PETIZIONE
POPOLARE NAZIONALE
ai Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica
A
G G I O R N A M E N T I |
Scarica il modulo completo della Petizione
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Aggiornamento n. 24
del 31 gennaio 2013 1. Segnaliamo alla
Vostra attenzione che fra 8-10 giorni saranno pronti i fascicoli per la
raccolta delle adesioni e delle firme in merito alla Petizione
popolare nazionale per il diritto prioritario delle prestazioni
domiciliari alle persone non autosufficienti. Vi chiediamo
pertanto di volerci segnalare il numero dei moduli che dobbiamo spedirVi
nonché il relativo indirizzo postale. 2. Occorre che, con la massima urgenza
possibile, ci inviate i fascicoli firmati della prima Petizione popolare
nazionale, quella riguardante il finanziamento dei Lea. 3. Uniamo
copia della e-mail (e relativi allegati:
uno,
due e
tre), inviata
dalla Fondazione promozione sociale onlus al Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai Ministri Balduzzi e Fornero nonché al Sottosegretario
Guerra. 4. Segnaliamo nuovamente alla Vostra attenzione la rivista trimestrale Prospettive assistenziali che esce ininterrottamente dal 1968 e che in ogni numero contiene notizie importanti non riportate da altre fonti, internet compreso. L’abbonamento per il 2013 è di euro 45,00; 60 per l’abbonamento sostenitore e 100 per quello promozionale. Versare l’importo sul c.c.p. n. 25454109 intestato a: Associazione promozione sociale - via Artisti, 36 – 10124 Torino (Iban: IT4950760101000000025454109); oppure tramite bonifico bancario, all'Associazione promozione sociale, codice Iban: IT39Y0200801058000002228088 (Unicredit banca, Agenzia Torino, C.so S. Maurizio 42).
Aggiornamento
n.
23
del
21 gennaio 2013
1) Vi proponiamo di inviare al Presidente del
Consiglio dei Ministri, Sen. Mario Monti (Palazzo Chigi - Piazza
Colonna, 370 - 00187 Roma; segreteriadelportavoce@governo.it),
ai Ministri della salute Renato Balduzzi (Lungotevere Ripa 1,
00153 – Roma;
segreteriaministro@sanita.it), del Lavoro
e delle politiche sociali Elsa Fornero (Via Veneto, 56 - 00187 Roma;
segreteriaministro@mailcert.lavoro.gov.it),
e al Sottosegretario
al lavoro e alle politiche sociali Maria Cecilia
Guerra (Via Fornovo, 8 – 00192 Roma;
segreteriaguerra@lavoro.gov.it), telegrammi o altri mezzi, in
merito all’Isee, di cui
uniamo il
testo del nostro invio tramite posta elettronica certificata. 2) Segnaliamo inoltre alla Vostra attenzione gli
opuscoli: Ai suddetti testi sono state predisposte, come
allegati, le note integrative seguenti: I testi cartacei degli opuscoli e le relative
note integrative sono a Vostra gratuita disposizione. Per riceverli è
sufficiente che ci informiate per e-mail in merito al numero delle copie
desiderate per ciascun opuscolo e che ci comunichiate anche il Vostro
indirizzo postale se non potere venire a ritirali direttamente a Torino
(Via Artisti 36).
Aggiornamento
n.
22
del
7 gennaio 2013 Uniamo il testo definitivo della
lettera aperta riguardante l’illogica e devastante sentenza n.
296/2012 della Corte costituzionale, inviata dal Csa (Coordinamento
sanità e assistenza fra i movimenti di base) al Presidente e ai
Componenti della Corte costituzionale, ai Presidenti del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nonché ai Ministri
Renato Balduzzi e Elsa Fornero e al Sottosegretario Maria Cecilia
Guerra.
A nostro avviso le basi
per le urgenti iniziative da assumere per evitare che, utilizzando la
sentenza 296/2012 le Regioni e le Province autonomie di Bolzano e di
Trento ne approfittino per imporre contributi economici ai congiunti
delle persone non autosufficienti (anziani malati cronici, soggetti con
demenza senile o con handicap intellettivo in situazione di gravità,
pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitata autonomia, ecc.)
sono le seguenti:
1. l’attuazione corretta della Convenzione sui
diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 dalle
Nazioni Unite, ratificata dall’Italia con la legge 18/2009, in cui le
istituzioni, oltre ad essere impegnate a garantire il rispetto della
dignità intrinseca dei succitati soggetti (articolo 3) devono «fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi
accessibili» (articolo 25);
2. detti nostri concittadini (oltre un milione) hanno
il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni
residenziali sanitarie e socio-sanitarie. I soggetti con handicap
intellettivo hanno anche il diritto, anch’esso pienamente e
immediatamente esigibile, alle prestazioni semiresidenziali
socio-sanitarie. Al riguardo si vedano anche le ordinanze del Tar del
Piemonte n. 381 e 609/2012. Detti diritti devono essere attuati dalle
Asl come è previsto dai Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria
e socio-sanitaria. Il ruolo dei Comuni è integrativo rispetto a quello
delle Asl e non sostitutivo;
3. per ottenere il diritto esigibile alle prioritarie
prestazioni socio-sanitarie domiciliari dei soggetti di cui al punto
precedente, sarà avviata al più presto la Petizione popolare nazionale
il cui testo Vi è stato trasmesso;
4. ai sensi delle leggi vigenti in materia di sanità,
di assistenza e degli altri settori, le Regioni e le Province autonome
di Bolzano e di Trento hanno competenza esclusivamente nei confronti
delle persone che ricevono direttamente le prestazioni e non nei
riguardi dei congiunti conviventi o non conviventi ai quali non viene
fornito alcun intervento;
5. la competenza legislativa per le contribuzioni a
carico dei congiunti delle persone che non ricevono direttamente
prestazioni dalla sanità o dall’assistenza o da altri settori spetta
esclusivamente allo Stato ai sensi della lettera l) “Ordinamento civile”
del 2° comma dell’articolo 117 della Costituzione;
6. il decreto amministrativo previsto dal comma
2 ter dell’articolo 3 del decreto legislativo 109/1998 è stato
sostituito dalla legge 328/2000 i cui articoli 14 “Progetti individuali
per le persone disabili”, 15 “Sostegno domiciliare per le persone
anziane non autosufficienti” e 16 “Valorizzazione e sostegno delle
responsabilità familiari”, stabiliscono con norme molto precise le
iniziative volte a «favorire la
permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»
di cui al sopra citato decreto amministrativo;
7. la questione delle contribuzioni economiche a
carico dei congiunti delle persone che ricevono prestazioni dalla sanità
o dall’assistenza o da altri settori deve essere affrontata nell’ambito
di tutte le relative analoghe situazioni. Al riguardo si osserva quanto
segue: a) nessuna valutazione viene compiuta in merito
alle risorse (redditi e beni) dei congiunti
conviventi per quanto riguarda le prestazioni assistenziali erogate
ai cassintegrati e ai disoccupati; b) non sono mai previsti accertamenti sulle
condizioni economiche dei congiunti
non
conviventi per quanto
concerne l’integrazione al minimo delle pensioni, la maggiorazione
sociale, l’assegno sociale, l’assegnazione di alloggi dell’edilizia
economica e popolare, i contributi economici per l’affitto erogato ai
soggetti deboli, ecc. c) nessuna richiesta viene rivolta dai Comuni ai
nonni dei bambini frequentanti gli asili nido o le scuole materne i cui
genitori non hanno le risorse sufficienti per il pagamento dell’intera
retta, nonostante che l’articolo 148 del codice civile stabilisca che «quando
i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri
ascendenti legittimi o
naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori
stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei
confronti dei figli». Si concorda pienamente con le attuali procedure in
base alle quali ai congiunti conviventi (lettera a), a quelli non
conviventi (lettera b) e agli ascendenti (lettera c) non viene mai
richiesto il versamento di contributi economici per le erogazioni
fornite a seguito delle difficoltà finanziarie dei loro familiari;
8. per quanto concerne gli anziani malati cronici non
autosufficienti si ricorda che il Parlamento nelle leggi 84/1953 e
692/1955, che avevano sancito il diritto alle cure sanitarie dei
pensionati del settore pubblico e privato e del loro congiunti
conviventi di qualsiasi età comprese quelle ospedaliere gratuite senza
limiti di durata, aveva aumentato i contributi “previdenziali” a carico
dei lavoratori e dei datori di lavoro il cui importo è stato
ulteriormente incrementato dalla legge 386/1974. Detti contributi sono
tuttora introitati dallo Stato. Inoltre occorre tener presente che
attualmente le persone non autosufficienti ricoverate presso le Rsa
devono contribuire, nella misura massima del 50%, al costo delle cure
socio-sanitarie sulla base delle loro personali risorse economiche
(redditi e beni, dedotte le franchigie di legge). Ciò premesso, vi è l’urgentissima necessità di
iniziative nei confronti dei Parlamentari, del Governo, delle Regioni e
dei Comuni volte ad ottenere sia il rispetto del diritto alle
prestazioni socio-sanitarie delle persone non autosufficienti, sia la
non attribuzione di oneri economici ai congiunti degli
ultrasessantacinquenni non autosufficienti e dei soggetti con handicap
in situazione di gravità. È anche estremamente importante promuovere, sulle
basi sopra indicate ai punti 1 - 8, altri ricorsi alla Corte
costituzionale in modo da ottenere – lo speriamo vivamente – una
sentenza che interpreti correttamente le vigenti disposizioni di legge.
