emoriale delle vittime dell'emarginazione sociale
FINALITÀ DELL’INCLUSIONE SOCIALE
PRINCIPI DEL VOLONTARIATO DEI DIRITTI

Fondazione Promozione sociale onlus


1. Il volontariato dei diritti opera per l’effettivo riconoscimento delle esigenze e dei diritti delle persone e dei nuclei familiari, con particolare riguardo ai soggetti che, a causa dell’età e delle condizioni psico-fisiche, non sono in grado di autodifendersi.

2. Fra le numerose situazioni di ingiustizia, le più gravi sono quelle che colpiscono:
- i bambini privi di adeguato sostegno da parte dei propri congiunti;
- le persone colpite da handicap intellettivo;
- le persone con disturbi psichici;
- i giovani, gli adulti e gli anziani cronici non autosufficienti.

3. L’impegno del volontariato dei diritti è rivolto anche alla eliminazione di ogni forma di emarginazione, intervenendo sulle cause e sulle conseguenze.

4. La prevenzione dell’esclusione sociale deve essere costantemente raccordata alla eliminazione degli effetti. In questo modo si opera effettivamente per la riduzione della fascia di popolazione che attualmente è socialmente emarginata.

5. Le attività di natura culturale e operativa devono essere integrate da azioni di difesa delle esigenze e dei diritti delle singole persone coinvolte.

6. Il volontariato dei diritti collega la propria attività culturale e operativa alla difesa dei casi personali, anche al fine di evitare prese di posizioni astratte e, quindi, inconcludenti.

7. Il volontariato dei diritti rivendica piena autonomia nei confronti delle istituzioni.

8. Il volontariato dei diritti non si pone al servizio delle istituzioni, con le quali intende collaborare in piena autonomia. Al riguardo è preoccupante che la legge 11 agosto 1991 n. 266 non favorisca tutto il volontariato, ma solo quello che opera «per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali». Pertanto il volontariato dei diritti non intende gestire servizi che l’ente pubblico deve garantire ai cittadini.

9. Il volontariato dei diritti non intende svolgere solo ruoli marginali; chiede agli enti pubblici di poter partecipare, alla pari dei sindacati, alle trattative che coinvolgono l’assetto dei servizi e quindi le esigenze e i diritti degli utenti.

10. Non è accettabile che al volontariato sia riconosciuto solo il compito di tappare i buchi provocati dalle carenze degli enti pubblici. Al volontariato dei diritti va riconosciuto anche un ruolo contrattuale.