Notiziario della Fondazione promozione sociale (n. 10)
(tratto da Prospettive Assistenziali, 156, 2006)
 

PRECISAZIONI SULLE POSSIBILI FORME DI TUTELA DELLE PERSONE INCAPACI DI AUTODIFENDERSI


Nel numero precedente della rivista abbiamo presentato le richieste avanzate da alcune persone interessate alla proposta di una tutela specifica, che potrebbe svolgere la Fondazione, in base a quanto previsto dall’articolo 16 dello Statuto [1].

Trattandosi di argomenti non ancora affrontati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione ci eravamo ripromessi di approfondirli nella prima riunione possibile per poi darne notizia.

Così è stato e, di seguito, riportiamo punto per punto, gli interrogativi emersi nel corso nell’incontro del 6 giugno 2006 e le decisioni assunte al riguardo dalla Fondazione.



1. È possibile la presa in carico della persona, eventualmente anche per quanto riguarda la gestione dei redditi, ad esempio per il pagamento delle eventuali rette di ricovero?

La Fondazione è disposta a farsi carico di tale onere ma solo nel caso in cui la persona sia in grado di intendere e volere, ma impossibilitata fisicamente a provvedervi autonomamente, ferma restando la necessità che sia riconosciuta dal Giudice la funzione di amministrazione di sostegno in capo alla Fondazione stessa (suo Presidente o altro membro del Consiglio o delegato).



2. Come difendere la propria salute, nel caso in cui sopraggiunga una totale capacità di intendere e di volere?

Per le persone totalmente incapaci e non in grado di difendersi la Fondazione continua a preferire che il soggetto interessato indichi al Giudice il nome di una persona di sua fiducia per la gestione della tutela anche sotto il profilo economico e affidi, invece, alla Fondazione il compito di difendere la propria salute per le ragioni che qui di seguito ricordiamo:

a) neppure i congiunti ci possono rappresentare. Per essere in grado di provvedere agli adempimenti occorrenti per ottenere la tutela della propria salute nei casi sopraggiunga una totale incapacità, occorre tener conto che nemmeno i congiunti più prossimi (coniuge, figli, genitori, ecc.) possono rappresentare la persona incapace fino al momento della nomina da parte dell’autorità giudiziaria di un tutore o curatore o amministratore di sostegno o amministratore provvisorio. Quindi, in base alle leggi vigenti, nemmeno i congiunti potrebbero intervenire in merito ai trattamenti sanitari praticati alla persona totalmente incapace. Per provvedere a detta nomina l’autorità giudiziaria può anche impiegare diversi mesi;

b) le leggi prevedono “tutele per il patrimonio” e non per le persone. Mentre per l’amministrazione degli aspetti patrimoniali le leggi vigenti considerano valide le procure e le deleghe rilasciate dalla persona mentre era in grado di provvedere ai suoi interessi, per la tutela della salute questa possibilità non è prevista dalle norme in vigore;

c) la donazione modale, unica forma concreta possibile. L’unica possibilità concreta prevista dalle leggi vigenti per ottenere che un soggetto abbia i poteri occorrenti per tutelare le esigenze ed i diritti della persona divenuta incapace, è rappresentata dalla donazione di beni (denaro, immobili, ecc.) ad un ente (o a una persona) che assuma l’impegno di svolgere, nei casi di sopraggiunta incapacità del donatore o di altre persone designate dallo stesso, i compiti precisati nell’atto di donazione.

I compiti da esercitare nei riguardi della persona incapace, che devono essere precisati nell’atto di donazione, potrebbero essere i seguenti:

· richiedere il ricovero presso idonea struttura sanitaria o socio-sanitaria;

· controllare l’idoneità funzionale della struttura di degenza, assumendo le iniziative occorrenti affinché, sulla base delle prestazioni a cui si ha diritto secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, vengano assicurate le necessarie cure e il miglior benessere possibile;

· verificare la correttezza delle cure medico-infermieristiche e riabilitative, ivi compreso il controllo delle attività idonee alla prevenzione delle piaghe da decubito, nonché le misure dirette ad evitare ogni forma di accanimento terapeutico e ogni altra condizione lesiva della salute e del benessere;

· sorvegliare l’idoneità delle misure attuate per quanto concerne l’igiene personale e ambientale;

· verificare la qualità e quantità del vitto che viene somministrato;

· assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per ottenere dagli enti tenuti ad intervenire prestazioni adeguate alle esigenze.



