COME OPPORSI ALLE DIMISSIONI DAGLI OSPEDALI E DALLE CASE DI CURA ED OTTENERE LA PROSECUZIONE DELLE CURE DI ADULTI COLPITI DA PATOLOGIE INVALIDANTI CON AUTONOMIA LIMITATISSIMA O NULLA, ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI, INFERMI AFFETTI DA ALZHEIMER O DA ALTRE FORME DI DEMENZA |
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COSA FARE
E' sufficiente inviare le lettere
raccomandate con ricevuta di ritorno come da
facsimile da scaricare (p
ACCEDI ALLA LETTERA:
(Dettatura telegrammi informazioni utili)
Approfondimenti L'importo della quota alberghiera
50&PIU' - Inserto sul diritto alle cure (dic. 2014)
Quale
rimborso
delle nostre spese vive, è gradita una erogazione liberale al fine di
consentirci di continuare l'attività istituzionale:
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NOTA BENE:
Il Comitato per la difesa dei diritti degli
assistiti della Fondazione Promozione sociale onlus garantisce la consulenza
telefonica gratuita e la corrispondenza per mail, confidando nel riconoscimento
di un contributo volontario, quale aiuto indispensabile per poter continuare la
nostra azione di tutela dei diritti.
NOTA INFORMATIVA Il Servizio sanitario nazionale è obbligato, in base alle leggi vigenti, a curare tutte le persone malate, siano esse giovani o adulte o anziane, colpite da patologie acute o croniche, guaribili o inguaribili, autosufficienti o non autosufficienti. Dunque, la cura delle persone con la malattia di Alzheimer, o con altre forme analoghe, spetta alla sanità. Sempre in base alle leggi vigenti, i congiunti dei malati non sono obbligati a svolgere le attività di competenza del Servizio sanitario nazionale e, quindi, non hanno alcun obbligo giuridico di sostituirsi alla sanità.
Com’è
ormai riconosciuto, sono preferibili, nell’interesse del malato,
le cure domiciliari nei casi in cui non debbano essere fornite prestazioni che
richiedano personale specializzato e strumentazioni particolari.
Nei casi in cui le persone malate, compresi gli anziani non autosufficienti ed i malati di Alzheimer, siano ricoverati presso ospedali o case di cura private convenzionate, gli stessi degenti se in grado di esprimersi o, in caso contrario, i loro congiunti, possono rifiutare le dimissioni se permane lo stato di malattia acuta o cronica con o senza autosufficienza. Alcune considerazioni importanti: Le persone a cui si indirizzano le lettere di cui sopra faranno il possibile per non rispondere per iscritto in modo da non assumere impegni ed evitare questioni con l’autorità giudiziaria. Chi vuole impedire le dimissioni deve essere molto deciso e deve chiedere una risposta scritta. Allo scopo di avere le prove delle richieste avanzate, si deve sempre o inviare lettere raccomandate con ricevuta di ritorno o telegrammi (il fax non va bene perché si ha la prova di averlo spedito ma non quella che sia stato ricevuto). Se si hanno degli incontri con medici, assistenti sociali o altri operatori, è consigliabile non assumere mai impegni verbali o scritti. Inoltre, subito dopo ogni incontro, è opportuno inviare un telegramma così redatto: «A seguito dell’incontro di ieri, di cui ringrazio, confermo la mia opposizione alle dimissioni come ho chiesto nelle raccomandate da me inviate in data … di cui attendo risposta scritta». Se viene presentata dai medici e da altri operatori documentazione da firmare, è consigliabile inviare fotocopia al Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti della Fondazione Promozione sociale che la prenderà in esame allo scopo di segnalare eventuali problemi. Il ricovero presso ospedali e case di cura private convenzionate deve sempre essere gratuito. I trasferimenti da una struttura all’altra devono essere fatti a cura e spese del Servizio sanitario nazionale.