Mentre restiamo in attesa di conoscere il Vostro
parere in merito a quanto sopra proposto, porgiamo cordiali saluti.
Maria Grazia Breda,
Giuseppe D’Angelo e Francesco Santanera P.S. Segnaliamo che è imminente l’avvio della raccolta delle firme e delle adesioni della nuova Petizione popolare nazionale per il diritto alle prioritarie prestazioni domiciliari delle persone non autosufficienti.
NOTA.
Per un tempestivo e corretto aggiornamento sulle questioni riguardanti
le persone non autosufficienti (leggi, delibere, sentenze, ecc.) è
consigliabile l’abbonamento alla rivista trimestrale
Prospettive
assistenziali che esce
ininterrottamente dal 1968. Per l’abbonamento 2013 versare euro 45,00
sul c.c.p. n. 25454109 intestato a: Associazione promozione sociale -
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Aggiornamento n. 21
del 24 dicembre 2012 Uniamo il testo di una “lettera aperta” sulla sentenza della Corte costituzionale n. 296/2012 che il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) intende diffondere al fine di contrastare gli effetti devastanti che potrebbe scatenare la succitata sentenza che spalanca le porte alle Regioni e alle Province autonome di Bolzano e Trento per l’attribuzione ai parenti degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti – ed anche dei soggetti con handicap in situazione di gravità – di oneri economici anche ingenti. Gradiremmo in proposito conoscere il Vostro parere sulla “lettera aperta”. L’ipotesi di un intervento diretto del Presidente della Corte costituzionale nei confronti dei Ministri della salute e delle politiche sociali è stata avanzata – non avendo altre proposte migliori – per evitare che vadano a rotoli le famiglie di persone colpite da patologie e/o da handicap invalidanti e da non autosufficienza. Ovviamente sono positive tutte le segnalazioni che le Organizzazioni assumeranno nei confronti dei citati Ministri della salute, prof. Renato Balduzzi (e-mail segreteriaministro@sanita.it); delle politiche sociali, prof.ssa Elsa Fornero (e-mail segreteriaministrofornero@lavoro.gov.it) e del Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, prof.ssa Maria Cecilia Guerra (e-mail segreteriaguerra@lavoro.gov.it). Grazie molte e vivissimi Auguri di un sereno 2013. La segreteria
Aggiornamento n. 20
del 12 dicembre 2012 A causa delle previste elezioni per il rinnovo
del Parlamento, questa Segreteria ritiene opportuno, salvo Vostro
diverso parere, effettuare la consegna della rimanenza dei moduli
contenenti le firme (oltre 10mila già disponibili) ai nuovi Presidenti
della Camera e del Senato, nonché ai nuovi Ministri della sanità e delle
politiche sociali. Sulla base delle ordinanze del Tar del Piemonte
n. 381 e 609/2012 in cui viene riconosciuta l’illegittimità delle liste
di attesa per l’accesso alle prestazioni previste dai Lea, riportiamo (cliccare
qui) i nuovi facsimili predisposti dalla Fondazione promozione
sociale onlus per:
a.
la frequenza
del centro diurno da parte di soggetti con handicap intellettivo in
situazione di gravità
b.
l’accoglienza
residenziale dei soggetti di cui sopra;
c.
l’attivazione
delle cure domiciliari e l’erogazione dell’assegno di cura a favore dei
familiari che assistono volontariamente anziani cronici non
autosufficienti – Diffida;
d.
l’opposizione
alle dimissioni dagli ospedali e dalle case di cura private
convenzionate e la prosecuzione delle cure degli anziani malati cronici
non autosufficienti e malati di Alzheimer fino all’inserimento in una
Rsa a tempo indeterminato o con il rientro a domicilio previa
sottoscrizione di un contratto di cura con l’Asl;
e.
il versamento
da parte dell’Asl della quota sanitaria in caso di ricovero in residenza
sanitaria assistenziale di familiare anziano cronico non autosufficiente
effettuato per motivi di urgenza in una struttura non convenzionata –
Diffida;
f.
l’erogazione da
parte dell’Asl e dell’Ente gestore delle attività socio-assistenziali
delle
prestazioni essenziali e del pagamento delle quote sanitarie e
alberghiere – Diffida. Confidiamo nella Vostra preziosa collaborazione
per la prevista
Petizione popolare nazionale per il diritto alle prestazioni domiciliari
e ricordiamo di inviarci al più presto le osservazioni e/o
integrazioni al testo già inviatoVi.
Aggiornamento n. 19 del 23 novembre 2012 Data la rilevante
importanza della decisione del Tar del Piemonte, alleghiamo la relativa
comunicazione redatta dall’Associazione promozione sociale , dall’Ulces
e dall’Utim in data 23 novembre 2012 COMUNICAZIONE
Uniamo copia dell’Ordinanza
609/2012 del Tar del Piemonte del 21 novembre 2012, depositata in
Segreteria il giorno successivo, concernente il ricorso contro la
delibera 45/2012 della Giunta della Regione Piemonte, presentato
dall’Associazione promozione sociale (editrice della rivista Prospettive
assistenziali e del notiziario Controcittà), dall’Ulces (Unione per la
lotta contro l’emarginazione sociale) e dall’Utim (Unione per la tutela
degli insufficiente mentali), organizzazioni che fanno parte del Csa
(Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e che
operano secondo i principi del volontariato dei diritti.
La
delibera della Regione Piemonte conteneva norme gravemente lesive delle
esigenze e dei diritti fondamentali degli anziani malati cornici non
autosufficienti e delle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da
altre forme di demenza senile.
Infatti nella delibera in oggetto era prevista la possibilità di
inserire detti malati in liste di attesa allo scopo di rinviare (magari
per mesi o anni) le occorrenti prestazioni socio-terapeutiche
domiciliari e residenziali.
Attualmente dette liste di attesa riguardano oltre 30mila abitanti in
Piemonte, colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza.
Inoltre la delibera 45/2012 stabiliva che, nei casi di ricovero
provvisorio presso Rsa, le prestazioni venissero assicurate
gratuitamente solo per 30 giorni, che per i successivi 30 giorni i
degenti dovessero versare il 50% della retta e che – fatto gravissimo –
scaduti i 60 giorni di cui sopra l’intero importo della retta fosse a
carico dei ricoverati (da 90 a 106 euro al giorno). Il Tar del Piemonte, con la sopra ricordata ordinanza n. 609/2012 ha stabilito – decisione della massima importanza – che «l’istituzione di liste di attesa per la presa in carico dell’anziano (liste di attesa previste nell’ipotesi in cui le risorse richieste dal Progetto individualizzato non siano immediatamente disponibili» viola le norme relative alle «prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 29 novembre 2001, Allegato 1.C, punti 8 e 9), i quali devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale».