3. È possibile stipulare un accordo per l’intero nucleo familiare?

No, non è possibile. La Fondazione non è una “assicurazione”, ma un ente che accetta volentieri l’eventuale donazione per promuovere le attività utili al raggiungimento degli scopi statutari. Il benefattore, solitamente, è gratificato con la donazione, senza ricevere nulla in cambio.

La Fondazione, invece, diversamente da come accade solitamente al donante, in segno di riconoscenza prevede una tutela specifica nel caso in cui si verifichino le condizioni indicate al punto 2.

Nello specifico si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di una donazione modale a favore del figlio in situazione di handicap con limitata autonomia, che al momento può contare ancora sui genitori per lo svolgimento dell’attività di amministrazione di sostegno.

La Fondazione, proprio perché non è un’assicurazione, prevede flessibilità e adattamento delle condizioni di tutela previste dall’articolo 16 dello Statuto. Ad esempio, nella valutazione si terrà anche conto dell’eventuale attività di volontariato svolta dal benefattore nell’ambito delle attività promosse dalla Fondazione.



4. È possibile avere un’indicazione precisa su che cosa si intende per “congrua donazione”?

Anche su questo punto il Consiglio ritiene che non sia corretto fissare una cifra. Ciascuna proposta verrà valutata tenendo conto in primo luogo della capacità concreta della Fondazione di poter far fronte agli impegni richiesti e, comunque, di tutti gli altri elementi che di volta in volta potranno essere presi in considerazione al di là del valore della donazione e/o del lascito.



5. La Fondazione può tutelare persone che non abitano a Torino?

Non è escluso, ma certamente non è praticabile con l’attuale organico, anche se la Fondazione si sta adoperando per sviluppare la rete di volontari tutori. In ogni caso, per una efficace azione di vigilanza e per poter garantire interventi efficaci e tempestivi in caso di bisogno, è indispensabile poter essere anche fisicamente presenti in tempo reale e, soprattutto, poter agire avendo ben presenti i riferimenti istituzionali a cui indirizzare le istanze eventuali. Quindi, per il momento, la Fondazione opera nel territorio della Città di Torino.



6. Che cosa succede nel frattempo che avviene nominato il tutore?

È stato ripresentato il disegno di legge per la tutela temporanea della salute dei cittadini impossibilitati a provvedervi personalmente per coprire il vuoto normativo emerso con la messa a punto del lascito della signora Ponzio. Per il momento si supplisce con la predisposizione di una delega da parte dell’interessato, sottoscritta dalla dichiarazione di due testimoni che ne certificano la capacità d’agire, con la quale si incarica la Fondazione promozione sociale di agire a nome e per conto del dichiarante, nel periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui perde la capacità d’intendere e volere e la nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno da parte dell’autorità giudiziaria[2].



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Ringraziamenti

Un sentito ringraziamento va alle famiglie Buffa-Pelissero, Salvano-Marabotto e Vassallo per aver scelto di devolvere alla Fondazione promozione sociale le offerte ricevute in memoria dei loro cari.




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[1] L’articolo 16 dello statuto è così redatto:
«Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può deliberare l’assunzione della tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali di coloro che hanno effettuato una donazione alla Fondazione a condizione che:

– il valore economico della donazione sia ritenuto adeguato dal Consiglio d'amministrazione;

– il donatore abbia concordato con il Consiglio di amministrazione i contenuti e le modalità dell'intervento richiesto;

– detto intervento diventi esecutivo esclusivamente nei casi in cui il donatore, a causa della gravità del suo stato di salute, non sia più in grado di autotutelarsi.

«Il Presidente pro tempore o il Vice Presidente o un Consigliere o il Segretario-Tesoriere della Fondazione assume la tutela della persona di cui al comma precedente che lo abbia designato per iscritto quale suo tutore, sempre che l’Autorità giudiziaria abbia provveduto alla relativa nomina».

[2] Cfr. il notiziario della Fondazione promozione sociale, Prospettive assistenziali, n. 151, 2005.
 

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