emoriale delle vittime dell'emarginazione sociale

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UNA CRONACA «FOLLE»

HANDICAP



Tratto da "Prospettive assistenziali" 11/12, 1970

Con ordinanza del 23-10-70, il Sindaco di C. (Milano) ha firmato il provvedimento «per ricovero di alienati» della bambina L.P.M.F. nata il 2 gennaio 1964, definita, a 7 anni, «pericolosa a sé e agli altri».

 

Il Dr. E.B. aveva rilasciato un certificato medico proponendo «per la bimba ricovero urgente in nosocomio psichiatrico per cerebropatia con­vulsivante», poiché «la malattia è pericolosa per l'incolumità della piccola».

Significativa è la lettera di accompagnamen­to dell'ordinanza di ricovero, scritta dal Sindaco di C. «Al direttore dell'ospedale psichiatrico di Limbiate: La bambina L.P.M.F. orfana di padre, che già è stata ricoverata presso il vs/ ospe­dale tempo fa, ora ha bisogno di un ulteriore ricovero, in quanto sembra peggiorata, come da certificato medico, ed è priva di assistenza in quanto la madre è molto prossima a partorire. Occorrerebbero esami ed accertamenti diagnostici completi al fine di addivenire ad una siste­mazione della bambina, o presso il Vostro Ospedale o in istituto idoneo» (1).

Il Dr. G.C. dell'Ospedale psichiatrico di Limbiate ha giustamente e lodevolmente rifiutato il ricovero (ma quanti sono i medici non pusillanimi?) ed ha scritto in data 23-10-70 ai Sindaco di C. la seguente lettera:

 

«La bambina L.P.M.F. è stata qui inviata in data odierna munita di ricovero di alienati ai sensi della legge 1904, accompagnata dalla madre D.E.

Non si ritiene di dover accogliere la mi­nore per i seguenti motivi:

1) la minore, già ricoverata in questo Ospedale dal 12-9-68 al 16-9-68, è stata sotto­posta ad accertamenti clinici per cui è risultata affetta da “insufficienza mentale di notevole grado ed afasia evolutiva da causa non nota”.

Non si ritiene che sia necessario un ulteriore periodo di ricovero per altre indagini cli­niche che potranno essere svolte ambulatoria­mente presso questo Ospedale;

2) Non si ritiene che la minore che ha attualmente sei anni presenti gli estremi di pericolosità per sé e per gli altri;

3) Si ritiene che il motivo del provvedi­mento sia esclusivamente dettato da motivi socio-assistenziali per affrontare i quali l'isti­tuto tenuto per legge è in questo caso l'ENAOLI.

In particolare è nostra opinione che l'as­sistenza a questo nucleo familiare che tenga come obiettivo fondamentale il non allontanare la bambina dalla famiglia, deve vertere a tro­vare una soluzione locale del problema.

In questo caso, trovandosi di fronte ad una madre accettante la figlia, si potrebbe disporre:

a) modesto contributo economico alla stessa (ENAOLI);

b) accogliere la minore per un certo nu­mero di ore giornaliere presso gli asili locali;

c) per lo stretto periodo della degenza della madre in ospedale per il parto riteniamo che con una adeguata stimolazione delle risor­se locali la bambina possa trovare una qualche sistemazione. Qualora questo non si realiz­zasse, questo Ospedale potrà prendere in con­siderazione l'eventuale ricovero, per quanto sembri inopportuno il ricovero in ospedale psi­chiatrico di una persona a motivo di un man­cato intervento socio-assistenziale esterno.

Siamo a Sua disposizione per ogni infor­mazione e per ogni appoggio che ritenesse uti­le di avere da noi».

  

(1) Il corsivo è nostro.

 
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