Pertanto le liste di attesa sono illegali, per cui è confermato che gli
anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza
senile hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle
prestazioni residenziali socio-sanitarie. Ne consegue che, nei casi di
ricovero disposto dall’Asl, i degenti devono versare la quota
alberghiera (che non può essere superiore al 50% della retta totale)
nell’ambito delle loro personali risorse economiche (redditi e beni)
senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi.
Il
Tar ha altresì stabilito che dopo i 60 giorni di cui sopra, l’intera
retta di ricovero deve essere versata esclusivamente dalla persona che è
diventata autosufficiente.
Il
Tar ha stabilito che, se permane la situazione di non autosufficienza,
dette persone hanno il diritto esigibile di continuare a ricevere le
prestazioni residenziali socio-sanitarie, contribuendo anche in questo
caso alle spese con le proprie personali risorse economiche, senza alcun
onere per i congiunti conviventi e non conviventi.
Per
quanto riguarda i trasferimenti in ambulanza delle persone ricoverate
presso le Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, per le prestazioni
diagnostiche e specialistiche non erogabili direttamente nell’ambito
della struttura di ricovero, il Tar ha confermato che sono a carico del
Servizio sanitario solo quelli effettuati in regime di urgenza e quelli
rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Occorre dunque
richiedere che i medici delle Asl precisino che i trasferimenti in
ambulanza sono richiesti per prestazioni diagnostiche e terapeutiche
previste dai livelli essenziali di assistenza.
Segnaliamo inoltre che nell’ordinanza n. 609/2012 il Tar ha ricordato la
precedente ordinanza n. 381/2012 che, su ricorso presentato dalle stesse
tre organizzazioni sopra indicate, ha sancito l’illegittimità
delle liste di attesa riguardanti la frequenza dei centri diurni da
parte dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità.
Ne
deriva altresì la conferma del pieno e immediato diritto esigibile
all’accoglienza residenziale dei soggetti con handicap in situazione di
gravità nei casi in cui, compresa l’indisponibilità dei congiunti, non è
più praticabile la permanenza a domicilio.
Mentre esprimiamo viva soddisfazione per la decisione del Tar del
Piemonte e ringraziamo gli Avvocati Roberto Carapelle e Simona Montuori
per l’ottima attività legale svolta, deploriamo vivamente la totale
inerzia dei Sindacati Cgil, Cisl e Uil (ad eccezione dello Spi-Cgil di
Torino), dei Comuni e degli Enti gestori delle attività
socio-assistenziali, nonché delle organizzazioni di tutela dei soggetti
deboli e del volontariato consolatorio che non si sono opposti alla
delibera n. 45/2012 della Giunta del Piemonte, nonostante che fosse
volta a negare le esigenze socio-terapeutiche degli anziani malati
cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile, decine
di migliaia di nostri concittadini.
Cordiali saluti
p. Utim, Vincenzo Bozza, p. Ulces, Luisa Maria Ponzio e p. Aps,
Francesco Santanera.
Aggiornamento n. 18 del 22 novembre 2012
1.
Uniamo la
seconda bozza del testo della Petizione popolare per il diritto alle
prestazioni domiciliari, con preghiera di farci avere le Vostre
osservazioni.
2.
Alleghiamo i
documenti:
b.
“Modalità
da osservare per ottenere l’attuazione dei vigenti diritti”.
Aggiornamento n. 17 del 25 ottobre 2012
1.
Ricordiamo che
la raccolta delle firme per la Petizione popolare sul finanziamento dei
Lea terminerà il 31 dicembre p.v.
Considerati i risultati positivi fin qui
ottenuti e confidando nella Vostra preziosa collaborazione, sottoponiamo
alla Vostra attenzione la bozza di una seconda Petizione
riguardante il diritto alle prestazioni domiciliari sanciti dai Lea.
Pregandovi di volerci informare in merito con cortese sollecitudine, Vi
chiediamo di verificare se ritenete valida l’iniziativa nonché se a
Vostro avviso il testo allegato è idoneo.
- per i soggetti con handicap intellettivo in
situazione di gravità, la frequenza – al termine della scuola
dell’obbligo – di un centro diurno, in genere dal lunedì al venerdì per
8 ore al giorno; - il ricovero degli anziani malati cronici non
autosufficienti, delle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre
forme di demenza senile, presso Rsa qualora non necessitino di
prestazioni ospedaliere e non sia possibile, per qualsiasi ragione –
compresa la non disponibilità dei congiunti – provvedere a domicilio; - l’accoglienza presso strutture residenziali
dei pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitatissima
autonomia, anche in questo caso, qualora non sia possibile garantire la
permanenza a casa.
Trattandosi di diritti garantiti dalla
lettera m) del 2° comma dell’articolo 117 della Costituzione, le
istituzioni tenute ad intervenire (Asl e Comuni) non possono per nessuna
ragione ritardare o negare le prestazioni facendo riferimento alla
mancanza di sufficienti risorse economiche o ad altri motivi.
Aggiornamento n. 16
16 ottobre 2012
1.
Uniamo il
testo degli interventi svolti dal Presidente della Camera dei Deputati
(cliccare
qui) e da Maria Grazia Breda (cliccare
qui)
nell’incontro sul tema “Livelli essenziali di assistenza sanitaria e
tutela delle persone non autosufficienti” che ha avuto luogo il
10 ottobre scorso. In detto incontro sono stati nuovamente
confermati i vigenti diritti pienamente esigibili alle prestazioni
socio-sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti, delle
persone colpite da demenza senile, dei soggetti con handicap
intellettivo gravemente invalidante e dei pazienti con rilevanti
disturbi psichiatrici e limitata autonomia, ribadendo i contenuti della
Risoluzione
n. 8-00191 approvata all’unanimità l’11 luglio scorso dalla Commissione
Affari sociali della Camera dei Deputati.
2.
Per ottenere
le prestazioni stabilite dai Lea (frequenza dopo la scuola dell’obbligo
dei centri diurni per soggetti con handicap intellettivo grave,
accoglienza dei succitati presso comunità alloggio o altre strutture
residenziali, ricovero presso Rsa degli anziani cronici non
autosufficienti e delle persone con demenza senile e degenza presso
strutture residenziali dei pazienti con rilevati problemi psichiatrici e
limitata autonomia), occorre seguire le seguenti indicazioni:
a.
richiedere gli
interventi mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata
impersonalmente al Direttore generale dell’Asl di residenza e al
Responsabile dell’Ente gestore delle attività socio-sanitarie, inviando
copia della medesima all’organizzazione di riferimento che si occupa
della tutela dei soggetti deboli;
b.
pretendere
sempre una risposta scritta. Al riguardo la raccomandata A/R di cui
sopra deve contenere la seguente frase: «Ai
sensi e per gli effetti della legge 241/1990 lo/la scrivente chiede una
risposta scritta». Se la risposta non perviene nei 90 giorni
successivi al recepimento, è opportuno inviare un sollecito con
raccomandata A/R. In caso di ulteriore mancata risposta, l’omissione può
essere segnalata alla Procura della Repubblica per l’avvio della
procedura penale prevista dalle leggi vigenti;
c.
mai accettare
risposte verbali che, molto spesso, sono fuorvianti, e sollecitare un
riscontro scritto;
d.
nei casi di
minaccia (“chiamiamo i carabinieri”, ecc.) o di accuse (“volete
abbandonare il vostro congiunto”, ecc.), se si è in possesso di
dichiarazioni scritte di testimoni presenti, preferibilmente non
parenti, possono essere presentati esposti alla Procura della
Repubblica;
e.
sul presente
sito vi sono facsimili per le istanze
di cui sopra.
4.
Abbonatevi a
Prospettive assistenziali per
una corretta e tempestiva informazione sui problemi socio-sanitari, con
particolare riguardo a quelli concernenti le persone non autosufficienti
(soggetti con handicap in situazione di gravità, anziani malti cronici
non autosufficienti, infermi colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre
forme di demenza senile, pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e
limitata autonomia, ecc.).
