COME OPPORSI ALLE DIMISSIONI DAGLI OSPEDALI E DALLE CASE DI CURA ED OTTENERE LA PROSECUZIONE DELLE CURE DI ADULTI COLPITI DA PATOLOGIE INVALIDANTI CON AUTONOMIA LIMITATISSIMA O NULLA, ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI, INFERMI AFFETTI DA ALZHEIMER O DA ALTRE FORME DI DEMENZA

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Opposizione alle dimissioni: come va a finire. Cosa ci raccontano i familiari dei casi individuali seguiti...

 

COSA FARE
PER EVITARE LE DIMISSIONI

 E' sufficiente inviare le lettere raccomandate con ricevuta di ritorno come da facsimile da scaricare (prima di inviare la lettera consultare la Fondazione promozione sociale).

ACCEDI ALLA LETTERA:

 
LETTERA facsimile per l'opposizione alle dimissioni

ATTENZIONE Nei casi di assoluta urgenza è opportuno inviare il seguente telegramma al  Direttore generale dell'Asl di residenza dell'infermo e al Direttore sanitario della struttura (ospedale o casa di cura privata convenzionata) in cui il malato è ricoverato: «SEGNALO MIA ASSOLUTA IMPOSSIBILITÀ ACCETTARE DIMISSIONI DI [cognome e nome] GRAVEMENTE MALATO, CON ESIGENZE SOCIO-SANITARIE INDIFFERIBILI E  NON AUTOSUFFICIENTE, E [se del caso] NON CAPACE [oppure  “non sempre capace”] DI PROGRAMMARE IL PROPRIO FUTURO. SEGUE LETTERA».

(Dettatura telegrammi informazioni utili)

 

 

Approfondimenti

L'importo della quota alberghiera

 

Indennità di accompagnamento

50&PIU'  - Inserto sul diritto alle cure (dic. 2014)

 

Quale rimborso delle nostre spese vive, è gradita una erogazione liberale al fine di consentirci di continuare l'attività istituzionale:
 
c/c Postale
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(intestare a Fondazione Promozione Sociale onlus, via Artisti 36, 10124 Torino).

 

 

 NOTA BENE:   Il Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti della Fondazione Promozione sociale onlus garantisce la consulenza telefonica gratuita e la corrispondenza per mail, confidando nel riconoscimento di un contributo volontario, quale aiuto indispensabile per poter continuare la nostra azione di tutela dei diritti.
  Per appuntamenti in sede (ad esempio per la compilazione delle lettere raccomandate a/r per l’opposizione alle dimissioni e altre istanze o informazioni) considerato il notevole afflusso di richieste si riceve solamente per appuntamento (tel. 011.8124469, in orario ufficio 9,00-13,00 – 14,00-17,30). La consulenza in sede è riservata agli abbonati alla rivista trimestrale "Prospettive assistenziali" per il loro apporto operativo e culturale. L’abbonamento si può fare in sede direttamente al momento della consulenza al costo di 50 euro.

 

NOTA INFORMATIVA

Il Servizio sanitario nazionale è obbligato, in base alle leggi vigenti, a curare tutte le persone malate, siano esse giovani o adulte o anziane, colpite da patologie acute o croniche, guaribili o inguaribili, autosufficienti o non autosufficienti. Dunque, la cura delle persone con la malattia di Alzheimer, o con altre forme analoghe, spetta alla sanità.

Sempre in base alle leggi vigenti, i congiunti dei malati non sono obbligati a svolgere le attività di competenza del Servizio sanitario nazionale e, quindi, non hanno alcun obbligo giuridico di sostituirsi alla sanità.


ATTENZIONE - Sotto il profilo giuridico accettare le dimissioni da ospedali e da case di cura private convenzionate di una persona cronica non autosufficiente incapace di programmare il proprio futuro, significa sottrarre volontariamente il paziente dalle competenze del servizio sanitario nazionale e assumere tutte le relative responsabilità, comprese quelle penali, nonché gli oneri economici conseguenti alle cure che devono essere fornite al malato.

Com’è ormai riconosciuto, sono preferibili, nell’interesse del malato, le cure domiciliari nei casi in cui non debbano essere fornite prestazioni che richiedano personale specializzato e strumentazioni particolari.
Al riguardo, le Asl più rispettose delle esigenze dei malati assicurano adeguate prestazioni domiciliari sia mediche che infermieristiche e, occorrendo, riabilitative. Inoltre, dette Asl riconoscono il volontariato intrafamiliare e versano a coloro che provvedono alle cure domiciliari una somma quale rimborso forfetario delle spese sostenute.

Nei casi in cui le persone malate, compresi gli anziani non autosufficienti ed i malati di Alzheimer, siano ricoverati presso ospedali o case di cura private convenzionate, gli stessi degenti se in grado di esprimersi o, in caso contrario, i loro congiunti, possono rifiutare le dimissioni se permane lo stato di malattia acuta o cronica con o senza autosufficienza.

Alcune considerazioni importanti:

Le persone a cui si indirizzano le lettere di cui sopra faranno il possibile per non rispondere per iscritto in modo da non assumere impegni ed evitare questioni con l’autorità giudiziaria.

Chi vuole impedire le dimissioni deve essere molto deciso e deve chiedere una risposta scritta.

