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ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI, MALATI DI Alzheimer e persone colpite da altre forme di demenza senile  - come ottenere il ricovero presso le rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e strutture analoghe con il pagamento della quota sanitaria da parte dell’asl (1)

1.        In base alle leggi vigenti hanno diritto alle cure socio-sanitarie senza limiti di durata le persone (non solo anziane, ma anche adulte e giovani) colpite da malattie le cui conseguenze si prolungano nel tempo e determinano non solo sofferenze spesso rilevanti, ma anche limitazioni notevoli della loro autonomia (impossibilità di camminare, incapacità di alimentarsi da sole, incontinenza urinaria e/i sfinterica, ecc.). Si tratta dunque di persone che, a causa delle gravità delle loro condizioni fisiche e/o psichiche, hanno bisogno di cure sanitarie (diagnosi, terapie e a volte anche attività riabilitative) e nello stesso tempo non sono in grado di provvedere a se stesse se non con l’aiuto totale e permanente di altri soggetti. Nei casi più gravi il malato cronico non autosufficiente ha bisogno dell’intervento di altre persone per soddisfare esigenze che non è nemmeno in grado di manifestare (fame, sete, caldo, freddo, ecc.).

2.        La sopra riportata definizione del Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti comprende anche le persone colpite dalla malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza senile.

3.        Per il ricovero presso Rsa è richiesto da quasi tutte le Asl la certificazione di “anziano non autosufficiente” rilasciata dalle Uvg, Unità valutazione geriatriche.

4.        Seguendo diligentemente le indicazioni del Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti sono abbastanza semplici e poco costose le iniziative da assumere per opporsi alle dimissioni di persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza. Per conoscere il da farsi, consultarsi il presente sito alla sezione riguardante il diritto alle cure e leggere attentamente tutte le relative informazioni.

È estremamente importante tener presente che:

a)         il malato ha il diritto di decidere autonomamente se è in grado di programmare il proprio futuro e si rende cioè conto delle sue effettive possibilità e dei sostegni che può personalmente ottenere;

b)        pur essendo di gran lunga preferibili e più vantaggiose per il malato le prestazioni domiciliari, i congiunti, compresi quelli conviventi, non sono obbligati a svolgere le funzioni assegnate dalle leggi vigenti al Servizio sanitario nazionale. Tuttavia è auspicabile che essi svolgano questa attività di volontariato intrafamiliare e che le Asl e gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali aiutino, anche tramite il rimborso forfetario delle spese vive sostenute;

c)        per tutte le questioni relative alle dimissioni da ospedali o da case di cura private convenzionate deve intervenire una sola persona, quella che ha sottoscritto le lettere concernenti l’opposizione alle stesse dimissioni.

5.        Nei casi di indifferibile urgenza in cui il paziente non autosufficiente viene portato al Pronto soccorso, i congiunti possono rifiutare le dimissioni qualora si tratti di persone malate, non autosufficienti e non in grado di programmare il proprio futuro. In questi casi, ad evitare fraintendimenti, è preferibile la presenza di un testimone che non abbia alcun rapporto di parentela o di affinità con il malato. È altresì opportuno che il rifiuto delle dimissioni venga confermato dall’invio di un telegramma, il cui testo è riportato nel presente sito (vedi qui), con successivo invio delle lettere di opposizione alle dimissioni.

6.        Ad evitare conseguenze negative per il paziente malato cronico non autosufficiente (eccessiva permanenza nel Pronto soccorso non motivata da esigenze sanitarie o dovuta alla mancanza di posti letto disponibili o per altri motivi) è consigliabile preannunciare la richiesta di ricovero mediante l’invio di una raccomandata A/r al Direttore generale dell’Asl, al Direttore sanitario dello stesso ospedale e, per conoscenza, all’organizzazione di tutela dei malati cronici (Sindacato, Patronato, Associazioni di volontariato) con la quale si è in contatto.

È consigliabile che nella raccomandata A/r siano precisate la data e l’ora in cui si intende procedere al ricovero, allegando un certificato che ne attesti la necessità e se possibile anche il documento rilasciato dall’Unità valutativa geriatrica che certifica le condizioni di non autosufficienza.

Successivamente all’invio della raccomandata A/r è opportuno prendere contatto con il responsabile del Pronto soccorso per concordare le modalità più idonee per il malato. Anche in questo caso è consigliabile la presenza di un testimone.

7.        Un percorso diverso può essere quello di ottenere dal medico curante della persona malata cronica non autosufficiente una certificazione per il ricovero presso una casa di cura privata convenzionata, ad esempio per approfondimenti diagnostici e terapeutici. Anche in questo caso ci si può opporre alle dimissioni.

8.        L’opposizione alle dimissioni da ospedali e da case di cura private convenzionate può essere presentata anche nei casi di ricovero di sollievo disposti dall’Asl.

Torino, 10 marzo 2011


(1) Resta piena e assoluta la facoltà di provvedere al ricovero mediante accordo diretto fra il malato cronico non autosufficiente o chi lo rappresenta e la struttura di degenza con oneri (quota sanitaria e quota alberghiera) interamente a carico del paziente. In questi casi le condizioni sono quelle contenute nel contratto sottoscritto dalle parti. Le Asl non hanno alcun obbligo giuridico di intervenire sotto il profilo economico.

 

 

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