ai settori
competenti) gli interventi riguardanti il lavoro (comprese le erogazioni
economiche ai disoccupati e ai cassintegrati), la casa (inclusi i
sostegni alle persone e ai nuclei familiari sfrattati) e gli asili nido
(la cui competenza è del settore “Istruzione” anche ai sensi della
sentenza della Corte costituzionale n. 370/2003), salvo che per dette
prestazioni siano previsti stanziamenti specifici da parte dei Comuni. Inoltre occorre
che non vengano più erogati contributi economici a coloro che posseggono
beni immobili di qualsiasi natura e importo, nonché beni mobili non
indispensabili di valore consistente. Per i possessori di beni immobili, se proprio necessario, dovrebbero essere previsti prestiti, se del caso anche con interessi limitati. |
Lettera del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Piemonte e ad altre Autorità (Torino, 5 maggio 2011) |