Aggiornamento n. 15
3 ottobre 2012
A causa delle
possibili gravissime conseguenze negative del nuovo Isee, uniamo: La segreteria
Aggiornamento n. 14
2 ottobre 2012
1.
Segnaliamo le seguenti iniziative:
a.
10 ottobre 2012, ore 15,00-16,30, Roma, Sala
Aldo Moro della Camera dei Deputati
La Presidenza
della Camera dei Deputati in collaborazione con il Comitato per la
promozione della petizione popolare nazionale sui Lea,
presenterà la Risoluzione n. 8-00191, approvata l’11 luglio u.s.,
all’unanimità, dalla XII Commissione Affari sociali della Camera, allo
scopo di valorizzare il ruolo della partecipazione democratica dei
cittadini.
In questo caso
la Petizione è stata promossa perché il Parlamento e il Governo si
attivino per rispondere all’emergenza che riguarda oltre un milione di
cittadini italiani (e i loro congiunti) affetti da patologie croniche
invalidanti e non autosufficienza, di cui la maggior parte anziani e/o
malati di Alzheimer e altre forme di demenza.
Che cosa cambia per i malati non
autosufficienti e i loro congiunti:
la Risoluzione
conferma l’esigibilità dei diritti previsti dalla normativa sui Lea
(Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria) per i malati non
autosufficienti e le persone con gravi handicap invalidanti alle cure
domiciliari, alla frequenza dei centri diurni, al ricovero in strutture
convenzionate. In tal modo le organizzazioni sociali e di volontariato
sono rafforzate nella loro azione di difesa del diritto alle cure
sanitarie e socio-sanitarie dei malati cronici non autosufficienti e
delle persone con gravi handicap invalidanti.
La Risoluzione
sollecita altresì il Governo a predisporre il piano per la non
autosufficienza che, in effetti, è stato in seguito presentato
all’interno del Patto per la salute, accogliendo molte delle richieste
della Petizione popolare nazionale (ad esempio è stata introdotta una
corretta definizione delle persone non autosufficienti; è mantenuta la
titolarità delle prestazioni Lea (e quindi del relativo finanziamento)
in capo al Servizio sanitario nazionale; viene definita una percentuale
di finanziamento che Asl/Enti gestori dei servizi socio-assistenziali
devono assicurare per garantire la priorità delle cure domiciliari.
Come si svolgerà la conferenza:
l’On. Gianfranco Fini, Presidente della
Camera dei Deputati aprirà i lavori; l’On. Giuseppe Palumbo, Presidente
della XII Commissione affari sociali, coordinerà i lavori.
E’ previsto
l’intervento del relatore della proposta di Risoluzione, On. Mimmo Lucà
e della 1^ firmataria della Petizione popolare nazionale (Maria Grazia
Breda) a nome del Comitato promotore.
Sono già state
inoltrate richieste di intervento al Ministro per la salute, Prof.
Renato Balduzzi e al Ministro per il welfare, Prof.ssa Elsa Fornero.
A chi è rivolta la conferenza:
la petizione popolare nazionale ha
ottenuto 75 adesioni, che rappresentano le diverse componenti
istituzionali e della società civile che operano nell’ambito della non
autosufficienza. Hanno aderito amministrazioni pubbliche e private,
ordini professionali, organizzazioni sociali, personalità del mondo
universitario e scientifico, associazioni di gestori privati,
cooperative sociali, associazioni di volontariato, nonché magistrati,
professori universitari, ricercatori e studiosi delle politiche
sanitarie e sociali, operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari. In
totale sono state raccolte oltre 16mila firme di cittadini in tutto il
Paese.
L’invito è
quindi rivolto a tutti i cittadini che hanno partecipato alla Petizione
nazionale e a quanti desiderano conoscerne i contenuti e partecipare
alla sua riuscita.
Per
informazioni: Maria Grazia Breda, segreteria del Comitato promotore per
della petizione popolare sui Lea
info@fondazionepromozionesociale.it
tel. 011-812.44.69; fax 011-812.25.95.
b. 27 ottobre 2012, ore
9-13,30, Torino, Via Vespucci 61, Aula Fondazione Arturo Pinna Pintor.
La presenza nel nostro
Paese di oltre un milione di anziani cronici non autosufficienti e di
persone affette da varie forme di demenza senile esige la
predisposizione di interventi rispettosi dei fondamentali principi etici
ed in grado di fornire adeguate risposte ai bisogni complessi dei
pazienti e delle loro famiglie. Nelle diverse forme di non
autosufficienza si richiede una tipologia di assistenza che, non da
oggi, si definisce diversa “intensità di cure”; per la sua valutazione
vi sono oggi numerosi modelli da adottare per la classificazione dei
pazienti ai fini dell’organizzazione dei servizi, della presa in carico
in una logica di continuità assistenziale e di personalizzazione del
piano di cura.
L’assistenza erogata sulla
base della intensità delle cure, come sistema innovativo per
l’organizzazione sanitaria, coinvolge tutte le istituzioni per rendere
esigibile il diritto alla salute, con tutte le implicazioni di carattere
sociale, economico ed etico, in una visione multi professionale e
partecipata dai cittadini.
Programma
c. 14 novembre 2012, ore 14,30-18,30, Bologna, presso
Centro congressi Savoia Hotel
Nell’ambito del Convegno
“Esperienze riguardanti l’attuazione del diritto alle cure
socio-sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle
persone con demenza senile” la Fondazione promozione sociale onlus
presenta un Workshop che ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le
esperienze attuate dai relatori, nei rispettivi campi di competenza e
azione, per garantire il diritto alle cure socio-sanitarie degli anziani
cronici non autosufficienti e/o delle persone affette da demenza senile.
Programma
2. Abbonatevi a
Prospettive assistenziali per una corretta e tempestiva informazione
sui problemi socio-sanitari, con particolare riguardo a quelli
concernenti le persone non autosufficienti (soggetti con handicap in
situazione di gravità, anziani malti cronici non autosufficienti,
infermi colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza
senile, pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitata
autonomia, ecc.).
Su
Prospettive assistenziali, che esce ininterrottamente dal 1969,
troverete notizie importati che non vengono segnalate da altre fonti,
internet compreso.
L’abbonamento per il 2013 è
di euro 45,00; 60 per l’abbonamento sostenitore e 100 per quello
promozionale. Versare l’importo sul c.c.p. n. 25454109 intestato a:
Associazione promozione sociale - via Artisti, 36 – 10124 Torino (Iban:
IT4950760101000000025454109); oppure tramite bonifico bancario,
all'Associazione promozione sociale, codice Iban:
IT39Y0200801058000002228088
(Unicredit banca, Agenzia Torino, C.so S. Maurizio 42).
Aggiornamento n. 13
30 agosto 2012
Anche
sotto la spinta della
Risoluzione
n. 8-00191 approvata all’unanimità dalla Commissione Affari sociali
della Camera dei Deputati l’11 luglio scorso il Comitato promotore
auspica la ripresa delle iniziative volte alla raccolta delle firme e
delle adesioni di personalità e di organizzazioni pubbliche e private di
cui si allega l’elenco di quelle finora pervenute.
È infatti necessario raggiungere il maggior numero possibile di
cittadini e di organizzazioni prima della fine del 2012, termine
stabilito per la conclusione del percorso della Petizione.
Dal testo
della succitata
Risoluzione
n. 8-00191 viene confermato che i Lea sanciscono già attualmente la
piena e immediata esigibilità a favore:
Segnaliamo altresì alla Vostra
attenzione che sono in corso iniziative per:
- un
dibattito pubblico presso una sala della Camera dei Deputati con la
presenza dei Presidenti della Camera dei Deputati e della Commissione
Affari sociali e dell’On. Mimmo Lucà;
- ottenere
dal Senato un provvedimento analogo alla sopra citata Risoluzione della
Camera dei Deputati n. 8-00191; - l’avvio, a
partire dal prossimo mese di gennaio, di una Petizione popolare
nazionale volta ad ottenere una legge che riconosca il prioritario
diritto esigibile alle prestazioni domiciliari delle persone non
autosufficienti.
