B - RISULTATI OTTENUTI DAL VOLONTARIATO DEI DIRITTI DAL 1962 AL 2020 |
|
|
|
Segnaliamo i principali risultati conseguiti a partire dal 1962 dal volontariato dei diritti, riportando quelli: 1. dell’Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie; 2. dell’Unione italiana per la promozione dei diritti del minore, ora Ulces, Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale; 3. della Fondazione promozione sociale e di alcune organizzazioni aderenti al Csa. In sintesi, sono precisate le situazioni esistenti all’avvio delle attività delle sopra citate organizzazioni, situazioni descritte e analizzate più approfonditamente nel “Memoriale delle vittime dell’emarginazione sociale” presente su questo sito. Come dovrebbe essere ovvio da sempre, la sicurezza di ricevere prestazioni adeguate alle proprie esigenze consiste nella presenza di leggi che assicurino pieni e, se necessario, immediati diritti esigibili. Inoltre occorre che siano utilizzati strumenti e procedure idonei ad ottenerne la corretta e tempestiva attuazione. Altro elemento fondamentale è la disponibilità di sufficienti risorse economiche, tali da consentire l’erogazione delle prestazioni riconosciute dalla legge come diritti esigibili. Al riguardo, nella sentenza n. 509/2000 la Corte costituzionale ha evidenziato che «secondo un principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è “garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti” (ex plurimis, sentenza n. 267 del 1988, n. 304 del 1994, n. 218 del 1994). Bilanciamento che, tra l’altro, deve tener conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (sentenze n. 309 del 1999, n. 267 del 1998, n. 247 del 1992), il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto». A sua volta, nella sentenza n. 275/2016 la Corte costituzionale ha precisato che «il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’articolo 38 della Costituzione, e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale. La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel “rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto». La sentenza n. 275/2016 sancisce inoltre che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». In conclusione, il volontariato dei diritti, per rendere efficaci le iniziative da intraprendere deve operare in due direzioni: - una di natura promozionale volta ad ottenere leggi idonee; - una seconda, strettamente collegata con la prima, diretta alla difesa dei diritti delle persone, in primo luogo quelle non autosufficienti, alle quali le istituzioni negano o ritardano le prestazioni stabilite dalle leggi vigenti. Questa attività, in genere assai semplice e non costosa (ad esempio, la garanzia di idonee prestazioni domiciliari, l’opposizione alle dimissioni da ospedali e da case di cura private di infermi adulti o anziani malati cronici non autosufficienti e la richiesta della continuità diagnostica e terapeutica sancita dalla legge 833/1978, la richiesta di centri diurni e comunità alloggio per le persone con disabilità intellettiva e/o autismo aventi limitatissima o nulla autonomia e non inseribili al lavoro), consente ai gruppi di volontariato dei diritti e ai cittadini di conoscere il reale comportamento degli enti e, quindi, di assumere le occorrenti azioni operative, nonché, in determinati casi, la presentazione di ricorsi alle competenti autorità giudiziarie. www.fondazionepromozionesociale.it |
|
INDICE A - PRINCIPI ETICI E GIURIDICI DEL VOLONTARIATO DEI DIRITTI a1 - METODI DI LAVORO DEL VOLONTARIATO DEI DIRITTI a2 - ATTIVITA’ INFORMATIVE DEL VOLONTARIATO DEI DIRITTI a3 - PUBBLICAZIONI SU ADOZIONE, PERSONE CON DISABILITA’, EMARGINAZIONE, INFERMI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI B - RISULTATI OTTENUTI DAL VOLONTARIATO DEI DIRITTI DAL 1962 AL 2020 C - IMPORTANZA DEI RICORSI ALLA MAGISTRATURA E DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE D - PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ANFAA E BASILARI RISULTATI RAGGIUNTI E - IMPEGNI ASSUNTI DALL’ULCES ED I PIÙ IMPORTANTI RISULTATI CONSEGUITI F - RISULTATI OTTENUTI DALLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA COLLABORAZIONE FRA L'ULCES ED IL CSA G - ESPERIENZE E RISULTATI OTTENUTI DALLA FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE H - VIGENTI DIRITTI ESIGIBILI DA SEGNALARE E DA RIVENDICARE |