Notiziario della Fondazione promozione sociale (n. 10)
PRECISAZIONI SULLE POSSIBILI FORME
DI TUTELA DELLE PERSONE INCAPACI DI AUTODIFENDERSI
Nel numero precedente della rivista abbiamo presentato le richieste avanzate
da alcune persone interessate alla proposta di una tutela specifica, che
potrebbe svolgere la Fondazione, in base a quanto previsto dall’articolo 16
dello Statuto [1].
Trattandosi di argomenti non ancora affrontati dal Consiglio di
amministrazione della Fondazione ci eravamo ripromessi di approfondirli nella
prima riunione possibile per poi darne notizia.
Così è stato e, di seguito, riportiamo punto per punto, gli interrogativi
emersi nel corso nell’incontro del 6 giugno 2006 e le decisioni assunte al
riguardo dalla Fondazione.
1. È possibile la presa in carico della persona, eventualmente anche per
quanto riguarda la gestione dei redditi, ad esempio per il pagamento delle
eventuali rette di ricovero?
La Fondazione è disposta a farsi carico di tale onere ma solo nel caso in cui
la persona sia in grado di intendere e volere, ma impossibilitata fisicamente
a provvedervi autonomamente, ferma restando la necessità che sia riconosciuta
dal Giudice la funzione di amministrazione di sostegno in capo alla Fondazione
stessa (suo Presidente o altro membro del Consiglio o delegato).
2. Come difendere la propria salute, nel caso in cui sopraggiunga una
totale capacità di intendere e di volere?
Per le persone totalmente incapaci e non in grado di difendersi la Fondazione
continua a preferire che il soggetto interessato indichi al Giudice il nome di
una persona di sua fiducia per la gestione della tutela anche sotto il profilo
economico e affidi, invece, alla Fondazione il compito di difendere la propria
salute per le ragioni che qui di seguito ricordiamo:
a) neppure i congiunti ci possono rappresentare. Per essere in grado di
provvedere agli adempimenti occorrenti per ottenere la tutela della propria
salute nei casi sopraggiunga una totale incapacità, occorre tener conto che
nemmeno i congiunti più prossimi (coniuge, figli, genitori, ecc.) possono
rappresentare la persona incapace fino al momento della nomina da parte
dell’autorità giudiziaria di un tutore o curatore o amministratore di sostegno
o amministratore provvisorio. Quindi, in base alle leggi vigenti, nemmeno i
congiunti potrebbero intervenire in merito ai trattamenti sanitari praticati
alla persona totalmente incapace. Per provvedere a detta nomina l’autorità
giudiziaria può anche impiegare diversi mesi;
b) le leggi prevedono “tutele per il patrimonio” e non per le persone. Mentre
per l’amministrazione degli aspetti patrimoniali le leggi vigenti considerano
valide le procure e le deleghe rilasciate dalla persona mentre era in grado di
provvedere ai suoi interessi, per la tutela della salute questa possibilità
non è prevista dalle norme in vigore;
c) la donazione modale, unica forma concreta possibile. L’unica possibilità
concreta prevista dalle leggi vigenti per ottenere che un soggetto abbia i
poteri occorrenti per tutelare le esigenze ed i diritti della persona divenuta
incapace, è rappresentata dalla donazione di beni (denaro, immobili, ecc.) ad
un ente (o a una persona) che assuma l’impegno di svolgere, nei casi di
sopraggiunta incapacità del donatore o di altre persone designate dallo
stesso, i compiti precisati nell’atto di donazione.
I compiti da esercitare nei riguardi della persona incapace, che devono essere
precisati nell’atto di donazione, potrebbero essere i seguenti:
· richiedere il ricovero presso idonea struttura sanitaria o socio-sanitaria;
· controllare l’idoneità funzionale della struttura di degenza, assumendo le
iniziative occorrenti affinché, sulla base delle prestazioni a cui si ha
diritto secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, vengano
assicurate le necessarie cure e il miglior benessere possibile;
· verificare la correttezza delle cure medico-infermieristiche e
riabilitative, ivi compreso il controllo delle attività idonee alla
prevenzione delle piaghe da decubito, nonché le misure dirette ad evitare ogni
forma di accanimento terapeutico e ogni altra condizione lesiva della salute e
del benessere;
· sorvegliare l’idoneità delle misure attuate per quanto concerne l’igiene
personale e ambientale;
· verificare la qualità e quantità del vitto che viene somministrato;
· assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per ottenere dagli enti
tenuti ad intervenire prestazioni adeguate alle esigenze.
