G - ESPERIENZE E RISULTATI OTTENUTI DALLA FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE |
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Con atto notarile 8 aprile 2003 è stata costituita la Fondazione promozione sociale con i seguenti scopi statutari: a) «l’individuazione delle esigenze e dei diritti dei cittadini non autosufficienti ed incapaci di autodifendersi perché colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, oppure da grave handicap di natura intellettiva, nonché dei minori privi di adeguato sostegno da parte del o dei loro genitori e degli altri congiunti»; b) «la promozione degli interventi necessari per prevenire il disagio personale» (1). La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri, quattro designati ognuno dai Presidenti nazionali dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (Anfaa), dell’Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale (Ulces), dell’Associazione promozione sociale (Aps), e dell’Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva (Utim) ed uno della famiglia Santanera che aveva donato alla Fondazione beni immobiliari e mobiliari del valore di oltre 400 mila euro (2). Sulla base delle esperienze condotte a partire dal dicembre 1962, dall’Anfaa e successivamente dalle altre organizzazioni (Ulces. Aps, Utim, Tutori volontari, Csa, ecc.) la Fondazione promozione sociale è stata ed è impegnata soprattutto nelle attività concernenti gli adulti e gli anziani non autosufficienti a seguito di patologie e/o di disabilità gravemente inabilitanti (3). Attuando i principi del volontariato dei diritti, che ha obiettivi e metodi di lavoro molto diversi e a volte opposti a quelli del volontariato caritatevole/consolatorio (4), la Fondazione promozione sociale onlus, nell’ambito delle sue effettive e limitate possibilità operative, interviene non solo per ottenere il rispetto delle vitali esigenze e dei diritti esigibili delle persone non autosufficienti, ma anche per la risoluzione delle problematiche sociali di tutti i cittadini in analoghe condizioni. Al riguardo le attività sono svolte anche per ottenere leggi e altri provvedimenti diretti a superare le difficoltà presenti. Tenendo conto dei rilevanti ostacoli frapposti dalle istituzioni e dalla cultura dominante al concreto riconoscimento della pari dignità umana e sociale di tutte le persone, la Fondazione promozione sociale onlus ha operato ed opera con a piena collaborazione del Csa e delle organizzazioni aderenti, nonché con tutte le associazioni e persone aventi gli stessi obiettivi. Una particolare attenzione è rivolta all’informazione. Al riguardo la Fondazione collabora attivamente con l’Associazione promozione sociale che pubblica ininterrottamente dal 1968 la rivista “Prospettive assistenziali” e dal 1976 il notiziario “Controcittà”. Per quanto concerne gli interventi volti ad ottenere il rispetto dei vigenti diritti, occorre evidenziare che essi hanno anche un forte impatto culturale e informativo in quanto le relative attività consentono a migliaia di cittadini di conoscere la reale situazione concreta dei settori coinvolti, situazione quasi sempre oscurata dalle fuorvianti dichiarazioni dei responsabili delle istituzioni e di gran parte del relativo personale. Inoltre, com’è noto, i mezzi di informazione molto spesso trasmettono acriticamente le affermazioni di comodo dei gestori dei settori pubblico e privato, di fatto mai contestate dal volontariato caritatevole/consolatorio. In particolare occorre tenere in attenta considerazione la sempre più forte opposizione dei partiti e delle istituzioni alla corretta e tempestiva attuazione delle leggi che contengono norme valide anche per le persone più deboli, in primo luogo la n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale il cui articolo 1 stabilisce che deve operare «senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio», mentre, in base all’articolo 2, deve assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata» (5). Ne consegue che il volontariato dei diritti consegue risultati positivi anche nei casi – purtroppo numerosi – in cui deve intervenire non per ottenere provvedimenti a favore delle persone più deboli, ma a difesa dei diritti sanciti da leggi conquistate. Azioni volte alla corretta attuazione della legge n. 833/1978 Sulla base delle iniziative già intraprese dall’Ulces e dal Csa, documentate su “Prospettive assistenziali” e su “Controcittà”, la Fondazione promozione sociale onlus ha indirizzato una considerevole quota della sua