Aggiornamento n. 12 12 luglio 2012 Segnaliamo
l’approvazione in data 11 luglio 2012 da parte
della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati presiduta
dall'on. Giuseppe Palumbo, con il
parere favorevole dei Sottosegretari Cecilia Guerra (Politiche sociali)
e Adelfio Elio Cardinale (Sanità), dell’allegata
risoluzione n. 8-00191 di sostegno della Petizione popolare
nazionale per il finanziamento dei Lea, su proposta dell’on. Mimmo Lucà. Resta dunque confermato ancora una volta – e da
una autorevole istituzione – che i Lea, Livelli essenziali di
assistenza, stabiliscono diritti pienamente e immediatamente esigibili
per i soggetti con handicap in situazione di gravità, per gli anziani
cronici non autosufficienti e per le persone colpite dalla malattia di
Alzheimer o da altre forme di demenza senile. A nostro avviso non è assolutamente vero che,
come aveva dichiarato il Sottosegretario Cardinale
nel corso dell’esame del testo della risoluzione «la
concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie previste dai Lea alle
persone non autosufficienti debba intendersi limitato dalle effettive
disponibilità finanziarie» in quanto il secondo comma dell’articolo
117 della Costituzione precisa alla lettera m) che «i
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».
Inoltre le sentenze segnalate nell’Aggiornamento n. 11 del 9 luglio 2012
confermano che le prestazioni previste dai Lea devono essere erogate
senza poter avanzare alcun pretesto relativo alla mancanza di
sufficienti risorse economiche. Mentre la raccolta delle
firme e delle adesioni continua fino al 31 dicembre p.v. si sottolinea
l’estrema importanza delle iniziative volte ad ottenere il rispetto di
detti diritti da parte del Servizio sanitario e dei Comuni: le relative
modalità sono contenute nel sito
www.fondazionepromozionesociale.it.
Aggiornamento n. 11 9 luglio 2012
Il ricorso è stato motivato dal fatto che la
presenza di liste di attesa viola il diritto pienamente e immediatamente
esigibile alla frequenza dei centri diurni stabilito dai Lea, Livelli
essenziali di assistenza socio-sanitaria (decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti
in base all’articolo 54 della legge 289/2002). Avendo riconosciuto valide le motivazioni del
ricorso, con l’ordinanza in oggetto la delibera del Ciss 38 è stata
sospesa ed il ricorso verrà esaminato nell’udienza del 18 dicembre 2013.
Pertanto per almeno un anno e mezzo il Ciss 38 non può ritardare la
frequenza dei centri diurni ponendo le richieste degli interessati nelle
liste di attesa. È molto importante rilevare che nell’ordinanza
del Tar del Piemonte viene affermato che le prestazioni relative ai
centri diurni «rientrano pacificamente nei Livelli essenziali di
assistenza» e che «gli Enti locali coinvolti sono (…)
immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (…) essendo stati
vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva
introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole». Per quanto riguarda l’esigibilità del diritto
alla frequenza dei centri diurni ricordiamo che nella sentenza 785/2011
del 9 marzo 2011, depositata in Segreteria il 24 marzo, la Sezione prima
del Tar della Lombardia ha condannato il Comune di Dresano a risarcire
nella misura di euro 2.200 il danno esistenziale subito dalla minore R.
S. «in quanto l’illegittimo comportamento del Comune ha determinato
uno slittamento della data di inizio del servizio [frequenza di un
centro diurno per soggetti con grave handicap intellettivo] da
settembre a novembre 2009». Inoltre nella sentenza viene precisato
che «ove i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole
ritardo dell’Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto
direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente
alla propria figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato
l’ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore». Segnaliamo altresì che nella sentenza n. 1154
depositata in Cancelleria il 16 novembre 2010 la Sezione lavoro del
Tribunale di Firenze, dopo aver rilevato che
«l’atto amministrativo contenente
una sorta di “liste a scorrimento” effettuata sulla base di una
valutazione comparativa, seppur di carattere essenzialmente tecnico,
delle posizioni dei richiedenti e lo stesso atto amministrativo che l’ha
prevista, devono ritenersi radicalmente nulli o, comunque illegittimi»,
ha condannato l’Asl 10 di Firenze a rimborsare ai congiunti di una
anziana malata cronica non autosufficiente, ricoverata in una Rsa
(Residenza sanitaria assistenziale) la somma di euro 42.385,20 quale
importo della quota sanitaria spettante alla stessa Asl. Occorre tener conto che i tre provvedimenti
succitati sono fondati sugli stessi principi legislativi (le norme sui
Lea) in base ai quali le persone non autosufficienti (soggetti con
handicap intellettivo grave e limitata o nulla autonomia, anziani
cronici non autosufficienti, malati colpiti dal morbo di Alzheimer o da
altre forme di demenza senile, ecc.) hanno il diritto pienamente e
immediatamente esigibile anche alle prestazioni residenziali senza
limiti di durata. Osserviamo infine che i tre provvedimenti in
oggetto confermano quanto indicato nelle note giuridiche allegate alla
Petizione popolare nazionale per il finanziamento dei Lea.
Aggiornamento n. 10 4
giugno 2012
2.
Sono ancora di fondamentale importanza le sollecitazioni rivolte ai
Ministri Renato Balduzzi (Sanità) ed Elsa Fornero (Lavoro e politiche
sociali) e alle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato per
ottenere adeguati stanziamenti statali dei Lea, come richiesto nella
Petizione popolare nazionale.
Ricordiamo che la Camera dei Deputati ha assegnato alla Petizione il n.
1403 e l’esame è stato affidato alla Commissione affari sociali; il
Senato ha attribuito il n. 1399 e l’esame è di competenza della
Commissione igiene e sanità.
5.
Alleghiamo il testo della
e-mail inviata dal Csa il 25 maggio 2012 al Presidente e ai Vice
Presidenti della Camera dei Deputati, nonché al Presidente, ai
Vicepresidenti e ai Componenti della Commissione Affari sociali della
Camera dei Deputati avente per oggetto: «Gravissima
e inconcepibile omissione della segnalazione di una importantissima
legge, di cui è responsabile il Servizio studi del Dipartimento affari
sociali della Camera dei Deputati, riguardante la proposta di legge n.
2024 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
affette da disabilità grave prive di sostegno familiare”» .
6.
Al fine di poter ulteriormente premere sui Parlamentari e
sui Ministri per l’adeguamento dei finanziamenti riguardanti i Lea,
chiediamo a coloro che partecipano alla raccolta delle firme – fermo
restando che detta iniziativa terminerà il 31 dicembre p.v. – di inviare
entro il 15 giugno p.v. alla Segreteria i moduli sottoscritti, in modo
da poter effettuare la terza consegna prima della chiusura estiva delle
Camere.
7.
Alleghiamo altresì l’elenco delle
adesioni finora pervenute
sottolineando l’estrema importanza del coinvolgimento di personalità e
di organizzazioni pubbliche e private.
8.
Si allega il
fac-simile dell’autoadesivo che può essere applicato al
parabrezza e al lunotto della propria autovettura o nei locali e nelle
strutture private, nonché nei luoghi pubblici previsa autorizzazione
scritta, allo scopo di informare la popolazione in merito al diritto
alle cure delle persone malate croniche non autosufficienti. Su
richiesta verrà spedito per posta il numero degli adesivi richiesto.
9.
Si gradirebbe ricevere segnalazioni e proposte in merito
alle iniziative volte ad ottenere fin da ora l’attuazione delle norme
sui Lea riguardanti in particolare: a) la frequenza dei centri diurni
per i soggetti con handicap intellettivo grave e limitata o nulla
autonomia; b) l’accoglienza presso comunità alloggio o altre strutture
residenziali dei succitati soggetti; c) l’opposizione alle dimissioni da
ospedali e da case di cura private convenzionate di anziani malati
cronici non autosufficienti, di malati di Alzheimer o per altre forme di
demenza senile.
10.
