www.fondazionepromozionesociale.it | ||
UNA CRONACA «FOLLE» |
||
|
Con ordinanza del 23-10-70, il Sindaco di C.
(Milano) ha firmato il provvedimento «per ricovero di alienati» della
bambina L.P.M.F. nata il 2 gennaio 1964, definita, a 7 anni, «pericolosa
a sé e agli altri».
Il Dr. E.B. aveva rilasciato un certificato
medico proponendo «per la bimba ricovero urgente in nosocomio
psichiatrico per cerebropatia convulsivante», poiché «la malattia è
pericolosa per l'incolumità della piccola». Significativa è la
lettera di accompagnamento dell'ordinanza di ricovero, scritta dal
Sindaco di C. «Al direttore dell'ospedale psichiatrico di Limbiate: La
bambina
L.P.M.F. orfana di padre, che già è
stata ricoverata presso il vs/ ospedale tempo fa, ora ha bisogno di un
ulteriore ricovero, in quanto sembra peggiorata, come da certificato
medico, ed è priva di assistenza in quanto la madre è
molto prossima a partorire.
Occorrerebbero esami ed accertamenti diagnostici completi al fine di
addivenire ad una sistemazione della bambina, o presso il Vostro
Ospedale o in istituto idoneo» (1). Il Dr. G.C. dell'Ospedale psichiatrico di
Limbiate ha giustamente e lodevolmente rifiutato il ricovero (ma quanti
sono i medici non pusillanimi?) ed ha scritto in data 23-10-70 ai
Sindaco di C. la seguente lettera:
«La bambina L.P.M.F. è stata qui inviata in data
odierna munita di ricovero di alienati ai sensi della legge 1904,
accompagnata dalla madre D.E. Non si ritiene di dover accogliere la minore per
i seguenti motivi: 1) la minore, già ricoverata in questo Ospedale
dal 12-9-68 al 16-9-68, è stata sottoposta ad accertamenti clinici per
cui è risultata affetta da “insufficienza mentale di notevole grado ed
afasia evolutiva da causa non nota”. Non si ritiene che sia necessario un ulteriore
periodo di ricovero per altre indagini cliniche che potranno essere
svolte ambulatoriamente presso questo Ospedale; 2) Non si ritiene che la minore che ha
attualmente sei anni presenti gli estremi di pericolosità per sé e per
gli altri; 3) Si ritiene che il motivo del provvedimento
sia esclusivamente dettato da motivi socio-assistenziali per affrontare
i quali l'istituto tenuto per legge è in questo caso l'ENAOLI. In particolare è nostra opinione che
l'assistenza a questo nucleo familiare che tenga come obiettivo
fondamentale il non allontanare la bambina dalla famiglia, deve vertere
a trovare una soluzione locale del problema. In questo caso, trovandosi di fronte ad una madre
accettante la figlia, si potrebbe disporre: a) modesto contributo economico alla stessa
(ENAOLI); b) accogliere la minore per un certo numero di
ore giornaliere presso gli asili locali; c) per lo stretto periodo della degenza della
madre in ospedale per il parto riteniamo che con una adeguata
stimolazione delle risorse locali la bambina possa trovare una qualche
sistemazione. Qualora questo non si realizzasse, questo Ospedale potrà
prendere in considerazione l'eventuale ricovero, per quanto sembri
inopportuno il ricovero in ospedale psichiatrico di una persona a
motivo di un mancato intervento socio-assistenziale esterno. Siamo a Sua disposizione per ogni informazione e
per ogni appoggio che ritenesse utile di avere da noi».
|
Stampa |