attività alla tutela delle esigenze vitali e dei vigenti diritti delle persone non autosufficienti a causa delle patologie e/o delle disabilità gravemente invalidanti che hanno provocato non solo sofferenze spesso atroci, ma anche la totale dipendenza da terze persone e quindi l’assoluta e definitiva impossibilità di autotutelarsi. Prima però di segnalare il lavoro svolto in merito, ci preme ricordare l’intensa attività svolta anche dalla Fondazione diretta ad ottenere il riconoscimento concreto della priorità delle prestazioni sanitarie domiciliari per tutti gli infermi, colpiti da patologie acute e croniche, autosufficienti o non autosufficienti, che potrebbero beneficiarne, fra l’altro con vantaggi anche di natura terapeutica e con consistenti risparmi economici degli oneri a carico del settore pubblico (6). Al riguardo è stato ed è richiesto, anche da parte della Fondazione, che le prestazioni sanitarie domiciliari vengano riconosciute come intervento prioritario dal Servizio sanitario a condizione che: a) il Parlamento approvi una legge che riconosca il diritto alle prestazioni domiciliari sanitarie in tutti i casi in cui i congiunti o terze persone sono volontariamente disponibili a garantire una presenza attiva alle persone non autosufficienti a causa di patologie, più spesso di pluripatologie, gravemente invalidanti, nonché ai cittadini con disabilità e autonomia limitatissima o nulla; b) le prestazioni domiciliari dovrebbero essere considerate prioritarie dal Servizio sanitario, nel caso in cui possano essere assicurate dal medico di medicina generale dell’infermo, che ne abbia riconosciuto la validità e l’assenza di controindicazioni nei confronti dell’accuditore domiciliare (7). Quest’ultimo si impegna direttamente, o tramite altre persone di sua scelta, a garantire 24 ore su 24 una presenza attiva volta ad assicurare all’infermo gli interventi necessari, nonché provvedere alle eventuali emergenze, richiedendo se occorre l’intervento dei servizi delle Asl, anche al fine di evitare, nei casi di autolesionismo dell’infermo o di etero-lesionismo causato da terzi magari introdottisi abusivamente nell’abitazione, di essere accusato del reato di abbandono di persona incapace; c) al malato (adulto o anziano) non autosufficiente o alla persona che lo rappresenta giuridicamente, l’Asl di competenza, in base alla residenza dell’infermo, dovrebbe predisporre un progetto individualizzato di cure comprensivo di un contributo economico, mediamente non inferiore al 70% dell’onere a carico del Servizio sanitario nei casi di degenza presso le Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, di infermi aventi analoghe esigenze diagnostiche e terapeutiche; d) le Regioni dovrebbero assumere le necessarie iniziative per l’organico collegamento delle prestazioni domiciliari con i servizi di ospedalizzazione a domicilio per infermi con patologie acute; e) sia le Rsa che le prestazioni domiciliari devono rientrare nella piena competenza esclusiva del Servizio sanitario e vi è quindi la necessità di collegare continuamente le azioni da intraprendere per il conseguimento dei due obiettivi. Opposizione alle illegittime richieste di dimissioni ospedaliere di infermi non autosufficienti Anche in relazione al progressivo aumento delle illegittime richieste delle dimissioni ospedaliere, ormai praticato in tutte le zone del nostro Paese, l’attività svolta dalla Fondazione è stata incrementata, per cui le consulenze (gratuite) fornite finora (novembre 2020) prima dal Csa (1970) e dal 2003 dalla Fondazione ammontano a oltre 20mila. È di rilevante importanza soprattutto per quanto concerne il lavoro svolto e da svolgere, tener presente che mai – da parte del Ministro della salute, delle Regioni, delle Province autonome, delle Asl, della Aziende ospedaliere e delle strutture private – sono state avanzate obiezioni di sorta sulle motivazioni giuridiche e sanitarie contenute nel fac-simile della “Opposizione alle dimissioni ospedaliere e richiesta della continuità diagnostica e terapeutica prevista dalle leggi vigenti”. Proprio sulla base delle sopra citate motivazioni giuridiche e sanitarie, la Fondazione promozione sociale onlus, con molta fatica, ha ottenuto dall’Azienda ospedaliera universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino” e dalla Casa di cura privata “Villa Ida”, che è una delle strutture sanitarie della Società “Santa Croce” che fa capo all’Avv. Michele Vietti, già Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il rinvio delle dimissioni e la