3. È possibile stipulare un accordo per l’intero nucleo familiare?
No, non è possibile. La Fondazione non è una “assicurazione”, ma un ente che
accetta volentieri l’eventuale donazione per promuovere le attività utili al
raggiungimento degli scopi statutari. Il benefattore, solitamente, è
gratificato con la donazione, senza ricevere nulla in cambio.
La Fondazione, invece, diversamente da come accade solitamente al donante, in
segno di riconoscenza prevede una tutela specifica nel caso in cui si
verifichino le condizioni indicate al punto 2.
Nello specifico si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di una
donazione modale a favore del figlio in situazione di handicap con limitata
autonomia, che al momento può contare ancora sui genitori per lo svolgimento
dell’attività di amministrazione di sostegno.
La Fondazione, proprio perché non è un’assicurazione, prevede flessibilità e
adattamento delle condizioni di tutela previste dall’articolo 16 dello
Statuto. Ad esempio, nella valutazione si terrà anche conto dell’eventuale
attività di volontariato svolta dal benefattore nell’ambito delle attività
promosse dalla Fondazione.
4. È possibile avere un’indicazione precisa su che cosa si intende per
“congrua donazione”?
Anche su questo punto il Consiglio ritiene che non sia corretto fissare una
cifra. Ciascuna proposta verrà valutata tenendo conto in primo luogo della
capacità concreta della Fondazione di poter far fronte agli impegni richiesti
e, comunque, di tutti gli altri elementi che di volta in volta potranno essere
presi in considerazione al di là del valore della donazione e/o del lascito.
5. La Fondazione può tutelare persone che non abitano a Torino?
Non è escluso, ma certamente non è praticabile con l’attuale organico, anche
se la Fondazione si sta adoperando per sviluppare la rete di volontari tutori.
In ogni caso, per una efficace azione di vigilanza e per poter garantire
interventi efficaci e tempestivi in caso di bisogno, è indispensabile poter
essere anche fisicamente presenti in tempo reale e, soprattutto, poter agire
avendo ben presenti i riferimenti istituzionali a cui indirizzare le istanze
eventuali. Quindi, per il momento, la Fondazione opera nel territorio della
Città di Torino.
6. Che cosa succede nel frattempo che avviene nominato il tutore?
È stato ripresentato il disegno di legge per la tutela temporanea della salute
dei cittadini impossibilitati a provvedervi personalmente per coprire il vuoto
normativo emerso con la messa a punto del lascito della signora Ponzio. Per il
momento si supplisce con la predisposizione di una delega da parte
dell’interessato, sottoscritta dalla dichiarazione di due testimoni che ne
certificano la capacità d’agire, con la quale si incarica la Fondazione
promozione sociale di agire a nome e per conto del dichiarante, nel periodo di
tempo che intercorre tra il momento in cui perde la capacità d’intendere e
volere e la nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno da parte
dell’autorità giudiziaria[2].
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Ringraziamenti
Un sentito ringraziamento va alle famiglie Buffa-Pelissero, Salvano-Marabotto
e Vassallo per aver scelto di devolvere alla Fondazione promozione sociale le
offerte ricevute in memoria dei loro cari.
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[1] L’articolo 16 dello statuto è
così redatto:
«Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può deliberare l’assunzione
della tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali di coloro che
hanno effettuato una donazione alla Fondazione a condizione che:
– il valore economico della donazione sia ritenuto adeguato dal Consiglio
d'amministrazione;
– il donatore abbia concordato con il Consiglio di amministrazione i contenuti
e le modalità dell'intervento richiesto;
– detto intervento diventi esecutivo esclusivamente nei casi in cui il
donatore, a causa della gravità del suo stato di salute, non sia più in grado
di autotutelarsi.
«Il Presidente pro tempore o il Vice Presidente o un Consigliere o il
Segretario-Tesoriere della Fondazione assume la tutela della persona di cui al
comma precedente che lo abbia designato per iscritto quale suo tutore, sempre
che l’Autorità giudiziaria abbia provveduto alla relativa nomina».
[2] Cfr. il
notiziario della Fondazione promozione sociale, Prospettive assistenziali, n.
151, 2005.