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Prima devastante sentenza della Corte costituzionale
Con la sentenza n. 173 del 1981 la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità dell’articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 616/1977.
Detto articolo 25 disponeva che tutte le funzioni
amministrative relative all’organizzazione ed erogazione dei servizi di
assistenza fossero attribuite ai Comuni singoli e associati.
Di
conseguenza sono state annullate le disposizioni che prevedevano il
trasferimento ai Comuni delle Ipab infraregionali e dei relativi
beni. Pertanto, anche per il fatto che il legislatore non è intervenuto
per modificare la normativa in modo da rendere attuabile detto
trasferimento, il Parlamento e il Governo hanno creato le condizioni per
la loro privatizzazione e cioè la consegna ai privati dei beni mobili e
immobili a titolo gratuito non solo di Ipab che operavano nell’ambito
della «sfera educativo-religiosa» (v.
sopra), ma anche di quelle con
sfera d’azione infraregionale.
Seconda distruttiva sentenza della Corte costituzionale
La sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988, che si fonda su
due presupposti inveritieri (la legge 6972 del 1980 avrebbe imposto «un
sistema di pubblicizzazione generalizzato» e avrebbe determinato
«l’esclusione dalla possibilità che, nell’area dell’assistenza e
beneficenza, esistano fondazioni ed associazioni dotate di personalità
giuridica privata») ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 1 della sopra citata legge 6972/1980 «nella parte in cui
non prevede che le Ipab regionali e infraregionali possano continuare a
sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato,
qualora abbiano tuttora i requisiti di una istituzione privata».
Con
questa sentenza sono state spalancate le porte alla privatizzazione di
moltissime Ipab, iniziativa che, a nostro avviso, è avvenuta spesso in
netto contrasto, come vedremo in seguito, con le vitali esigenze della
fascia più debole della popolazione.
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