segnalazione da parte loro, all’Asl di residenza del malato, della richiesta di assumere i provvedimenti di competenza per la prosecuzione delle cure, compreso il trasferimento in una Rsa, Residenza sanitaria assistenziale. Si tratta di una iniziativa importante tenuto conto che, nel caso in cui i congiunti o altre persone non accettino volontariamente di garantire la degenza a domicilio dell’infermo non autosufficiente, nella maggior parte delle situazioni, pur del tutto analoghe alle precedenti, gli ospedali e le case di cura private, comprese alcune che operano nell’ambito della Chiesa cattolica, non riconoscono il diritto alle cure sanitarie sancito «senza limiti di durata» dalla legge 833/1978 e insistono nel pretendere le dimissioni, nonostante si tratti, come ha evidenziato l’Ordine dei Medici di Torino nel citato documento del 6 luglio 2015, di infermi aventi esigenze sanitarie indifferibili. Questo si verifica per l’assenza di interventi a difesa delle norme sopra richiamate – approfittando anche delle negative posizioni dei Sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil – da parte dei titolari delle Diocesi (8) e degli Ordini dei Medici, che ricevono sempre copia delle lettere di opposizione alle dimissioni, nonché del sostegno purtroppo di numerosi Giudici tutelari che su segnalazione del personale sanitario nominano amministratori di sostegno esterni, con lo scopo di imporre le dimissioni dei malati non autosufficienti. Alcuni ospedali hanno reagito minacciando addirittura di denunciare coloro che si erano opposti alle dimissioni di infermi non autosufficienti, facendo riferimento al reato di abbandono di persona incapace, omettendo (volutamente?) di tener conto che, com’è precisato nelle lettere di opposizione alle dimissioni che «non vi sono leggi che obbligano i congiunti a fornire prestazioni sanitarie ai loro familiari. Al riguardo si ricorda che l’articolo 23 della Costituzione è così redatto: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”». A conferma delle notevoli difficoltà che incontra la Fondazione nell’espletamento delle azioni dirette al rispetto delle vigenti norme costituzionali e legislative, si segnala la vicenda della signora A. B. colpita da polmonite e da demenza senile, ricoverata all’ospedale S. Paolo di Milano. Appena guarita dalla polmonite, l’ospedale richiede le dimissioni, sostenendo – incredibile ma vero – la non competenza del Servizio sanitario in merito alla cura delle persone affette da demenza senile. Poiché la figlia si oppose utilizzando il fac-simile della Fondazione, la Direzione dell’Ospedale ricorre al Giudice tutelare che, in evidente violazione delle norme costituzionali e legislative, affida il compito di Amministratore di sostegno ad un funzionario comunale, che nemmeno conosceva l’inferma, revocando detta funzione di tutela alla figlia che l’aveva esercitata per anni, accogliendo anche la madre a casa sua e provvedendo adeguatamente alle sue esigenze. Purtroppo la figlia non ha presentato ricorso alla illegittima decisione del Giudice tutelare e si è limitata ad informare il nuovo Amministratore di sostegno che, se non avesse utilizzato le prestazioni gratuite del Servizio sanitario, appena diventata erede di sua madre, gli avrebbe richiesto il rimborso dei danni subiti (9). Da molti anni non solo in Lombardia, ma anche in altre Regioni, ad esempio la Liguria (10) e l’Umbria (11), si dimettono gli infermi cronici non autosufficienti appena sono superate le fasi acute delle patologie che avevano determinato la degenza, scaricando sui loro congiunti la responsabilità della prosecuzione delle cure sanitarie, indifferibili come evidenziato nel citato documento dell’Ordine dei Medici di Torino del 6 luglio 2015. NOTE (1) Su questo sito (www.fondazionepromozionesociale.it) sono riportati i testi dell’atto costitutivo, dello statuto e dei relativi aggiornamenti, nonché bilanci e altri documenti. (2) Al fine di assicurare la piena autonomia della Fondazione, è vietata dallo Statuto «l’erogazione, sotto qualsiasi forma [di] prestazioni sanitarie, assistenziali e sociali rivolte alle persone ed ai nuclei familiari (ad esempio, elargizioni di contributi economici, interventi di aiuto domiciliare, predisposizione e gestione di strutture e servizi di accoglienza di cure e residenziali, ecc.)». Inoltre tutte le cariche sono a titolo gratuito. (3) Dettagliate segnalazioni sulle attività svolte dalla Fondazione, sono riportate nelle “Relazioni annuali” predisposte dalla Presidente, Maria Grazia