emoriale delle vittime dell'emarginazione sociale

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Il marchio del Codice canonico

HANDICAP

Il Codice canonico, promulgato da Papa Benedetto XV nel 1917, rimasto in vigore salvo alcune modifiche fino al 1983, non solo oltraggiava le persone nate fuori dal matrimonio, ma anche quelle colpite da handicap. Infatti il canone 984 in merito all'accesso alle cariche ecclesiastiche stabiliva quanto riportao qui a lato.
(Versione originale) (Traduzione)  
«Sunt irregulares ex defectu: Sono irregolari per difetto:  
l. Illegitimi, sive illegitimitas sit publica sive occulta, nisi fuerint legitimati vel vota sollemnia professi; 1. Gli illegittimi sia che l’illegittimita’ sia pubblica che occulta, a meno che non siano stati legittimati o abbiano pronunciato voti solenni;  
2. Corpore vitiati qui secure propter debilitatem, vel decenter propter deformitatem, altaris ministerio defungi non valeant. Ad impediendum tamen exercitium ordinis legitime recepti, gravior requiritur defectus, neque ob hunc defectum prohibentur actus qui rite poni possunt; 2. Coloro che sono colpiti da menomazioni fisiche che, a causa della loro deformità non siano in grado di adempiere al ministero dell’altare in modo valido. Tuttavia è richiesta una imperfezione piu’ grave per impedire l’esercizio di un ordine ricevuto legittimamente e per questa imperfezione non sono proibiti atti che possono essere disposti secondo il rito;  
  3. Qui epileptici vel amentes vel a daemone possessi sunt vel fuerunt; quod si post receptos ordines tales evaserint et iam liberos esse certo constet, Ordinarius potest suis subditis receptorum ordinum exercitium rursus permittere; 3. Coloro che sono o sono stati epilettici, pazzi o posseduti dal demone; se dopo aver ricevuto l'ordinazione risulta sicuramente che ne siano immuni, l’ordinario puo’ permettere loro l'esercizio della normale attività;  
  4. Bigami, qui nempe duo vel plura matrimonia valida successive contraxerunt; 4. I bigami che hanno contratto due o piu matrimoni validi successivamente;  
  5. Qui infamia iuris notantur; 5. Coloro che siano stati colpiti da un’accusa giuridica infamante;  
  6. Iudex qui mortis sententiam tulit; 6. Il giudice che ha emesso sentenza di morte;  
  7. Qui munus carnificis susceperint eorumque voluntarii ac immediati ministri in exsecutione capitalis sententiae». 7. Coloro che assunsero gli incarichi di boia e volontariamente i compiti relativi all’esecuzione della pena capitale.

Cfr. «Illegittimi» e diritto canonicoProspettive assistenziali, n. 13, gennaio-marzo 1971