Allo scopo di avere le prove delle richieste avanzate, si deve sempre o inviare lettere raccomandate con ricevuta di ritorno o telegrammi (il fax non va bene perché si ha la prova di averlo spedito ma non quella che sia stato ricevuto).

Se si hanno degli incontri con medici, assistenti sociali o altri operatori, è consigliabile non assumere mai impegni verbali o scritti. Inoltre, subito dopo ogni incontro, è opportuno inviare un telegramma così redatto: «A seguito dell’incontro di ieri, di cui ringrazio, confermo la mia opposizione alle dimissioni come ho chiesto nelle raccomandate da me inviate in data …  di cui attendo risposta scritta».

Se viene presentata dai medici e da altri operatori documentazione da firmare, è consigliabile inviare fotocopia al  Comitato per la difesa dei diritti degli  assistiti della Fondazione Promozione sociale che la prenderà in esame allo scopo di segnalare eventuali problemi.

Il ricovero presso ospedali e case di cura private convenzionate deve sempre essere gratuito.

I trasferimenti da una struttura all’altra devono essere fatti a cura e spese del Servizio sanitario nazionale.

Quasi sempre, il personale delle Asl o dei Comuni propone il ricovero degli anziani cronici non autosufficienti e dei malati di Alzheimer presso Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), case protette o altre strutture analoghe.
Si tratta di strutture del settore socio-sanitario (con caratteristiche molto diverse da quello sanitario), il cui accesso è vincolato dal parere favorevole rilasciato dalle Uvg (Unità valutative geriatriche) che sono commissioni istituite dalle Asl.

Ottenuto il parere favorevole dell’Uvg, il malato viene inserito in liste di attesa, e può aspettare anche uno o più anni prima di essere ammesso in una Rsa.

Nel frattempo, se si accettano le dimissioni, la persona che le ha accolte deve provvedere a curare il malato con i mezzi economici del malato stesso e, se essi non sono sufficienti, con le proprie risorse. Le cure possono essere fornite sia a domicilio che presso Rsa. Se si tratta di Rsa la retta è interamente a carico del malato e di chi ha accettato le dimissioni: può arrivare anche a 3.000-3.200 euro al mese. Infatti, nei casi in cui il ricovero nelle Rsa venga disposto al di fuori della lista di attesa, le Asl non versano la quota sanitaria. (IMPORTANTE: si propone una lettera facsimile per richiedere all'Asl il il versamento della quota sanitaria: cliccare qui).

Invece, quando il ricovero nella Rsa viene concordato con l’Asl, la quota sanitaria viene corrisposta dall’Asl stessa, mentre il ricoverato deve versare la retta chiamata alberghiera.

Se si sottoscrive un accordo con la Rsa (o altra struttura) in cui il malato è ricoverato, chi lo firma stipula un contratto privato con l’ente e quindi, salvo eccezioni, è obbligato a rispettarlo per tutta la durata del ricovero.

 

Segnaliamo che gli operatori dei servizi sanitari e sociali sono personalmente responsabili dei danni derivanti da loro errate informazioni. Pertanto coloro che sono in grado di comprovare (tramite scritti o testimonianze di persone non legate da vincoli di parentela o di affinità) le negative conseguenze economiche subite a seguito di informazioni errate, possono rivolgersi all’Autorità giudiziaria per il rimborso delle spese sostenute, ad esempio per il ricovero “privato” in una Rsa con oneri (quota sanitaria e quota alberghiera) interamente a carico del paziente o di chi lo rappresenta.

 

Leggere anche attentamente l’informativa del Cisap (Consorzio socio-assistenziali dei Comuni di Collegno e Grugliasco) che è possibile consultare qui

 

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Sono purtroppo numerosi gli operatori socio-sanitari (medici, infermieri, assistenti sociali, ecc.) che forniscono false informazioni agli anziani cronici non autosufficienti e ai loro congiunti, sostenendo che competerebbe ai parenti di detti soggetti provvedere, fra l’altro anche a loro spese, alla cura delle persone affette da patologie inguaribili e da non autosufficienza.

Poiché le leggi vigenti stabiliscono senza ombra di dubbio che il Servizio sanitario deve obbligatoriamente curare anche i malati inguaribili e non autosufficienti, ricordiamo che l’articolo 28 della Costituzione stabilisce quanto segue: « I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».

Pertanto, nei casi in cui vengano comprovate le falsità delle informazioni fornite dagli operatori socio-sanitari del settore pubblico, è possibile avviare con successo iniziative volte al risarcimento dei danni subiti, ad esempio per il ricovero dell’anziano malato cronico non autosufficiente presso una struttura con oneri interamente a carico del paziente e/o dei suoi congiunti.

Ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile, analoghe iniziative possono essere avviate nei confronti degli operatori del settore privato sulla base di prove oggettive documentabili.

MINACCE

Segnaliamo che la Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza 89/182005 ha stabilito che «al fine del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento sia verso il soggetto passivo sia verso altri, idoneo a incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere, mediante tale intimidazione, che il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa».

 

Le norme ed i provvedimenti a tutela del diritto alle cure delle persone non autosufficenti citati nella nostra lettera di opposizione alle dimissioni  sono confermati dal Cisap (Consorzio intercomunale servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco - TO) come riportato sul sito istituzionale dell'Ente:  www.cisap.to.it e dai  volantini informativi predisposti dai Comuni di Brandizzo, Candiolo, None, Nichelino, Vinovo).