stampa  

C - IMPORTANZA DEI RICORSI ALLA MAGISTRATURA E DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

 


Sul questo sito sono segnalati i più “Importanti provvedimenti sui diritti delle persone colpite da patologie e/o da disabilità con autonomia limitatissima o nulla”, comprese le sopra citate sentenze della Corte costituzionale n. 509/2000 e 275/2016.
Mentre ricordiamo la possibilità per le persone con difficoltà economiche di ricorrere senza alcun costo alla magistratura utilizzando le norme del gratuito patrocinio, evidenziamo che, a seguito del ricorso presentato al Tribunale di Torino da Vincenzo Bozza, Presidente dell’Utim, Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, organizzazione che fa parte del Csa, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 152/2020, ha imposto l’aumento dell’importo mensile delle pensioni – erogate a decine di migliaia di invalidi civili totali, di sordi e di ciechi civili assoluti – da euro 286,81 a euro 651,51 per 13 mensilità (1).
Un risultato estremamente positivo per tutte le persone colpite da disabilità era stato ottenuto in seguito al ricorso presentato al Tar del Lazio in data 19 novembre 1983 dai genitori di Carla, diciottenne portatrice di handicap poiché, secondo gli insegnanti, non avrebbe tratto alcun profitto dalla frequenza della scuola media superiore.
Presa in esame l’ordinanza del Tar del 28 novembre 1984, la Corte costituzionale, con sentenza n. 215/1987 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, terzo comma della legge 118/1971 nella parte in cui, con riferimento agli alunni con disabilità, disponendo che le parole «sarà facilitata» la frequenza degli invalidi e mutilati alle scuole medie e superiori, e l'università, dovevano essere sostituite dalla frase «è assicurata» (2) .
In merito alle sentenze dei Tar, Tribunali amministrativi regionali, e del Consiglio di Stato, occorre rilevare che ultimamente sono stati assunti provvedimenti decisamente negativi per le persone deboli e assolutamente inaccettabili per le insensate motivazioni.
In particolare segnaliamo che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1858/2019 ha valutato positivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni del 12 gennaio 2017, che sancisce la creazione di un separato servizio sanitario di serie B, in cui è previsto il confinamento dei malati cronici non autosufficienti, siano essi giovani, adulti o anziani, sulla base dell’affermazione secondo cui per tutti o quasi tutti questi infermi è valida «l’idea ordinaria di quello che dovrebbe essere il progressivo percorso di recupero del paziente che viene, dunque, accompagnato, per progressivi passaggi, verso forme più ridotte di impegno sanitario fino all’auspicabile recupero della piena autosufficienza» (3).
Sbrigativa la sentenza del Tar del Piemonte n. 501/2019. Infatti, viene affermato che «non può certo sostenersi che tutte le persone non autosufficienti abbiano, per ciò stesso, diritto ad accedere ai servizi residenziali, perché l’inserimento in strutture residenziali di soggetti non autosufficienti in grado di essere efficacemente assistiti in strutture semiresidenziali o a domicilio risulterebbe una misura del tutto inappropriata, oltre che eccessivamente costosa e di fatto insopportabile per l’enorme dilatazione del numero di posti letto che comporterebbe». I Giudici si sono semplicemente dimenticati che l’articolo 23 della Costituzione afferma che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» e che mai il Parlamento ha approvato norme per imporre ai congiunti dei malati, compresi quelli non autosufficienti, l’erogazione di prestazioni sanitarie, obbligatoriamente a carico del Servizio sanitario che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 833/1978, deve assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi, quali ne siano le cause la fenomenologia e la durata» (4).



(1) Il ricorso era stato presentato da Enzo Bozza, quale tutore della figlia con disabilità intellettiva gravissima, sostenendo che l’allora vigente importo della pensione di inabilità non rispettava il primo comma dell’articolo 38 della Costituzione in base al quale «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento (…)». Mentre il ricorso era stato respinto dal Tribunale, la Corte d’Appello di Torino, Sezione lavoro, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale. In merito era anche intervenuto il Governo con il decreto legge n. 104/2020.

(2) Cfr. l’articolo di Marisa Pavone, “Handicappati non più clandestini nelle scuole medie superiori comuni. Una importante sentenza della Corte costituzionale", Prospettive assistenziali, n. 82, 1988, in cui è riportata integralmente la sentenza n. 215/1987.

(3) Nel volume di Costantino Cipolla, Manuale di sociologia della salute, Franco Angeli, 2005, alla pagina 76 viene puntualizzato che «una malattia cronica è una malattia che presenta sintomi che non si risolvono nel tempo, né giungono a miglioramento. Secondo la definizione del National Commission in Cronich Illness, sono croniche tutte quelle patologie “caratterizzate da un lento e progressivo declino delle normali funzioni fisiologiche”».

(4) Come richiesto fin dal 1970 dalla proposta di legge di iniziativa popolare “Interventi per gli handicappati psichici, fisici, sensoriali e per i disadattati sociali”, presentata al Senato con oltre 200 mila firme apposte ciascuna di esse alla presenza di un notaio o di un cancelliere o di un segretario comunale che le convalidava immediatamente una per una, continua ad esserci l’urgente necessità di promuovere la volontaria disponibilità dei familiari o di terze persone, idonee a garantire una presenza attiva 24 ore su 24 non solo per rispondere alle esigenze del paziente, ma anche per evitare di incorrere nel reato di abbandono di incapace, nei casi di auto o etero lesionismo. Ovviamente il Servizio sanitario dovrebbe non solo garantire le prestazioni medicali e infermieristiche, ma anche corrispondere un contributo economico per il pagamento delle persone che sostituiscono la persona che ha assunto l’impegnativo compito di garantire la permanenza a domicilio, alla quale evidentemente non si può richiedere di impegnarsi 24 ore al giorno.



www.fondazionepromozionesociale.it
 INDICE
A -
PRINCIPI ETICI E GIURIDICI DEL VOLONTARIATO DEI DIRITTI
 
a1 - METODI DI LAVORO DEL VOLONTARIATO DEI DIRITTI
 
a2 - ATTIVITA’ INFORMATIVE DEL VOLONTARIATO DEI DIRITTI
 
a3 - PUBBLICAZIONI SU ADOZIONE, PERSONE CON DISABILITA’, EMARGINAZIONE, INFERMI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI
B -
RISULTATI OTTENUTI DAL VOLONTARIATO DEI DIRITTI DAL 1962 AL 2020
C -
IMPORTANZA DEI RICORSI ALLA MAGISTRATURA E DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
D -
PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ANFAA E BASILARI RISULTATI RAGGIUNTI
E - IMPEGNI ASSUNTI DALL’ULCES ED I PIÙ IMPORTANTI RISULTATI CONSEGUITI
F - RISULTATI OTTENUTI DALLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA COLLABORAZIONE FRA L'ULCES ED IL CSA
G
- ESPERIENZE E RISULTATI OTTENUTI DALLA FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
H -
VIGENTI DIRITTI ESIGIBILI DA SEGNALARE E DA RIVENDICARE