Sono altresì molto gradite tutte le segnalazioni riguardanti le
prestazioni socio-sanitarie domiciliari rivolte alle persone non
autosufficienti, nonché le altre notizie da Voi ritenute utili. P.S. Sono anche a Vostra disposizione i fascicoli
per la raccolta delle firme che spediremo nel numero da Voi richiesto.
Aggiornamento n. 9
16 maggio
2012
a.
della
e-mail inviata il 10 maggio scorso dalla Fondazione promozione
sociale al Direttore generale dell’Asl To1 e al Direttore sanitario
della casa di cura “Don Gnocchi” in merito alla minaccia di imporre al
ricoverato e/o ai suoi congiunti la retta di degenza presso detta casa
di cura;
b.
della
documentata
risposta del 14 maggio scorso del Difensore civico della Regione
Piemonte che conferma l’esigibilità dei diritti sanciti dai Lea per
le persone non autosufficienti;
c.
della
lettera inviata il 16 maggio 2012 dalla Fondazione promozione sociale
ai Direttori generali delle Asl e delle Aso del Piemonte, agli Assessori
ai servizi sociali dei Comuni di Torino e di Novara, nonché ai
Presidenti e ai Direttori degli Enti gestori delle attività
socio-assistenziali.
2.
Ricordiamo l’esigenza di continue e frequenti sollecitazioni ai
Parlamentari e ai Ministri per ottenere adeguati finanziamenti statali
dei Lea come richiesto dalla Petizione popolare nazionale, tenendo
presente che le prime 11.455 firme e le adesioni allora pervenute sono
state consegnate il 1° marzo scorso alla Camera dei Deputati, al Senato
ed ai Ministri Renato Balduzzi e Elsa Fornero. La Camera dei Deputati ha
assegnato alla Petizione il n. 1403 e l’esame è stato affidato alla
Commissione affari sociali; il Senato ha attribuito il n. 1399 e l’esame
è di competenza della Commissione igiene e sanità.
3.
Segnaliamo che l’importo dell’abbonamento per il 2012 a
Prospettive assistenziali (è già disponibile il n. 177) è di
euro 40,00 da versare sul c.c.p. 25454109 intestato a: Associazione
promozione sociale, Via Artisti 36, 10124 Torino.
Aggiornamento n. 8
1.
la
necessità di continuare e se possibile, intensificare le iniziative
volte alla raccolta delle firme e delle adesioni di personalità e di
organizzazioni pubbliche e private;
2.
i
notevoli benefici che possono essere forniti a migliaia di persone dalle
informazioni concernenti i diritti sanciti dai Lea già attualmente
pienamente esigibili (frequenza dei centri diurni e accoglienza
residenziale dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di
gravità; ricovero presso Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, degli
anziani cronici non autosufficienti e delle persone colpite da demenza
senile in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo non siano
praticabili le cure socio-sanitarie domiciliari). A questo riguardo si
ottengono sempre risultati positivi presentando
opposizione scritta contro le dimissioni da ospedali e da case di
cura private convenzionate degli infermi di cui sopra;
3.
la
notevole importanza dell’opposizione alle dimissioni da ospedali e da
case di cura private convenzionate di anziani cronici non
autosufficienti, di malati di Alzheimer e delle persone colpite da altre
forme di demenza senile è estremamente rilevante in quanto da un lato
obbliga sempre, senza alcuna eccezione, le Asl a rispettare le leggi
vigenti (e quindi a fornire i necessari sostegni anche economici per le
prestazioni domiciliari o a provvedere al ricovero presso Rsa) e d’altro
lato è una iniziativa facile e poco costosa (meno di 20 euro);
4.
la
sicurezza di ottenere la frequenza di centri diurni di soggetti con
handicap intellettivo in situazione di gravità, com’è previsto dai Lea e
confermata dalle
sentenze
del Tar della Lombardia n. 784 e 785/2011;
5.
la
sicurezza di ottenere il ricovero dei soggetti di cui sopra nei casi in
cui, per qualsiasi motivo, non siano praticabili le prestazioni
domiciliari. A questo riguardo oltre ai Lea si può far riferimento anche
agli articoli 154 e
155 del regio decreto 773/1931;
6.
l’estrema
validità delle
sentenze
del Consiglio di Stato n. 1607 e 5185/2011 in base alle quali – com’è
stabilito dai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 – i soggetti con
handicap grave e gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti devono
contribuire alle spese di ricovero sulla base delle loro personali
risorse economiche (dedotte le somme necessarie per il mantenimento dei
congiunti a carico e le franchigie previste dalla legge) senza alcun
onere per i congiunti conviventi o non conviventi;
7.
l’urgenza
di iniziative per ottenere dal Parlamento o dalle Regioni leggi che
definiscano i contenuti degli interventi in modo da rendere esigibile il
diritto alle cure socio-sanitarie domiciliari delle persone non
autosufficienti;
8.
l’esigenza di continue e frequenti sollecitazioni ai Parlamentari e ai
Ministri per ottenere adeguati finanziamenti statali dei Lea come
richiesto dalla Petizione popolare nazionale, tenendo presente che le
prime 11.455 firme
e le adesioni allora pervenute sono state consegnate il 1° marzo scorso
alla Camera dei Deputati, al Senato ed ai Ministri Renato Balduzzi e
Elsa Fornero.
9.
l’assoluta negatività dei Fondi regionali per la non autosufficienza in
quanto la loro creazione separa le risorse per i pazienti acuti da
quelli per i malati cronici (che molto spesso sono colpiti da infermità
acute), limita gli interventi alle risorse economiche destinate a detti
fondi che possono contenere norme nefaste, come quella stabilita dalla
legge della Regione Toscana
n. 66/2008 in base alla quale le persone non autosufficienti hanno
diritto alle prestazioni solamente se
«con un alto indice di gravità».
Pertanto se le Commissioni di valutazione multidisciplinare, com’è già
avvenuto, indicano che l’indice di gravità è zero, al malato cronico non
autosufficiente non viene fornita alcuna prestazione. Da notare che
detta legge della Regione Toscana impone anche contributi illegittimi ai
congiunti degli anziani malati cronici non autosufficienti;
10.
le gravi
conseguenze della separazione dei fondi per i malati non autosufficienti
rispetto a tutte le altre prestazioni sanitarie, in particolare le
attività di prevenzione, con il pericolo della creazione del settore
della cronicità, isolato rispetto al Servizio sanitario e assegnato al
comparto socio-assistenziale. A questo riguardo occorre tener presente
che vi sono forti pressioni per trasferire le competenze sulle cure
socio-sanitarie delle persone non autosufficienti dalla sanità,
caratterizzata dalla presenza di fondamentali diritti esigibili)
all’assistenza (ancora fondata sulla discrezionalità). La creazione dei
fondi regionali per la non autosufficienza è prevista da molti come
misura intermedia di avvicinamento al trasferimento all’assistenza;
11.
l’utilità
dell’istituzione di un fondo nazionale o di fondi regionali da destinare
elusivamente ai Comuni per il sostegno delle spese a loro carico per
l’integrazione delle rette alberghiere, nei casi in cui il Parlamento e
le Regioni non assicurino al settore socio-assistenziale – come dovrebbe
essere fatto in base alla Costituzione – i finanziamenti ai Comuni di
tutte le attività di loro competenza tramite un unico fondo, come
avviene per la sanità.
Segnaliamo
il seguente articolo di Francesco Santanera, “Contributi
economici illegittimamente imposti ai congiunti degli assistiti: le
esperienze di una organizzazione di tutela delle presone non
autosufficienti”, pubblicato sul n. 4/2011 della rivista
Il diritto di famiglia e delle
persone reperibile nel sito
www.fondazionepromozionesociale.it.
Sullo stesso sito è altresì reperibile una sintesi delle
sentenze
sopra citate.
Chiediamo
nuovamente a tutte le organizzazioni che fanno parte del Comitato
promotore o del gruppo dei Co-promotori o collaborano alla raccolta
delle firme di inserire nei loro siti con la maggior evidenza possibile
il testo della Petizione,
le norme giuridiche e le modalità di raccolta delle firme, segnalando
anche che l’iniziativa si concluderà solo il 31 dicembre 2012.