Quasi sempre,
il personale delle Asl o dei Comuni propone il ricovero degli anziani cronici
non autosufficienti e dei malati di Alzheimer presso Rsa (Residenze sanitarie
assistenziali), case protette o altre strutture analoghe. Ottenuto il parere favorevole dell’Uvg, il malato viene inserito in liste di attesa, e può aspettare anche uno o più anni prima di essere ammesso in una Rsa. Nel frattempo, se si accettano le dimissioni, la persona che le ha accolte deve provvedere a curare il malato con i mezzi economici del malato stesso e, se essi non sono sufficienti, con le proprie risorse. Le cure possono essere fornite sia a domicilio che presso Rsa. Se si tratta di Rsa la retta è interamente a carico del malato e di chi ha accettato le dimissioni: può arrivare anche a 3.000-3.200 euro al mese. Infatti, nei casi in cui il ricovero nelle Rsa venga disposto al di fuori della lista di attesa, le Asl non versano la quota sanitaria. (IMPORTANTE: si propone una lettera facsimile per richiedere all'Asl il il versamento della quota sanitaria: cliccare qui). Invece, quando il ricovero nella Rsa viene concordato con l’Asl, la quota sanitaria viene corrisposta dall’Asl stessa, mentre il ricoverato deve versare la retta chiamata alberghiera. Se si sottoscrive un accordo con la Rsa (o altra struttura) in cui il malato è ricoverato, chi lo firma stipula un contratto privato con l’ente e quindi, salvo eccezioni, è obbligato a rispettarlo per tutta la durata del ricovero.
Segnaliamo che gli operatori dei servizi sanitari e
sociali sono personalmente responsabili dei danni derivanti da loro
errate informazioni. Pertanto coloro che sono in grado di comprovare
(tramite scritti o testimonianze di persone non legate da vincoli di
parentela o di affinità) le negative conseguenze economiche subite a
seguito di informazioni errate, possono rivolgersi all’Autorità
giudiziaria per il rimborso delle spese sostenute, ad esempio per il
ricovero “privato” in una Rsa con oneri (quota sanitaria e quota
alberghiera) interamente a carico del paziente o di chi lo rappresenta.
Leggere anche
attentamente l’informativa del Cisap (Consorzio socio-assistenziali dei
Comuni di Collegno e Grugliasco)
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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DEGLI OPERATORI DEI
SERVIZI SOCIO-SANITARI Sono purtroppo numerosi gli
operatori socio-sanitari (medici, infermieri, assistenti sociali, ecc.)
che forniscono false informazioni agli anziani cronici non
autosufficienti e ai loro congiunti, sostenendo che competerebbe ai
parenti di detti soggetti provvedere, fra l’altro anche a loro spese,
alla cura delle persone affette da patologie inguaribili e da non
autosufficienza.
Poiché le leggi vigenti stabiliscono
senza ombra di dubbio che il Servizio sanitario deve obbligatoriamente
curare anche i malati inguaribili e non autosufficienti, ricordiamo che
l’articolo 28 della Costituzione stabilisce quanto segue: «
I funzionari e i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione
di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato
e agli enti pubblici».
Pertanto, nei casi in cui vengano
comprovate le falsità delle informazioni fornite dagli operatori
socio-sanitari del settore pubblico, è possibile avviare con successo
iniziative volte al risarcimento dei danni subiti, ad esempio per il
ricovero dell’anziano malato cronico non autosufficiente presso una
struttura con oneri interamente a carico del paziente e/o dei suoi
congiunti.
Ai sensi dell’articolo 2043 del
Codice civile, analoghe iniziative possono essere avviate nei confronti
degli operatori del settore privato sulla base di prove oggettive
documentabili. MINACCE
Segnaliamo che la Corte di
Cassazione, Sezione II, con la sentenza 89/182005 ha stabilito che
«al fine del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia
verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od
atteggiamento sia verso il soggetto passivo sia verso altri, idoneo a
incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno
ingiusto, onde ottenere, mediante tale intimidazione, che il soggetto
passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa».
Le norme ed i provvedimenti a tutela del diritto alle cure delle persone non autosufficenti citati nella nostra lettera di opposizione alle dimissioni sono confermati dal Cisap (Consorzio intercomunale servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco - TO) come riportato sul sito istituzionale dell'Ente: www.cisap.to.it e dai volantini informativi predisposti dai Comuni di Brandizzo, Candiolo, None, Nichelino, Vinovo). |