Scuola dei diritti socio-sanitari (2) |
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COME OBBLIGARE I RESPONSABILI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A FORNIRE RISPOSTE SCRITTE E QUINDI VERIFICABILI DIRITTO ALL’INDENNITÁ DI ACCOMPAGNAMENTO IL DEVASTANTE RISCHIO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E LE CONCRETE POSSIBILITÀ DI AUTODIFESA DIRITTO ALLE CURE SANITARIE SOCIO-SANITARIE |
DIRITTO ALL’INDENNITÁ DI ACCOMPAGNAMENTO 512,34 EURO AL MESE L’indennità di accompagnamento viene concessa solo se si è poveri? A chi bisogna fare domanda? E quali sono i requisiti per accedere al contributo economico? Facciamo un po’ di chiarezza. In base alle leggi 18 del 1980 e 508 del 1988 hanno diritto all'indennità di accompagnamento (per l’anno 2016, si tratta di 512,34 euro al mese) tutti i cittadini indipendentemente dalle loro risorse economiche (redditi e patrimoni immobiliari e mobiliari) che sono: a) Nell’«impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure b) abbisognano «di un'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». La domanda deve essere presentata all'Inps, anche tramite i patronati e Caf. La certificazione da allegare deve precisare in modo dettagliato la diagnosi e chiarire che il richiedente è invalido al 100%. Nei casi in cui la richiesta venga respinta si può presentare ricorso alla magistratura entro e non oltre sei mesi dalla data in cui viene notificata dall’Asl la non concessione dell'indennità di accompagnamento. Se la causa è vinta l'indennità di accompagnamento viene versata partire dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione di domanda di cui sopra. Agendo diversamente, si può rinunciare al ricorso alla magistratura e presentare un'altra domanda; se l'istanza viene accolta l'indennità viene versata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della seconda domanda. L’importo dell’indennità di accompagnamento non può essere percepito nei casi di ricovero gratuito – con spese a totale carico della sanità – presso ospedali case di cura private e istituti di assistenza.
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