Segnaliamo
altresì l’editoriale del n. 177/2012 di
Prospettive assistenziali “Petizione
popolare nazionale sul finanziamento dei Lea: consegnate le prime firme
e adesioni” reperibile nel sito
www.fondazionepromozionesociale.it
e ricordiamo che l’abbonamento
a detta rivista per il 2012 è di euro 40,00 da versare sul c.c.p.
25454109 intestato a: Associazione promozione sociale, Via Artisti 36,
10124 Torino.
Aggiornamento
n.
7
8 marzo 2012
1. Si è
tenuto il 2 marzo 2012 a Roma l’incontro tra le organizzazioni che
collaborano alla raccolta delle firme e delle adesioni per la Petizione
popolare sul finanziamento dei Lea, Livelli essenziali di assistenza
sanitaria e socio-sanitaria, con l’obiettivo di ribadire attraverso la
Petizione la necessità di diffondere il più possibile le informazioni
inerenti il diritto, già attualmente pienamente e immediatamente
esigibile, alle prestazioni
riguardanti i Lea (ad esempio centri diurni per i soggetti con handicap
intellettivo grave e limitata o nulla autonomia, accoglienza e ricovero
di detti soggetti nonché degli anziani cronici non autosufficienti e dei
dementi senili), oltre ovviamente a continuare a raccogliere fino al 31
dicembre 2012 le firme e le adesioni a favore della Petizione, le cui
prime 11455 firme e le prime
40 adesioni di personalità e di organizzazioni pubbliche e private sono
state consegnate il 1 marzo alla Camera dei Deputati, al Senato e ai
Ministri della salute e del welfare.
2. Circa la
richiesta di precisazioni in merito alla difesa dei casi singoli, in
base all’esperienza della Fondazione promozione sociale gli aspetti
essenziali, riguardanti il diritto dei soggetti adulti con handicap
intellettivo grave e limitata o nulla autonomia e l’opposizione alle
dimissioni di anziani cronici non autosufficienti e di malati di
Alzheimer da ospedali e da case di cura private convenzionate, o di
persone con malattia psichiatrica cronica e limitata autonomia, è stato
ricordato quanto segue:
Aggiornamento
n.
6 17 febbraio 2012
1.
Confermiamo
l’incontro del 2 marzo 2012 a Roma (=>
invito)
2.
Uniamo:
a)
il documento
del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base)
“Appunti sulle contribuzioni economiche a carico degli utenti dei
servizi socio-sanitari
b)
il
decreto del
giudice tutelare di Varese del 20 dicembre 2011
c)
l’articolo
“Anziani non autosufficienti con patologie invalidati” pubblicato sul n.
11, novembre 2011 di Torino Medica,
organo ufficiale dell’Ordine dei Medici di Torino e Provincia Torino 10 febbraio 2012 Alle
organizzazioni e persone che collaborano in merito
VENERDI’ 2 MARZO 2012
ORE 10,00-14,00
L’incontro si svolgerà come segue:
Ore 10-12 - INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI PER:
a) aggiornamento sulle iniziative in programma
Inoltre si
affronteranno i seguenti temi:
ORE 12-14
CONFERENZA STAMPA
Nella stessa
sala è prevista una Conferenza stampa organizzata dall’Associazione
Codici – che ringraziamo per
il prezioso supporto fornitoci – allo scopo di informare la cittadinanza
sull’iniziativa della Petizione nazionale.
IMPORTANTE Per motivi
organizzativi si prega di confermare entro il 27 p.v. la
partecipazione all’incontro
telefonando
al n. 011-8124469 o inviando una e-mail a
info@fondazionepromozionesociale.it scarica l'invito CAUSA AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE L'INCONTRO GIA' PREVISTO IL 10 FEBBRAIO 2012 E' STATO RINVIATO Incontro a Roma il 10 febbraio 2012 RINVIATO
Aggiornamento n. 5
22 Dicembre 2011
Aggiornamento n. 4 2 Novembre 2011
1.
Si riporta: a) l’elenco completo delle adesioni finora pervenute.Al riguardo si sottolinea la grande importanza del sostegno di personalità e di Organizzazioni pubbliche e private alla Petizione e alle attività di tutela dei diritti delle persone non autosufficienti; b) il documento del 25 ottobre 2011 “Norme più importanti riguardanti le persone non autosufficienti perché colpite da patologie o da handicap gravemente invalidanti: appunti in merito alla proposta istituzione di un fondo per la non autosufficienza”;c) il testo della Newsletter del 28 ottobre 2011 del Presidente della Sezione provinciale di Torino dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti a sostegno della Petizione.2. Sono state inserite fra i co-promotori della Petizione le seguenti organizzazioni:Movimento Handicap (Verona); Associazione “In nome dei diritti” (Firenze); Associazione Nichelino Domani (Nichelino, To); Associazione l’Arcobaleno per una vita indipendente e autonoma (Asti). 3. Chiediamo a tutte le organizzazioni che fanno parte del Comitato promotore o del gruppo dei co-promotori di inserire nei loro siti con la maggiore evidenza possibile il testo della Petizione, le norme giuridiche e le modalità di raccolta delle firme, di modo che le persone e le organizzazioni interessate siano informate non solo in merito alle richieste da noi avanzate ai Parlamentari della Camera de Deputati e del Senato, ma anche della vigenza di diritti di fondamentale importanza e pienamente e immediatamente esigibili, la cui attuazione non può essere negata o ritardata con il pretesto della insufficienza dei finanziamenti delle Asl e dei Comuni.4. Mentre resta fermo il termine del 31 dicembre 2012 per la raccolta delle firme e delle adesioni, gradiremmo ricevere i testi delle adesioni ricevute ed i moduli sottoscritti alla data del 30 novembre p.v. in modo da poter consegnare quanto sopra alla Camera dei Deputati e al Senato. Detta consegna ha lo scopo di ricordare ai Parlamentari le nostre richieste sul finanziamento dei Lea e per segnalare che le nostre posizioni sono alternative rispetto a quelle previste nel disegno di legge n. 4566 “Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale”5. Gradiremmo altresì ricevere da tutte le organizzazioni e persone a cui è inviato questo aggiornamento notizie in merito alla raccolta delle firme e delle adesioni.