Breda e riportate su “Prospettive assistenziali”, n. 154/2006, 157/2007, 161/2008, 166/2009, 175/2011, 177/2012, 186/2013, 191/2014, 194/2016, 201/2017, 206/2018 e 2010/2019. (4) Cfr. “Differenze tra volontariato dei diritti e volontariato caritatevole/consolatorio”, testo inserito nel “Memoriale delle vittime dell’emarginazione sociale” consultabile in questo sito. (5) Com’è stato precisato dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino «gli anziani cronici non autosufficienti e le persone affette da demenza senile sono soggetti colpiti da gravi patologie che hanno avuto come esito la devastante compromissione della loro autosufficienza e pertanto hanno in tutti i casi esigenze sanitarie e socio-sanitarie indifferibili in relazione ai loro quadri clinici e patologici». (6) Nell’allegato 1 sono riportati i titoli delle proposte di legge di iniziativa popolare presentate, a partire dal 1970, allo scopo di ottenere idonee leggi. Si ricorda altresì la notevole importanza del già segnalato Servizio di ospedalizzazione a domicilio, promosso dall’Ulces e dal Csa, funzionante ininterrottamente dal 1984 in alcuni quartieri di Torino, molto meno costoso per il settore pubblico rispetto ai ricoveri ospedalieri e considerato molto valido sia dagli utenti che dai loro congiunti. (7) Accuditore – e non, con termine inglese, caregiver – perché sia compresa da tutti la funzione svolta nei confronti della persona malata e/o con disabilità non autosufficiente. (8) Ricordiamo che il compianto Cardinale Carlo Maria Martini aveva partecipato al convegno “Anziani malati cronici non autosufficienti: nuovi orientamenti culturali e operativi”, organizzato da “Prospettive assistenziali” e svoltosi a Milano il 20-21 maggio 1988, evidenziando, fra l’altro, nella sua relazione che «l’anziano, anche quello non autosufficiente, è persona» e che ha il diritto «innanzitutto […] ad essere curato tanto da garantirgli non solo la sopravvivenza, ma anche una vita dignitosa, nella consapevolezza che egli, se spesso è inguaribile, non è per questo incurabile». Il testo integrale della relazione del Cardinale Martini (e quello degli altri intervenuti: il Senatore a vita Norberto Bobbio, il Prof. Fabrizio Fabris, ecc.) sono riportati nel volume “Eutanasia da abbandono. Anziani malati cronici non autosufficienti: nuovi orientamenti culturali e operativi” pubblicato nel 1988 da Rosenberg & Sellier. (9) Purtroppo non aveva avuto alcun esito la Pec inviata dal Csa e dalla Fondazione l’11 ottobre 2018 ai Presidenti dei Tribunali italiani avente per oggetto “Allarmante negazione da parte di alcuni Giudici tutelari della nomina ad Amministratore di sostegno dei congiunti degli infermi non autosufficienti a causa di patologie invalidanti che, nel rispetto delle leggi vigenti, si sono opposti alle dimissioni di loro familiari da ospedali e da case di cura private”, in cui, come caso esemplare veniva segnalato proprio il sopra citato sconcertante comportamento del Giudice tutelare di Milano ed erano segnalate non solo le norme vigenti, ma anche la relazione del Difensore civico della Regione Piemonte del 16 maggio 2017, in cui veniva ribadito che «l’opposizione alle dimissioni rientra a pieno titolo nell’ambito del diritto di partecipazione del cittadino». (10) Cfr. “Nella Regione Liguria continuano ad essere violate le esigenze ed i diritti degli anziani malati cronici non autosufficienti”, Prospettive assistenziali 197, 2017 (11) Cfr. “La Sanità in Umbria: se non ti sbrighi a guarire, paghi”, Prospettive assistenziali 205, 2019 |
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INDICE A - PRINCIPI ETICI E GIURIDICI DEL VOLONTARIATO DEI DIRITTI a1 - METODI DI LAVORO DEL VOLONTARIATO DEI DIRITTI a2 - ATTIVITA’ INFORMATIVE DEL VOLONTARIATO DEI DIRITTI a3 - PUBBLICAZIONI SU ADOZIONE, PERSONE CON DISABILITA’, EMARGINAZIONE, INFERMI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI B - RISULTATI OTTENUTI DAL VOLONTARIATO DEI DIRITTI DAL 1962 AL 2020 C - IMPORTANZA DEI RICORSI ALLA MAGISTRATURA E DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE D - PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ANFAA E BASILARI RISULTATI RAGGIUNTI E - IMPEGNI ASSUNTI DALL’ULCES ED I PIÙ IMPORTANTI RISULTATI CONSEGUITI F - RISULTATI OTTENUTI DALLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA COLLABORAZIONE FRA L'ULCES ED IL CSA G - ESPERIENZE E RISULTATI OTTENUTI DALLA FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE H - VIGENTI DIRITTI ESIGIBILI DA SEGNALARE E DA RIVENDICARE |