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ANZIANI | ||
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Preoccupante vuoto della nostra rappresentanza Dal momento dell'insorgere della non autosufficinenza fino alla nomina da parte dell'Autorità giudiziaria di un nostro tutore o curatore o amministratore di sostegno, definitio o provvisorio, nessun soggetto avente più di 18 anni può essere rappresentato da un'altra persona, nemmeno dai propri genitori, dai figli o dal coniuge. Le leggi vigenti non consentono al cittadino che ha compituo 18 anni di designare una persona di sua fiducia che lo rappresenti nel caso diventi totalmente incapace (ictus, infarto, ecc.) Pertanto se diventiamo incapaci non abbiamo nessuno che, per quanto riguarda le nostre esigenze sanitarie, possa assumere qualsaisi inizitiva contro la volontà dei medici (ad esempiio richedere un consulto, traferirci in un'altra struttura più idonea,) fino a quando la magistratura ha nominato un tutore o curatore o amministraitore di sostegno, definitivo o provvisorio. Questa nomina può essere fatta dopo pochi giorni, ma più spesso avviene dopo molti mesi. |
Approfondimenti n. 158/2007 di Prospettive assistentiali |