Aggiornamento n. 3 2. In data 11 ottobre 2011 le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno inviato alla Camera dei Deputati un documento in cui viene espresso un giudizio negativo sul sopra citato disegno di legge. Infatti, dopo aver rilevato «l’inusuale (non esistendo precedenti) estensione della delega dall’ambito fiscale a quello assistenziale» ha osservato che per quanto riguarda «il comparto dell’assistenza (pensioni e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, pensioni di guerra, pensioni sociali, integrazione al minimo, prestazioni di maternità, assegni familiari, …) (…) non si può ignorare che in molti casi si è in presenza di erogazioni monetarie che fanno parte di una politica “nascosta” di contrasto alla povertà, confermativa di un’offerta di servizi non sempre adeguata e uniformemente distribuita sul territorio. E, conseguentemente, non appare irragionevole attendersi che risparmi di un riordino possano risultare in larga parte controbilanciati dalle risorse che sarà necessario mettere in campo per assicurare servizi adeguati ad una prevedibile impennata del fenomeno della non autosufficienza». Per quanto concerne il fondo per l’indennità di accompagnamento, le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno rilevato che il suo finanziamento «lascia prefigurare una sorta di contingentamento della spesa (che nel 2010 ha toccato i 12,8 miliardi di euro, il 77 per cento della complessiva spesa per le prestazioni di invalidità civile), con il ribaltamento sulle Regioni dell’onere di contenere la futura dinamica». 3. Finora sono pervenute alla Segreteria le seguenti adesioni: a) della professoressa Luisa Mango a nome dell’Istisss (Istituto per gli studi di servizio sociale) di Roma di cui è la Presidente, e della Rivista di Servizio sociale. Ha altresì segnalato che sul loro sito è stato ospitato un “link” con la Fondazione promozione sociale nonché sulla Newsletter della succitata rivista; b) dal Consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale dei servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco, come è stato segnalato nel precedente aggiornamento; c) da Pietro Rescigno, professore emerito di diritto civile all’Università La Sapienza di Roma e Accademico nazionale dei Lincei in data 4 ottobre 2011. Ricordiamo che in un suo scritto del 20 ottobre 2010 in merito agli anziani cronici non autosufficienti ed ai dementi senili (le stesse considerazioni valgono per i soggetti con handicap in situazione di gravità e con limitata o nulla autonomia) aveva affermato quanto segue: «La giurisprudenza (…) ha intanto ed in più di una pronuncia di merito e di legittimità qualificato in termini di pieno diritto soggettivo l’aspettativa all’assistenza degli anziani colpiti da patologie invalidanti, assistenza da ricevere in strutture pubbliche o, in via alternativa ma sempre con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, in residenze sanitarie o nel proprio domicilio. La definizione quale diritto soggettivo perfetto toglie ogni fondamento all’eventuale eccezione, sollevata dal sistema pubblico della sanità, relativa alla mancanza o alla insufficienza delle risorse disponibili, e non può rimuovere la responsabilità, anche d’indole penale, che all’inadempimento si connette, estesa altresì ai danni ulteriori che siano conseguenza immediata e diretta del servizio negato (nella forma di cure rifiutate, di ricovero ricusato, di ‘dimissioni’ indebitamente deliberate ed eseguite). Ritengo pertanto giustificate, e idonee a garantire la salvezza dei diritti da azionare in futuro, le riserve che dall’anziano (o, per le preclusioni fisiche o psichiche a provvedervi personalmente, dai suoi congiunti o da un’associazione rappresentativa) vengano formulate a seguito di dimissioni nella sostanza unilateralmente imposte. In linea generale va ribadita, con riferimento alla nozione di salute e di malattia accolta nelle fonti sovranazionali e nel regime positivo statuale, l’appartenenza all’area terapeutica dell’assistenza e cura delle patologie proprie dell’anziano non autosufficiente, con la conseguente configurazione della fattispecie in termini di obbligatorietà delle prestazioni e di inadempimenti patrimonialmente sanzionabili del Servizio sanitario e dei singoli operatori a cui sia imputabile la condotta omissiva»; d) da Massimo Dogliotti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione che, in data 7 ottobre 2011 ha inviato la seguente dichiarazione: «Sottoscrivo la petizione che condivido pienamente nel contenuto e nelle finalità. Mi pare opportuno sottolineare il forte richiamo alle norme costituzionali e la critica serrata al disegno di legge, delega di riforma assistenziale, presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze al Parlamento. Le necessarie economie possono realizzarsi, eliminando gli sprechi ed assicurando le prestazioni assistenziali a chi ne ha veramente bisogno, non certo eliminando o limitando le prestazioni stesse, che involgono diritti fondamentali di rango costituzionale. Altrettanto condivisibile la netta distinzione, cui si fa riferimento nella petizione, tra obbligo alimentare, che può essere richiesto solo dall’interessato nei confronti del parente tenuto, e prestazioni socio-assistenziali, a carico dell’amministrazione pubblica. Del tutto corretto pure il richiamo ai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, ove si esclude il contributo economico dei parenti di soggetti non autosufficienti, disposizioni di cui troppo spesso le amministrazioni comunali si dimenticano o fingono di dimenticarsi!»; e) dal prof. Giovanni Carlo Isaia, che ha inviato la seguente comunicazione: «In riferimento alla petizione popolare ai Parlamentari per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza alle persone non autosufficienti, il sottoscritto Prof. Giovanni Carlo Isaia, Direttore della Struttura complessa di geriatria e malattie metaboliche dell'osso dell'Azienda ospedaliero universitaria San Giovanni Battista di Torino e della Scuola di specializzazione in geriatria dell'Università di Torino, condividendone pienamente lo spirito e le finalità, auspica che quanto in essa richiesto venga attentamente considerato dal Legislatore nazionale ed in particolare che venga assicurata la completa copertura finanziaria delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali alle persone con handicap invalidanti, agli anziani, ai malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti da malattia di Alzheimer, da altre forme di demenza senile o da patologie psichiatriche croniche. Tale richiesta non soltanto è supportata da solide argomentazioni giuridiche, ma è anche dettata da un elevato senso di equità, di eticità e di solidarietà verso i cittadini meno fortunati e, se accolta, contribuirebbe a migliorare il livello di civiltà e di progresso sociale nel nostro Paese, rappresentando anche un importante ed autorevole segnale di attenzione ai problemi reali dei cittadini». 4. Le organizzazioni che collaborano alla raccolta delle firme e che non fanno parte del Comitato promotore possono inviare alla Segreteria la loro adesione che verrà inserita, con le relative motivazioni, nei prossimi aggiornamenti e comunicata ai Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato, nonché ai mezzi di comunicazione. 5. Confidiamo che tutte le organizzazioni inseriscano nei loro siti internet il testo della petizione e le norme giuridiche, nonché le informazioni relative alla raccolta delle firme di cittadini elettori e delle adesioni di enti pubblici e privati. 6. Attendiamo vostri suggerimenti, critiche, eventuali resoconti di esperienze relative alla tutela delle esigenze e dei diritti dei soggetti con handicap in situazione di gravità, di anziani cronici non autosufficienti, di persone affette da demenza senile e di malati psichiatrici gravi con limitata o nulla autonomia. 7. Uniamo la sintesi di quattro importanti sentenze. 8. L’Associazione promozione sociale mette a gratuita disposizione copie dell’ultimo numero (175) di Prospettive assistenziali. Coloro che desiderano riceverlo sono pregati di segnalare il loro indirizzo postale. 9. L’Associazione promozione sociale ha pubblicato un numero speciale di Controcittà dedicato interamente alla petizione popolare nazionale.
Aggiornamento
n. 2
Aggiornamento
n. 1 Desideriamo informarVi che il 7 settembre u.s. è iniziato presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati l’esame del disegno di legge n. 4566 “Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale”. A questo riguardo uniamo l’editoriale “Petizione popolare nazionale per l’attuazione dei Lea: la nostra controproposta al disegno di legge delega al Governo per la riforma del settore assistenziale” e l’articolo “Una prima risposta al pretesto della scarsità delle risorse economiche indispensabili per le esigenze vitali delle persone non autosufficienti” che saranno pubblicati sul n. 175 di Prospettive assistenziali che uscirà all’inizio del prossimo mese di ottobre, nonché il testo dell’articolo 10 del disegno di legge n. 4566. Molto importanti sarebbero Vostri interventi nei confronti dei Deputati della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, di cui si allega l’elenco. Per quanto concerne la Petizione sarebbe necessario procedere alla raccolta delle firme di cittadini elettori e delle adesioni delle organizzazioni pubbliche (Consigli e Giunte comunali, Consorzi e Comuni, Comunità montane, Consigli e Giunta provinciali, ecc.) e private in modo da fornire una informazione, la più completa possibile, sui diritti già attualmente esigibili e sulle modalità per ottenerli. Pertanto potrebbe essere utile consegnare copia della petizione a tutte le persone interessate, sia perché possano approfondire la questione dei Lea, sia perché – se lo ritengono – possano anch’essi raccogliere firme ed adesioni. Ricordiamo altresì che il termine per la raccolta delle firme e delle adesioni è stato fissato per il 31 dicembre 2012 al fine di poter estendere al massimo l’informazione e di costruire le basi per contrastare le iniziative lesive dei diritti delle persone non autosufficienti, com’è ad esempio attualmente il già citato disegno di legge 4655. Siamo a vostra disposizione anche per quanto concerne la consulenza personalizzata relativa alle iniziative volte ad ottenere da parte dei singoli cittadini l’attuazione dei vigenti diritti alle cure sanitarie e/o sociosanitarie degli anziani cronici non autosufficienti, dei dementi senili, dei malati psichiatrici, nonché alle prestazioni riguardanti i soggetti con handicap intellettivo grave. |
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